Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29131 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21805-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore prò

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONLE

di BOLOGNA del 13/05/08, depositata l’01/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA RAFFAELE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro l’avvocatessa T. B. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato gli atti diniego di rimborso per l’IRAP versata dalla contribuente per gli anni dal 2002 al 2004.

Il ricorso si fonda su due motivi, relativi, rispettivamente:

alla violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 9; con il motivo si censura la sentenza gravata per aver ritenuto sussistente il diritto della contribuente al rimborso anche per l’anno 2002, nonostante che per tale anno l’avvocatessa T. si fosse avvalsa del condono previsto dalla disposizione ritenuta violata;

all’omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., n. 5), relativo alla sussistenza, nella specie, del presupposto impositivo costituito dal requisito dell’autonoma organizzazione.

Il primo motivo è manifestamente fondato. La Commissione Tributaria Regionale, affermando di dover confermare integralmente le motivazioni della Commissione Tributaria Provinciale (pag. 8, quart’ultimo rigo della motivazione della sentenza gravata), ha fatto proprio l’assunto della sentenza di primo grado secondo cui il condono ex L. n. 289 del 2002, art. 9 non avrebbe impedito la ripetizione dell’IRAP indebitamente versata, derivando tale ripetizione non dalla variazione di imponibili dichiarati ma dalla stessa “non imponibilità del tributo” (pag. 4, righi 9-19, della sentenza gravata). Tale assunto urta contro il costante insegnamento di questa Corte secondo cui “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinavi, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria”. (Cass, 3682/07;

conformi sentt. 6504/07, 17142/08).

Il secondo motivo – non assorbito dal primo perchè la domanda di ripetizione concerne anche gli anni 2003 e 2004, esclusi dal condono – è pur esso manifestamente fondato, perchè la Commissione Tributaria Regionale ha motivato il suo convincimento in ordine alla insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione affermando che “non sussistano esistere dipendenti, mezzi autonomi e rilevante impiego per l’organizzazione del lavoro autonomo svolto e senza rilevante utilizzo di beni strumentali per tale attività” (pag. 8, righi 6-8, della sentenza gravata), senza tuttavia indicare le fonti probatorie di tali affermazioni, senza spendere alcuna argomentazione sui rilievi mossi nell’appello dell’Agenzia delle Entrate in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla contribuente (e, in particolare, sulla mancata produzione, da parte di costei, delle dichiarazioni dei redditi e del registro dei beni ammortizzabili) e senza in alcun modo dare conto (anche solo per negarne la dimostrazione o la rilevanza) delle circostanze dedotte nell’appello del Agenzia in ordine all’utilizzo, da parte della contribuente e per lo svolgimento della sua attività professionale, di prestazioni retribuite di terzi e di un immobile in comproprietà indivisa con i familiari.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza, nei termini di cui sopra, di entrambi i motivi di ricorso”;

che la contribuente non si è costituita;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va accolto in entrambi i motivi e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che si atterrà al principio di diritto enunciato con riferimento al primo motivo e rinnoverà, motivando adeguatamente, l’accertamento sulla sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna,in altra composizione, che provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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