Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29131 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 20/10/2021), n.29131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36377/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Fintecna Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudia Lazzeri, con

domicilio eletto presso la medesima in Roma Viale Bruno Buozzi n.

77, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 375/02/18, depositata in data 27 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 giugno

2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Terni, aveva dichiarato illegittimo il diniego, e dovuto il rimborso di un credito Ires e Irap per l’anno 2004, esposto nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2004, in esito alla procedura di liquidazione della società, poi cancellata dal registro delle imprese nel 2005, ritenendo privo di rilievo la circostanza che i crediti fossero stati indicati nel quadro RX (righi RX1 e RX3) per la compensazione e/o detrazione anziché per accedere al rimborso.

Resiste Fintecna Spa con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatti decisivi con riguardo alla dichiarazione della parte che l’indicazione degli importi non era frutto di errore materiale ma aveva lo scopo di permettere il pagamento di eventuali debiti risultanti da controlli dell’Ufficio.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c..

La sentenza d’appello, infatti, ha confermato la decisione di primo grado e si è fondata sulle medesime ragioni (irrilevanza dell’erronea indicazione in dichiarazione) inerenti alla questione di fatto (credito d’imposta indicato nel quadro RX in compensazione anziché a rimborso) a base della decisione impugnata.

Va precisato, del resto, che il motivo dell’Agenzia ricorrente è carente in punto di autosufficienza poiché neppure riproduce l’esatto tenore testuale della decisione di primo grado ma si limita a riassumerne il contenuto.

In ogni caso, non sussiste il denunciato omesso esame, né la dedotta circostanza appare decisiva.

La CTR ha infatti ritenuto che “non è rilevante nel caso di specie la circostanza sollevata dall’Ufficio sull’indicazione in dichiarazione dei crediti in compensazione… in quanto la società è cessata e il credito non poteva essere portato all’anno successivo”, sicché quale fosse il contenuto delle dichiarazioni rese non aveva, per la CTR, alcuna incidenza attesa la spettanza, per la peculiarità della vicenda, del diritto al rimborso.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., per non aver la CTR dichiarato prescritto il diritto al rimborso per decorrenza del termine decennale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. La CTR, invero, non ha in alcun modo trattato la questione, sull’evidente ragione che la questione fosse inammissibile perché proposta solo in grado d’appello.

La doglianza, con cui viene riproposta la questione di merito, è dunque inammissibile non attingendo l’effettiva ratio della decisione, né denunciando, a tal fine, l’eventuale violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, né, comunque, l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..

3. Il ricorso va pertanto rigettato per l’inammissibilità dei motivi. Le spese sono regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore di Fintecna Spa, che liquida in complessive Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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