Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29131 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24156/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA SANCIPRIANESE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/31/12 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata in data 26 giugno 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

luglio 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO

che la Società Cooperativa Edilizia Sanciprianese impugnava il rifiuto dell’istanza di rimborso presentata in data 31 gennaio 2006 all’Ufficio di Montevarchi dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la mancata presentazione del modello VR non comportasse la perdita del diritto al rimborso e che ai rimborsi Iva si applicasse la prescrizione ordinaria decennale;

che la Commissione tributaria provinciale di Arezzo, con sentenza n. 196/05/09, depositata il 13 luglio 2009, accoglieva il ricorso;

che la Commissione tributaria regionale, con la sentenza n. 65/31/12, respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate;

che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;

che la Società cooperativa edilizia Sanciprianese non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Secondo l’Amministrazione, la Commissione ha palesemente travisato la portata letterale delle disposizioni richiamate per la compilazione della dichiarazione annuale, prevedendo le stesse la necessità di presentare il Modello VR in tutte le ipotesi in cui il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, stabilisce la possibilità di richiedere il rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile;

che il motivo è infondato;

che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l’esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l’eventuale presentazione del modello “VR” ha la sola funzione di sollecitare l’attività di verifica dell’Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l’avvio del relativo procedimento di esecuzione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17151);

che tale interpretazione, come puntualizzato da Cass. n. 17151 del 2018, è coerente con la giurisprudenza formatasi con riferimento alle imposte sui redditi, per cui qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo (Cass. 30 settembre 2011, n. 20039) e con il diritto dell’Unione, secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, nonchè per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e per evitare frodi non possono mai porre in discussione il diritto alla detrazione dell’Iva (Corte di giustizia, cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade);

che, pertanto, l’esposizione di un credito d’imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto (Cass. n. 17151 del 2018);

che in assenza di difesa dalla parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione civile, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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