Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29131 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5350-2018 proposto da:

D.P.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARIGLIANO

11, presso lo studio dell’avvocato SIMONA SERAFINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DIMARTINO;

– ricorrente –

contro

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DI SICILIA – ESA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 26 gennaio- 2 febbraio 2017 numero 106 la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa ed in parziale accoglimento della domanda proposta da D.P.U., dipendente dell’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DI SICILIA (ESA), con qualifica di guardiano-diga, condannava il datore di lavoro al pagamento della somma di Euro 27.721,02 a titolo di lavoro straordinario diurno svolto nel periodo gennaio – novembre 1988 ed altre indennità;

che a fondamento della decisione, per quanto ancora in discussione, la Corte di merito riteneva provato l’espletamento di 48 ore lavorative settimanali nel solo periodo da gennaio a novembre 1988.

In mancanza di fogli di presenza, correttamente il c.t.u. del primo grado aveva determinato l’orario di lavoro sulla base della media delle ore di lavoro prestate nel periodo gennaio 98- dicembre 99, per il quale risultavano i fogli di presenza. Tenuto conto del numero di quattro guardiani manovratori, considerato che il ricorrente copriva giornalmente un solo turno di otto ore e che ogni lavoratore aveva usufruito di un giorno di riposo a settimana, risultava una prestazione lavorativa di 48 ore settimanali.

Nel periodo successivo, tenuto conto della presenza di cinque guardiani manovratori e di cinque giorni lavorativi settimanali non era stato dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario, in considerazione dell’esito dell’attività istruttoria del primo grado.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso D.P.U., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese ESA con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente con l’unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 – 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa e/o errata valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione.

Ha esposto che dall’attività istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio emergeva la effettuazione un turno di lavoro di otto ore al giorno dal lunedì al sabato sino al 31/12/1999.

In particolare i testi C.C. e CA.SA. avevano confermato il relativo articolato di prova. Il CA. si era riportato integralmente alle dichiarazioni rese nei giudizi promossi dai colleghi di lavoro I.R. e M.G., i cui verbali, trascritti per estratto nel presente ricorso, erano allegati al fascicolo d’ufficio del primo grado.

Il ricorrente ha esposto che la Corte d’Appello di Catania, con sentenza passata in giudicato, nel giudizio promosso dal M. aveva ritenuto provato l’espletamento di 48 ore lavorative settimanali fino al dicembre 1997.

Inoltre in seno al ricorso era stato dedotto l’obbligo del personale addetto alla diga di effettuare lavoro straordinario per garantire il necessario funzionamento dell’impianto e per coprire le assenze degli altri addetti per malattia e ferie, circostanze mai contestate da controparte.

La statuizione di rigetto della domanda per il lavoro straordinario prestato dal dicembre 1988 era errata tanto per non essere stato considerato completamente quanto emerso dall’istruttoria svolta in primo grado tanto per avere posto a base della decisione le deduzioni del CTU del primo grado che, in mancanza di fogli di presenza, aveva calcolato una media delle ore lavorate prendendo a riferimento un periodo (1998-1999) successivo a quello oggetto di giudizio.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che, invero, con l’unico motivo pur deducendosi anche la violazione di norme di diritto, si censura la valutazione del fatto compiuta nella sentenza impugnata ed, in particolare, il ritenuto difetto della prova del lavoro straordinario nel periodo decorrente dal dicembre 1988.

Tale accertamento, relativo al fatto storico, è censurabile in questa sede unicamente la deduzione di un vizio di motivazione e, pertanto, in applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente ed applicabile ratione temporis, con la specifica allegazione di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti e di rilievo decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053).

Nella fattispecie di causa parte ricorrente si duole genericamente del fatto che il giudice dell’appello non abbia considerato “completamente” le risultanze della istruttoria del primo grado e riporta soltanto per sintesi o per estratto le dichiarazioni dei testi, senza argomentare circa un ben individuato fatto storico non esaminato e sulle ragioni della sua decisività;

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, il art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 11 novembre 2019

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