Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29130 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21482-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliatilo in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.E., in qualità di legale rappresentante dello Studio

Tecnico Associato Tondin e Gussoni;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/27/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di FIRENZE del 15.4.08, depositata il 03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 c.p.c., comma 5, è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. T.E. quale rappresentante delle Studio tecnico associato Tondin, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato gli atti diniego di rimborso per l’IRAP versata dal contribuente per gli anni dal 1998 al 2002.

Il ricorso si fonda su tre motivi, relativi, rispettivamente:

alla violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 9; con il motivo si censura la sentenza gravata per aver ritenuto sussistente il diritto del contribuente al rimborso, nonostante che il medesimo si fosse avvalso del condono previsto dalla disposizione ritenuta violata;

alla nullità della sentenza gravata (art. 360 c.p.c., n. 4) con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; con il motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata sia per mancata esposizione dello svolgimento del processo, sia per mancata esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione;

all’omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso relativo alla sussistenza, nella specie, del presupposto impositivo costituito dal requisito dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso è manifestamente fondato, dovendosi accogliere il secondo motivo, con conseguente assorbimento del primo e del terzo.

Per quanto concerne lo svolgimento del processo, si deve rilevare che nella sentenza impugnata non sono indicati nè i fatti e gli argomenti giuridici posti a fondamento della domanda di rimborso del contribuente, nè le ragioni del diniego alla stessa opposto dell’Ufficio, nè le argomentazioni della sentenza di primo grado e le doglianze dell’appellante, cosicchè risulta impossibile individuare il thema decidendum. Per quanto concerne l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, è sufficiente la semplice lettura della sentenza impugnata per rilevare come essa sia del tutto assente, limitandosi la Commissione Tributaria Regionale all’apodittica affermazione “Questo Collego ritiene di dover confermare la sentenza impugnata”.

La sentenza va quindi giudicata nulla per difetto dei requisiti di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, nn. 2 e 4 c.p.c. (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), perchè risulta completamente priva sia della esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, sia della illustrazione dei motivi della decisione, con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (vedi, in argomento, le sentenze di questa Corte nn. 3547/2002, 13990/2003, 25138/2005, 1573/2007). In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza, nei termini di cui sopra, del secondo motivo, assorbiti gli altri”;

che il contribuente non si è costituito;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto va accolto il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del primo e del terzo, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che deciderà nuovamente l’appello motivando adeguatamente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in altra composizione, che provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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