Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29130 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 18/12/2020), n.29130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 328 del ruolo generale dell’anno 2019,

proposto da:

PROGETOUR S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

rappresentato e difeso dall’avvocato Vito A. Martielli (C.F.: MRT VNT

63P06 A048N);

– ricorrente –

nei confronti di:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 487/2018,

pubblicata in data 17 maggio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 novembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un processo esecutivo promosso dal locale agente della riscossione (Equitalia Sud S.p.A., cui è oggi subentrata l’ADER), Progetour S.r.l. ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ed agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile e rigettata dal Tribunale di Matera.

Ricorre Progetour S.r.l., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso l’ADER.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, dichiara che l’agente della riscossione avrebbe rinunziato al pignoramento per cui è causa, e chiede dichiararsi di conseguenza la cessazione della materia del contendere.

La dichiarazione di rinunzia di cui allega copia reca peraltro la data del 19 marzo 2014, anteriore di circa 4 anni rispetto alla proposizione del ricorso ed alla stessa decisione impugnata, il che esclude che possa ritenersi sussistere una carenza di interesse al ricorso sopravvenuta rispetto alla sua proposizione. In ogni caso, rispetto ad ogni altra questione ed a ogni altra considerazione, risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della tempestività del ricorso stesso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 17 maggio 2018.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2014. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Detto termine scadeva dunque in data 17 novembre 2018.

Il ricorso risulta notificato in data 18 dicembre 2018 a mezzo posta elettronica certificata.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Quanto sin qui esposto esime la Corte dall’esame dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA