Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2913 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, (ud. 05/04/2019, dep. 07/02/2020), n.2913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25002/2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI,

25, presso lo studio dell’avvocato EMILIO SANCHEZ DE LAS HERAS,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE DI PAOLA;

– ricorrente –

contro

T.I., elettivamente domiciliata in ROMA, C/O STUDIO VENETTONI –

VIA C. FRACASSINI N. 18, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

BAILO, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO PETRAROTA;

– controricorrente –

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO

BAZZONI, 5, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CLAUDIO

CIRIGLIANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ric. incidentale –

e contro

R.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 186/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda trae origine dalla domanda di risoluzione del contratto d’appalto per vizi dell’opera proposta dalla committente T.I. nei confronti di D.G. e B.R., nelle rispettive qualità di appaltatore e direttore dei lavori di costruzione di una casa rurale, nonchè, quanto al B., anche quale progettista delle opere in cemento armato.

Nel giudizio interveniva R.T., progettista della costruzione, chiamato in causa dal B..

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 9-10.5.2008, accoglieva la domanda nei confronti dell’appaltatore D. e del progettista R., che condannava al pagamento delle somme necessarie per l’eliminazione dei vizi mentre rigettava la domanda nei confronti del B..

Con sentenza del 12.2.2015, la Corte d’Appello di Bari, decidendo sull’appello principale del D. e sull’appello incidentale del R., in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava anche la responsabilità del B., in qualità di direttore dei lavori e lo condannava al risarcimento dei danni nella misura già liquidata dal primo giudice.

La corte territoriale individuava l’oggetto del contratto di appalto nella costruzione di una casa rurale, con struttura portante in cemento armato situata in zona sismica a destinazione agricola.

In relazione alle specifiche responsabilità, il giudice d’appello affermava che:

– il contratto con il quale veniva affidata al R. la progettazione e la direzione dei lavori era nullo, ai sensi del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, in quanto il predetto non aveva la qualifica di ingegnere ed architetto, richiesto dalla legge, nè la costruzione poteva essere considerata di modesta difficoltà, trattandosi di abitazione a due piani fuori terra, con struttura portante in cemento armato e rientrante in zona sismica;

– il D., in qualità di appaltatore aveva fatto affidamento su un progetto carente e redatto da soggetto privo dei requisiti tecnici professionali; egli, inoltre, non aveva effettuato controlli sulla posa in opera del tetto di copertura;

– il B., quale progettista delle opere in cemento armato, autore dei calcoli statici e direttore dei lavori avendo l’alta sorveglianza del cantiere, era responsabile per la presenza di vizi costruttivi, per l’erronea impostazione delle due cuspidi, per errori di progettazione e per carenza di indicazioni operative nella posa in opera del tetto.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.R. sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale D.G. sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso T.I., che, in prossimità dell’udienza ha depositato memorie illustrative.

R.T. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente evidenziato che non merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità per l’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sia perchè la sentenza d’appello conferma solo parzialmente quella di primo grado, sia perchè il giudizio d’appello è stato introdotto in data antecedente all’11.9.2012.

Il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012.

Va, quindi esaminato il ricorso principale.

Con il primo motivo di ricorso, il B. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte attribuito pari grado di colpa al progettista e direttore dei lavori senza motivare sui fatti e comportamenti a lui addebitati.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, allega l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge – e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

La corte territoriale ha accertato, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, il concorso del fatto colposo del direttore dei lavori nella produzione del danno, determinando il grado di efficienza causale di ciascuna colpa.

Nella specie, la corte territoriale ha rilevato la presenza di vizi costruttivi, per erronea impostazione delle due cuspidi e per erronea indicazioni nella posa in opera del tetto da parte del B., sia come progettista delle opere in cemento armato – nella cui qualità aveva svolto i calcoli statici – sia come direttore dei lavori, che aveva l’alta sorveglianza del cantiere.

Come affermato da questa Corte con orientamento consolidato, al quale va dato continuità, il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera, al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; sicchè non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cassazione civile sez. II, 15/10/2013, n. 23350).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere la Corte d’appello dichiarato nullo il contratto intercorso tra la committente ed il geometra R., in qualità di progettista della costruzione e direttore delle opere murarie, nonostante si trattasse della progettazione di un edificio rurale e destinato all’azienda agricola, che non richiedeva operazioni di calcolo o pericolo per l’incolumità delle persone. In ogni caso – afferma il ricorrente- si tratterebbe di una ” semplice costruzione civile” e non di un’opere in cemento armato, per la quale non sussiste il divieto per i geometri di redigere progetti esecutivi e di massima.

Il motivo non è fondato.

Le competenze del geometra, ai sensi del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, sono le seguenti:

I) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonchè di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

Questa Corte ha pacificamente affermato che è nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad uti geometra, ove la progettazione richieda l’esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dal R.D. n. 274 del 1929, art. 16 (Cassazione civile sez. II, 24/03/2016, n. 5871, Cass. Civ., sez. 02, del 26/07/2006, n. 17028, Cass. Civ., sez. 02, del 21/03/2011, n. 6402).

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m), consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri (Cassazione civile sez. II, 17/11/2015, n. 23510).

La corte di merito, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha verificato che la costruzione sorgeva in zona sismica (tanto bastava per affermare l’esclusiva competenza professionale degli ingegneri e degli architetti ed escludere la competenza del geometra) e riguardava una casa rurale a due piani fuori terra con struttura portante in cemento armato, costituita da travi e pilastri, e quindi di una struttura architettonica particolarmente complessa, che comportava l’esecuzione di complicati calcoli (pag. 9-10 della sentenza impugnata).

Ne consegue che, correttamente, la corte ha ritenuto che la prestazione professionale del R. fosse contra legem ed ha dichiarato la nullità del contratto, ai sensi degli artt. 1418 e 2229 c.c., trattandosi di prestazioni non rientranti tra quelle consentite ai geometri.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio per avere escluso la responsabilità del R..

Il motivo è inammissibile, non essendo ravvisabile il vizio di motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la scorte ha esaminato la posizione del R. e, sulla base delle ragioni esposte, ha dichiarato la nullità del contratto concluso tra il medesimo e la committente.

Va, quindi esaminato il ricorso incidentale proposto dal D..

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1667 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla responsabilità dell’appaltatore.

Il motivo non è fondato.

In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che impone all’appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l’opera a regola d’arte, impiegando le,energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, onde soddisfare l’interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicchè, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l’appaltatore risponde dei vizi dell’opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l’appaltatore a proprio mero “nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cassazione civile sez. II, 02/02/2016, n. 1981; Cass. Civ., sez. 03, del 31/05/2006, n. 12995).

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, affermando correttamente che il D., in qualità di appaltatore, aveva fatto affidamento su un progetto redatto da soggetto privo dei requisiti tecnici professionali, oltre che carente e per non aver controllato sulla posa in opera del tetto di copertura.

Ha, inoltre accertato che mancava una specifica pattuizione di esonero della responsabilità dell’appaltatore tale da escludere il suo dovere di iniziativa e di valutazione critica delle incongruenze progettuali, della improvvisazione con la quale si era proceduto alla copertura del fabbricato e per non aver comunicato al committente le incongruenze progettuali (pag. 10-12 della sentenza impugnata).

Il ricorrente non allega e trascrive, nemmeno per sintesi la clausola contrattuale da cui risulterebbe la sua assoluta soggezione alle direttive tecniche del direttore di cantiere e censura confusamente la motivazione del primo giudice, riportando stralci della CTU, al fine di dimostrare l’assenza di autonomia e discrezionalità tecnico organizzativa, sicchè il motivo si risolve in un’ammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.

Il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è sovrapponibile al secondo motivo del ricorso principale e va rigettato per le medesime ragioni.

Il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio per avere escluso la responsabilità del R., riproduce le stesse argomentazioni del terzo motivo del ricorso principale e va, pertanto rigettato.

Il quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte attribuito pari grado di colpa all’appaltatore, al progettista e direttore dei lavori senza motivare sui fatti e comportamenti a lui addebitati, è infondato per le ragioni esaminate con il primo motivo del ricorso principale.

Anche in relazione alla responsabilità dell’appaltatore, la corte di merito ha motivato in ordine alle ragioni per le quali non potesse essere considerato esente da responsabilità, con apprezzamento incensurabile in questa sede, sicchè il ricorso si risolve in un’inammissibile rivalutazione delle dei fatti e delle risultanze istruttorie in ordine all’asserita assenza di discrezionalità dell’appaltatore.

Vanno, pertanto rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente principale e del ricorrente incidentale nei confronti della controricorrente T.I. e vanno liquidate in dispositivo.

Vanno invece integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, le spese legali tra il D. ed il B..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale alle spese del giudizio di legittimità in favore di T.I., che liquida in Euro 5200,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa come per legge ed alle spese vive nella misura di Euro 200,00.

Compensa integralmente le spese tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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