Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2913 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/02/2018, (ud. 13/10/2017, dep.07/02/2018),  n. 2913

Fatto

RILEVATO

che L.V.C. ricorre, con quattro mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria centrale, sezione di Genova, ha accolto il ricorso dell’Ufficio ritenendo legittimo l’avviso di accertamento notificato alla contribuente il 9/6/1989, in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1986, sulla base di processo verbale di constatazione;

che la C.T.C. ha infatti ritenuto infondate le eccezioni della contribuente secondo cui: a) la notifica di tale avviso doveva ritenersi preclusa dalla pendenza dei termini per la presentazione di dichiarazione integrativa ai fini del condono ex D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154; b) l’accertamento doveva considerarsi infondato poichè il reddito accertato induttivamente era di gran lunga superiore a quello determinato dai coefficienti di congruità stabiliti dal D.P.C.M. 16 maggio 1989;

che, con riferimento ad entrambi i profili, i giudici a quibus hanno tratto argomenti di convalida dell’accertamento dalla previsione di cui all’art. 17, comma 1, seconda parte D.L. cit., a mente della quale per i periodi d’imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica non definitivi, se la dichiarazione è inferiore ai redditi derivanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza, ritenendo di contro inconferente il richiamo alla pronuncia di Corte cost. n. 175 del 1986, in quanto riferita a situazione diversa e non assimilabile;

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 69 del 1989, art. 17 anche in relazione all’art. 3 Cost., rilevando che il D.L. n. 69 del 1989, art. 17, comma 1, non vale ad escludere l’applicabilità del principio ricavabile dalla citata pronuncia della Corte delle leggi (ma anche, in precedenza, da Corte cost. n. 85 del 1965 e n. 121 del 1967) secondo cui, onde evitare disparità di trattamento tra i contribuenti rispetto ai benefici introdotti da una legge condonistica, non è consentita la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa;

che con i restanti motivi la ricorrente denuncia:

– “violazione e/o omessa e/o insufficiente motivazione; rinvio della motivazione per relationem all’atto di accertamento che a sua volta rinvia per relationem al processo verbale della Guardia di Finanza; omessa valutazione delle risultanze documentali agli atti di causa; difetto di istruttoria; inammissibile inversione dell’onere della prova in relazione al D.P.C.M. 28 luglio 1989; omessa e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c.” (secondo motivo);

– “violazione e/o disapplicazione del D.P.C.M. 28 luglio 1989; contraddittorietà della motivazione; omessa valutazione delle nuove prove documentali emerse in corso di causa; difetto di motivazione e di istruttoria” (terzo e quarto motivo); nonchè ancora “contraddittorietà con altra sentenza della commissione tributaria provinciale di primo grado per l’anno 1985” (quarto motivo);

ritenuto che il primo motivo di ricorso è infondato;

che, invero, nessuna preclusione alla notifica di accertamenti derivanti da processo verbale di constatazione può trarsi dalla pendenza del termine per la presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. n. 69 del 1989, art. 14 atteso che questa preclude soltanto, in presenza dei presupposti ivi previsti, l’esecuzione di “controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi” e non impedisce pertanto la notifica di accertamento discendente da controlli realizzati al di fuori dei criteri selettivi formulati annualmente dal Ministero (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37) e di quelli fatti per sorteggio (v. Cass. 18/01/2002, n. 504; Cass. 29/08/2000, n. 11303);

che non è dato pertanto ravvisare alcuna disparità di trattamento, in pendenza del detto termine, tra contribuenti che abbiano ricevuto la notifica di un avviso di accertamento eseguito al di fuori di “controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi” e contribuenti che un tale accertamento non abbiano invece subito, posto che anche per questi ultimi, come detto, la presentazione di dichiarazione integrativa non comporterebbe alcun effetto preclusivo nè mitigatorio dei relativi effetti, appalesandosi pertanto inconferente il richiamo a Corte cost. n. 157 del 1989 intervenuta in situazione affatto diversa in cui, con riferimento al condono ex D.L. n. 429 del 1982, una tale disparità di trattamento era invece ravvisabile;

che, nel caso di specie, risulta espressamente evidenziato in sentenza che l’accertamento impugnato “era determinato da processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (richiamato per relationem) e non conseguente a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi”, alla stregua di accertamento di fatto come tale sindacabile soltanto attraverso la prospettazione – mancante in ricorso – di un vizio di motivazione, nel rispetto dei presupposti e dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

che i restanti motivi si appalesano inammissibili poichè prospettano, in violazione delle regole di chiarezza e specificità dell’impugnazione, una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione, sì da richiedere un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o di motivazione (v. Cass. 20/09/2013, n. 21611; Cass. 14/09/2016, n. 18021);

che, peraltro, nella parte in cui tali censure contestano l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui non altri motivi erano posti a fondamento del ricorso introduttivo oltre quelli che deducevano l’intempestività e la difformità della determinazione reddituale rispetto ai coefficienti presuntivi, esse si risolvono evidentemente nella prospettazione di un errore di fatto percettivo, come tale non censurabile con il ricorso per cassazione;

che, infine, nessun vincolo di giudicato può ovviamente trarsi in questa sede dalla sentenza favorevole resa dalla Commissione tributaria provinciale di primo grado con riferimento all’impugnazione proposta avverso analogo avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 1985 – di cui si riferisce con il quarto motivo – ostandovi l’autonomia dei periodi d’imposta;

che il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA