Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2913 del 07/02/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2913 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
Lempore,
Pnrqh en
in “Persona del Direttore pro
elettivamente domicliaia in Roma via dei
presmn
crl
nffici
dp.11 1 Avvntirn
Generale dello SliuLo che lo itipp_leieniu e difende.
– ricorrente –
contro
I.T.S. ITALIAN TRADING STAR
s.r.1.,
in persona del
liquidatore pro tempore, ele:tivamente domiciliata in
Roma, viale Angelico o
.
presso lo studio
dell’Avv.Serglo Dcl Vecchio che la rappresenta d
difende unitamente all’Avv. Paolo Giustozzi per procura
a margine dei controricorso con ricorso incidentale.
Data pubblicazione: 07/02/2013
-controricorrente-ricorrente incidentaleavverso
la
Tributaria
sentenza
Regionale
n.127/9/07
della
delle Marche,
Commissione
depositata
il
13.11.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Crueltti;
udito
per
l’Agenzia
delJe
Entrate
l’Avv.Giovanni
Palatiello;
udito per la contro ricorrente-ricorrente incidentale
l’Avv.Paolo Giustozzi;
udito il P.M., in persona dei Soslituto Procuratore
Generale dotu.Ptdericio Serrentino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso prncipale ed il rigetto del
ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
A seguito di controllo fiscale esegul:o nei confronti
dell’ITS s.r. 1 veniva emesso avvi so di accertamento
con il quale veniva richiesta una maggiore imposta
IRPEG, oltre sanzioni ed interessi, Per gli anni di
imposta 1997 e 1998.
Proposto ricorso dalla
contribuente,
la Commissione
Tributaria Provinciale lo accoglieva sul presupposto
dell’intervenuta presentazione della domanda di condono
ai sensi dell’art.15 comma O della legge 27.12.2002
9
udienza del 30.11.2012 da Consigliere DoLL.Roberta
n.289 con la quale la contrAiliento aveva definito tutti
rilievi dell’Ufficio tranne duello derivante dal
recupero a tassazione di una soeravvenienza attiva
conseguente a stralcio di un debito nei confronti della
società a responsabilità ijmitala Confezioni Patrizia.
C.T.P. alla luce del disposto dell’art.55 d.p.r.
n.917/86.
Agenzia delle Entrate appellavo :a suddetta sentenza,
contestando:
a)
l’efficacia del
l’amministratore
della
presentazione della
condono in quanto
società,
relativa
prima
isLarza,
della
aveva avuto
formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale
nei suoi confronti;
definizione
La sua validità in quanto la
non era sta a richiesta per Lutti
rilievi contenuti nell’avviso di accertamento; c) la
legittimità
del
recupero
a
tassazione
della
sopravvenienza attiva.
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con
sentenza n.127/9/07 depostaLa il 30.10.2007, rigettava
l’appello. Tn particolare, i Giudici territoriali,
preliminarmente,
rilevavano
l’inammissibilità
dei
motivi di appello relativi all’efficacia e validità del
condono in quanto
aveva
dichiarato
il provve di
l’estinzione
3
della C.T.P. che
parziale
della
La tassabil tà di detta operazione veniva esclusa dalla
controversia
avrebbe
dovuto
essere
autonomamente
impugnato nel rispetto dei termini di legge, mentre,
nella specie, l’Ufficio aveva contestato la validità
sul piano giuridico di detta statiliz[one, tardivamente,
solo con l’atto di appello.
poi,
l’irrilevanza
del
tatto
che
l’amministratore dei la società avesse avuto legale
conoscenza dell’esercizio dell’azione penale ai suoi
danni
condono;
prima
della
presentazione
dell’istanza
di
mentre, in ordine al recupero a tassazione
de]le sopravvenienze attive, argomentavano che
l’operazione di rinuncia al credito da parte della
Confezioni Patrizia s.r.l. era immune da tassazione in
quanto, ai sensi dell’art.55, comma 4 del dpr 917/1986,
non si considera sopravvenienza attiva, tra le altre,
la rinuncia dei soci ai credili.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Agenzia
delle Entrate affidandosi a sei motivi.
La I.T.S. s.r. A_. resiste con controricorso e propone
ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso
afferente, ai sensi
dell’art.360 n.4 e.p.c., a violazione degli artt.35,
comma 3 e 47 comma 4 del digs.n.546/1992, l’Agenzia
delle Entrane deduce l’errore commesso dalla C.T.R.
4
Affermavano,
nell’avere
ritenuto
tardivo
l’appello
dell’Amministrazione finanziaria avverso la decisione
di primo grado relativa all’operatività del condono ex
art.15 legge n.289/02 sotto oiù profili:
– per avere qualificato sentenza un provvedimento che,
dispositivo la frase
nel
non def. isitivnte pronunclande,
ed il cui contenuto era richiamato per conferma nella
sentenza con cui era state concluso il giudizio di
primo grado;
-per avere ritenuto ammissibili nel processo tributario
le sentenze parziali espressamente vietate da 1’art.35,
comma 3 del d.lqs. n.546/1992;
-per avere ritenuto impugnabile una ordinanza emessa ai
sensi dell’art.47 del d.lqs. n.54/92 a seguito di
apposita istanza cautelare benché il quarto comma della
norma indicata espressamente preveda che ” i collegio
sentite le parti e deilleato ii merito provvede con
ordinanza motivata non impugnabiie”.
2. Con
il
secondo motivo
dell’art.360,
I
si
denuncia,
comma n.5 c.p.c.,
ai
sensi
l’insufficienza
della motivazione per non avere il Giudice di appello
tenuto di tutti gli elementi evidenziati nel primo
motivo di ricorso per cassazione.
3.1 motivi, per loro connessLone, vanno
5
trattati
invece, recava la intestazione di ordinanza e
congiuntamente.
3.1.La C.T.R. ha dichiarato inammissibile il motivo di
appello proposto dall’Agena delle 7,ntrate avente ad
oggetto la declaratoria di estinzione per intervenuto
condono in quanto il rela=ivo provvedimento era stato
decisorio, lo stesso avrebbe dovuto essere
autonomamente impugnato nei termini di legge laddove,
al contrario,
l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato
tale provvedimento
solo con l’atto di appello
notificato il 30.6.2006 e, qu.Ladi, tardivamente.
3.2. Agli atti è pacifico che, dopo l’instaurazione del
contenzioso, la contribuente propose in data 29.1.2004,
istanza
di
sospensione
dell’efficacia
esecutiva
dell’atto impositivo impugnato rappresentando di avere
prodotto ai sensi della normativa sui condono (artt.15
legge n.289/2002)
orospeiti per
la definizione
parziale dell’accertamento con riguardo al recupero a
tassazione delle componenti di reddito diverse dalla
sopravvenienza attiva.
Con
ord.nanza
del
22.12.2224
definitivamente pronunciando,
la
dichiarava
C.T.P.,
non
ammissibile il
condono con conseguenLe ostlnzicme parziale della
controversia come da motivazione e compensava IESpese
rilevando che
la cartella esatoriale dei la quale à
6
emesso dalla C.T.P. il 22.11.2004 ed, avendo contenuto
stata
chiesta la sospensione deve essere considerata
del tutto inesistente parche
il presupposto
impositivo
e venuto meno in data antecGdente.
3.3.Al1’ordinanza
emessa
dalla
C.T.P.,
seppur
denominata ordinanza e resa nell’ambj_o dell’incidente
va
attribuita
natura
di
sentenza.
Con
tale
provvedimento, invero, la C.T.P., nel dichiarare
espressamente la parziale estari7lone del processo in
ordine ai rilievi oggetto di condono, ha definito, per
dette domande, il giudizio con la conseguenza che
detto provvedimento è soggetto ai mezzi di impugnazone
propri delle sentenze(cfr. Cass. n.20525 del 22/09/2006
eass.n.7330 del 31/03/2011).
3.4.Né
appaiono
decisive,
in
senso
contrario,
le
argomentazioni svolte dalla licorrente.
Infatti,
a
fronte
de I ‘lnequivocabile
contenuto
decisorio del provvedimento a nulla rileva né la
circostanza che detto provvedimento rechi
l’intestazione di ordinanza né che sia stato emesso
all’esito di istanza cautelare proposta dal
contribuente
ai
sensi
del
citato
L’ordinanza resa dalla C.T.P.,
contenuto,
esula
dagli
schemi
articolo
47.
invero, per il suo
propri
di
tale
procedimento e del provvedimento che tale procedimento
7
cautelare disciplinato dall’art.Li7 del d.lgs. n.516/92,
dovrebbe concludere. I prlml Giudici, infatti, non
hanno valutato la sussistenza dei presupposti (fumus e
periculum) necessari per pervenire, quindi, con
ordinanza non impugnabile (ma revocabile e caducabile,
ex art.47 processo tributario, all’esito della sentenza
con accertamento, avente ineqiiivecablie contenuto
decisorio, hanno rilevato la nu_llLb di tale atto
perché emesso successivamenhe all'[stanza di condono
ed, espressamente, dichiarato l’estinzione (seppur
parziale) del giudizio, provvedendo pure al regolamento
delle spese.
Inolhre, seppure è vero che
comma 3 del
processo tributario, con norma eccezionale rispetto
all’art.279 c.q.c., espressamente prevede che non sono
ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune
domande (Cass.30.3.2007 n.1909 e Cass. 31.1.2011
n.2254),
è pur vero che
I’ asserit.a nullità per la
violazione di detta norma, avrebbe, comunque, dovuto
essere rilevata tempestivamente nei confronti del detto
provvedimento.
3.5.We consegue la correttezza sul punto dei l’impugnata
sentenza.
4.11
giudicato
interno
formatosi
sulle
questioni
ritenute definite con il condono rende inammissibili il
8
ex art. 47) alla sospensione dell’atto imposiLivo ma,
terzo ed il quarto motivo di ricorso con i quali
l’Agenzia dell’Entrate, deducendo violazione
dell’art.15 coma i della legge 289/02 ed insufficiente
motivazione,
ha sostanzialmente
ribadito
l’invalidità
ed inefficacia della relativa istanza
d.p.r.
dell’art.55 del
n.917/1986 perché il Giudice di
appello non avrebbe considerate che i.1 rilievo operato
dell’Ufficio si fondava sulla circostanza che, a fronte
di una delibera assembleare in cui veniva dato
che Ja società controllante
fatto
s.r.1.,
90 9,5
Patrizia
atto del
Confezioni
titolare di una quota di partecipazione pari al
de/
capitale oncia Le della
intervenuta a
riplanare
ITS
le perdite
di
s.r.1., è
esercizio di
quest’ultima e lo ha fatto mediante versamento
contanti _nelle casse
l’operazione era
credito
che
sociali mentre
in
In contabilit.a
stata reoi – trat. -2 come stralcio
di
la CP vantava nel con Orco t i dehla
un
ITS
a. r. i. , falchè a fronte dei medesimo tatto
(ripianamento della perdita d’esercizio)
il medesimo socio
risultava che
aveva dapprima effettuato un
versamento in contanti e po rinunciato ad un credito
vantato nei confronti della società-
non era possibile
che le perdite fossero state coperte contemporaneamente
con due
cioè
moda] .i.00 diverse e
9
con versamento e con
5. Con 11 quinto motivo si deduce la violazione
rinuncia ai crediti.
6.Con
il
sesto
motivo
si
denuncia,
ai
sensi
dell’art.360 05 c.p.c.,insuMcien/a della motivazione
per essersi C.T.R. limitata a richiamare le
argomentazioni svolte dal giudice di prima istanza
quali risultanti dai libri sociali.
7.1 motivi, che per la loro connessione possono essere
trattati congiuntamente, sono infondati.
7.1
In
ordine
alla
dedotgfa
insufficienza
delja
motivazione, va rilevato che la C.T.R. ha compiutamente
esplicitato
l’iter
logico
giuridico
seguito
argomentando espressamente, in ordine al rilievo
concernente il recupero a tassazione di sopravvenienze
attive (non formante oggetto di definizione per
condono), che l’operazione di rinuncia del credito da
parte di Confezioni Patrizia s.r.t., socio di I.T.S.
s.r.1., era immune dalla tassazione ai sensi
dell’art.55, comma 4, del d.p.r. n. 917/1986; mentre la
denunciata omessa considera/ione delle circostanze
fattuali esposte dall’Agenzia delle Entrate
non
rilevante non trattandosi, per come si specificherà
meglio infra, di fatti decisivi per la controversia.
7.2 In ordine alla dedotta violazione di legge va
rilevato che, ai sensi dell’art. 55
IO
non si
senza tenere conto della duplicazione di versamenti
considerano sopravvenienze et rive i versamenti in
denaro o in natura a fondo perduto e in conto capitale
alle società dai propri soci e la rinuncia dei soci ai
crediti, né la riduzione coi debiti dell’impresa in
sede di concordato fallimentare o preventivo_
prevede più, ai fini della esclusione quale
sopravvenienza attiva che Tr rinuncia dei soci attenga
ad un credito per “finanziamenti”, dovendosi,
pertanto, ritenere che non configuri sopravvenienza
attiva la rinuncia a “qualsiasi” credi Le vantato dai
socio e ciò a prescindere dalla sua causale (in tal
senso argomentando a contrario Casa. n.76475 del
04/11/2008; n.917 del 1986, n.2710 del 25/G2/2002, n.
26475 del 04/11/2008).
Da ciò consegne che,
correttamente,
la C.T.R.,
in
applicazione di detta norma, ha ritenuto che la
rinuncia al credito operata da. la socia Confezioni
Patrizia s.r.l. non costituisse sopravvenienza attiva
(e come tale non fosso soggetta a tassazione) a nulla
rilevando, al proposito, la causale sottesa alla
rinuncia, da cui l’incondu enza delle circostanze
fattuali poste dall’Agenzia a
fondamento del motivo di
appello ed oggi del ricorso (ovueto ,isla il riscontro
sulla base delle scritture sociali di due distinte
La norma, rispetto alla previgenLe disposizlone, non
operazioni:
credito
versamento in contanti e rinuncia del
aventi
ad
oggetto
la
medesima
causale
costituita dal ripianamento dello perdite).
Né, a sostegno della prospettazione difensiva, soccorre
la giurisprudenza di questa Corte citata dalla
caso la rinuncia al credito era intervenuta dopo che il
socio aveva cessato tale qualità.
Il ricorse, pertanto, va rigettalo con assorbimento dei
ricorso incidentale condiziorate.
In
ossequio
princ[pie
della
soccombenza
la
ricorrente va condannata alla refusione in favore della
contrari corrente delle spese processuali liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbili° il
ricorso incidentale condiziohaLo.
Condanna Agenzia delle Entral.e alla refusione in favore
della controricorrehte delle spese processuali che si
liquidano in complessivi euro 10.000,
di legge.
Così deciso in Roma il 30.11.2012.
oltre accessori
ricorrente (Casa. 30.7.2007 n. 16019) in quanto in quel