Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2913 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23130-2013 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 251,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA BARCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANIA MEOLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA MAREMMA ETRUSCA in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MARTINO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENTE RISCOSSIONE DI ROMA EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 470/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MEOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato RESTAINO per delega

dell’Avvocato GUZZO che ha chiesto l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. I.A. impugnava la cartella di pagamento a mezzo della quale Equitalia Sud s.p.a., per conto del il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, aveva richiesto il pagamento dei contributi consortili relativi all’anno 2006. La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione I.A. affidato a cinque motivi. Si è costituito in giudizio il solo Consorzio di Bonifica depositando controricorso.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4. Osserva la Corte che il ricorrente non ha depositato copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, così come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca le spese processuali che liquida in Euro 700,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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