Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29129 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21443-2009 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato CATERINA

CATERINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MONTESI Federica, giusta procura speciale alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 44/06/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di BOLOGNA dell’11.6.08, depositata il 17.9.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO Antonello;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

RAFFAELE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

” M.M. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, riformando la decisione di primo grado, ha negato il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001/2004, giudicando che l’attività libero-professionale di medico del lavoro, svolta dal contribuente, presentasse il requisito dell’autonoma organizzazione, in quanto esercitata senza il coordinamento o controllo di terzi, con capacità di procurarsi direttamente la clientela e con disponibilità di beni strumentali.

Il ricorso si fonda su due motivi, con i quali si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (art. 360 c.p.c., n. 3), e il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso della esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

I motivi possono essere trattati congiuntamente, per la loro intima connessione, e vanno giudicati manifestamente fondati.

Va premesso che, come più volte chiarito da questa Corte (sentenze 36678/07, SS.UU. 12108/09, 10240/10, 21122/10, 8556/11), in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

La Commissione Tributaria Regionale, per contro, ha ritenuto che, ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo, “la quantificazione dei singoli fattori organizzativi presenti sia del tutto ininfluente” e che, “per un medico del lavoro l’attività svolta senza il coordinamento o controllo di altri soggetti deve considerarsi sempre attività autonomamente organizzata”.

E’ evidente come tali affermazioni contrastino con l’interpretazione della disciplina dell’IRAP fissata da questa Corte e, pertanto, integrino la violazione di legge censurata con il primo motivo di ricorso. Da tale errore di diritto discende poi il vizio motivazionale della sentenza gravata, la quale – ritenendo erroneamente che ai fini dell’integrazione del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione sia sufficiente che l’attività professionale del contribuente venga svolta senza il coordinamento o il controllo di terzi – ha completamento omesso di valutare la circostanza, dedotta dal contribuente nelle controdeduzioni in appello, che l’attività professionale fosse svolta “in un locale in affitto, senza collaboratori, con modesti beni strumentali” (ultimo cpv dello “svolgimento del processo” della sentenza gravata). In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso”;

che l’Agenzia si è costituita senza depositare controricorso, ai soli fini della partecipazione all’udienza (a cui non ha peraltro partecipato); non si è invece costituito il Ministero delle Finanze, a cui il ricorso, ancorchè non proposto nei suoi confronti, era stato tuttavia notificato;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che si atterrà ai principi sopra esposti, alla cui stregua accerterà la ricorrenza, nel caso concreto, del requisito dell’autonoma organizzazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in altra composizione, che provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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