Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29129 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3749-2018 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

URSO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1190/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 23 maggio- 23 giugno 2017 numero 1190 la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, che aveva integralmente accolto la domanda, rigettava il ricorso proposto da M.V. per il conseguimento della pensione di inabilità civile;

che la Corte territoriale preliminarmente respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’INPS opposta dalla M., osservando che l’appellante aveva specificamente argomentato le censure alla relazione peritale del primo grado, dolendosi della mancata applicazione delle tabelle di valutazione delle patologie e della immotivata retrodatazione dello stato invalidante.

Nel merito il c.t.u. del primo grado non aveva operato in base alla tabella approvata con DM 5 febbraio 1992.

Entrambi i consulenti nominati nel grado di appello erano pervenuti ad una valutazione difforme da quella fatta propria dal Tribunale: il primo dei consulenti aveva accertato l’insorgere della totale inabilità solo dall’anno 2014, il secondo, con motivazioni più esaustiva, aveva determinato, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, una invalidità dell’87% fino al settembre 2014 e la totale invalidità dall’ottobre 2014 (per l’evoluzione peggiorativa della patologia artrosica e la comparsa di deficit di memoria isolati), epoca in cui la M. aveva già compiuto i 65 anni di età;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso M.V., articolato in tre motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., censurando il rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello.

Ha esposto che nell’atto di impugnazione l’INPS aveva genericamente dedotto che la consulenza d’ufficio recepita dal Tribunale aveva attribuito alle patologie accertate un valore non corrispondente alle percentuali di cui al D.M. del 1992 e denunciato il contrasto tra le valutazioni espresse dal c.t.u. circa l’aggravamento delle condizioni di salute nell’anno 2009 e la data di decorrenza della totale invalidità, immotivatamente fissata dalla domanda amministrativa del 2007. Mancava, invece, ogni specificazione delle patologie accertate dal CTU e della percentuale di invalidità attribuita a ciascuna di esse in violazione della tabella;

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 12, del D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 1 e 2 e D.M. 5 febbraio 1992. La ricorrente ha impugnato la CTU per avere attribuito alla patologia tumorale una percentuale di invalidità del 70% applicando il codice 9323 laddove tale patologia doveva essere valutata nella misura del 100%, trattandosi di tumore a comportamento maligno- come indicato a pagina 5 della CTU (esiti di intervento chirurgico di tiroidectomia totale per neoplasia tiroidea follicolare a comportamento maligno)- cui andava attribuito il codice 9325 della tabella.

Era stata erroneamente valutata anche la patologia “esiti di isterectomia totale per fibromatosi uterina”, cui era stata attribuita la percentuale di invalidità dell’il% laddove tale patologia era prevista al codice 6603 della tabella ministeriale e valutata con una percentuale fissa del 25%.

Era stata omessa la valutazione della patologia “piede pronato bilaterale” di cui a pagina 3 della CTU, supportata da certificato medico del 28 giugno 2008, che poteva essere ricondotta al codice 7214 della tabella, con incidenza invalidante del 14%.

Si rilevava, infine, una discrepanza tra il punteggio del 50% attribuito alla poliartrosi diffusa in sede di analisi delle singole infermità (pagine 5-7 della CTU) e quello utilizzato nella valutazione complessiva, pari al 40% (pagina 9 della consulenza)

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Con il motivo si assume che la Corte territoriale, facendo proprie le determinazioni del CTU, aveva omesso di esaminare il fatto, controverso e decisivo del giudizio, che ove fosse stata applicata correttamente la tabella ministeriale si sarebbe pervenuti all’accertamento di un’invalidità del 100% dalla data di presentazione della domanda amministrativa e comunque prima del raggiungimento di 65 anni di età;

che in via preliminare deve essere rilevata la tempestività dell’odierno ricorso, in quanto, in relazione alla data di introduzione del giudizio di primo grado, il termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. è quello annuale rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che invero:

– quanto al primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte, con l’arresto del 16/11/2017, n. 27199 hanno chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Questa Corte (Cass., sezione II, 19 marzo 2019 n. 7675) ha ulteriormente specificato il principio enunciato dalle Sezioni Unite nel senso che ” non può considerarsi aspecifico il motivo d’appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d’appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d’appello sia posto in condizione- (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali)- di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata”.

In applicazione dei principi qui ribaditi si rileva che dalle stesse allegazioni del ricorso risulta che con il proprio gravame l’INPS aveva individuato tanto i punti della sentenza di primo grado impugnati (l’accertamento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile) che le ragioni di contestazione (la erronea attribuzione dei valori tabellari alle patologie accertate e la immotivata retrodatazione della decorrenza della inabilità);

– il secondo motivo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, difettano di specificità. Parte ricorrente non riporta in ricorso le considerazioni svolte dal ctu a fondamento della attribuzione alla patologia tumorale del codice 9323; ed invero il mero riconoscimento dell’andamento maligno della suddetta patologia non è equivalente al giudizio di “prognosi infausta”, al quale è

legato in tabella il codice 9325, con attribuzione del punteggio del

100% di invalidità. Analogamente, la parte invoca la applicazione del codice 6603 senza specificare il giudizio del ctu sul punto laddove il codice identifica la “isterectomia totale in età fertile”. Ed ancora per la patologia “piede pronato bilaterale” la parte non riporta le valutazioni del ctu quanto alla incidenza della deformazione mentre il codice di cui assume la mancata applicazione è previsto in caso di “anchilosi o rigidità di piede superiore al 70%”. Ne consegue che la contraddittorietà denunciata nella valutazione percentuale da parte del ctu della “poliartrosi diffusa” (50% piuttosto che 40%) resta priva di rilevanza decisiva;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che la parte ricorrente è esonerata dalla refusione delle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come risulta dalla sentenza d’appello;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA