Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29128 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21333/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Dia PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

CASERTA, CORSO GIANNONE 86, presso lo studio dell’avvocato GRASSINI

ENNIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/00/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALHRNO del 19.3.09,

depositata l’8/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro A.C. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la decisione di primo grado, ha accertato il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, giudicando insussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso si fonda su un solo motivo, articolato in due distinte censure, con le quali si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, (art. 360 c.p.c., n. 3), e il vizio di erronea, illogica, insufficiente e omessa motivazione, censurandosi la sentenza gravata per avere essa negato che l’attività di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, svolta con l’ausilio di una segretaria, integri il presupposto impositivo dell’IRAP. In limine si rileva che la censura relativa al denunciato vizio motivazionale è inammissibile perchè la ricorrente non ha assolto all’onere di offrire, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Tale indicazione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve emergere da un momento di sintesi esposto in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata e che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (per una efficace sintesi dei principi elaborati in proposito da questa Corte, vedi Cass. 27680/2009).

La censura relativa alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, è invece manifestamente fondata.

Al riguardo si premette che, come più volte chiarito da questa Corte (sentenze 36678/07, SSUU 12108/09, 10240/10, 21122/10, 8556/11), in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Alla stregua di tali consolidati principi l’impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sè integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione; si veda, in particolare, Cass. 10151/10: In tema di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) informa rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura; nonchè, in fattispecie analoga a quella del presente giudizio, Cass. 10240/10, dove si afferma che, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, non integra, di per sè, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (rientrando la disponibilità dello studio nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale) purchè in assenza di personale dipendente.

La sentenza gravata, ritenendo insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, ancorchè avesse accertato che il contribuente svolgeva la propria attività professionale con il solo ausilio di una segretaria al mero fine di garantire il livello qualitativo di assistenza (pag. 3), ha disatteso i principi sopra richiamati.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso”;

che il contribuente si è costituito con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto va dichiaro inammissibile il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo e la sentenza gravata va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa da questa Corte nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda di rimborso del contribuente;

che le spese di questo giudizio si compensano per le fasi di merito e seguono la soccombenza per la fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta la domanda introduttiva del contribuente. Dichiara compensate le spese delle fasi di merito.

Condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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