Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29128 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 20/10/2021), n.29128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7711/2014 R.G. proposto da:

Dott. C.R., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Trastevere n. 78, presso lo studio dell’Avv. Sergio Coccia, dal

quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine

del ricorso per cassazione;

– ricorrente principale e controricorrente incidentale –

contro

ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE Spa in amministrazione straordinaria,

con sede legale in (OMISSIS), in persona dei Commissari Straordinari

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma nella via Panama n.

68 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Puoti che la presenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente principale e ricorrente incidentale –

e nei confronti della:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 51/01/2013 della Commissione Tributaria

Provinciale di Roma, depositata in data 28 agosto 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021

dal Consigliere Dott.ssa Corradini Grazia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Alitalia – Linee Aeree Italiane Spa in amministrazione straordinaria propose opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 contro il decreto 2/13/2013 in data 11.2.2013, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva liquidato in Euro 32.000,00, ponendolo a carico solidale delle parti, il compenso al Dott. C.R., nominato consulente tecnico d’ufficio nella causa RGR n. 1050/2011 promossa davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma da Alitalia Linee Aeree Italiane Spa in amministrazione straordinaria nei confronti di Agenzia delle Entrate in merito alla sottoposizione ad IVA dei diritti di imbarco delle compagnie aeree.

L’opponente dedusse che la CTP aveva errato nel fare riferimento, ai fini del calcolo del compenso, al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 ed al D.P.R. 30 maggio 2002 e relative tabelle, che non era stata offerta alcuna motivazione della ingente somma liquidata né esistevano i presupposti per l’aumento del compenso, che erroneamente il ctu aveva chiesto la liquidazione del compenso del D.M. 30 maggio 2002, ex art. 2 per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale per ciascuno dei quesiti posti, mentre si trattava di un accertamento unitario che non poteva essere frazionato ai fini della liquidazione del compenso e che, infine, l’elaborato peritale era invalido per vizi procedurali imputabili al ctu per cui non era idoneo a fare maturare il compenso.

Il ctu C.R. si costituì nel giudizio di opposizione assumendo la correttezza della liquidazione dei compensi ed eccependo in via preliminare la intempestività della opposizione.

Si costituì anche la Agenzia delle Entrate la quale rilevò il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla quantificazione dell’onorario spettante al CTU e l’infondatezza dei rilievi riguardanti la validità e la regolarità delle operazioni peritali che potevano essere esaminati solo nella causa di merito.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con ordinanza n. 51/1/2013, depositata il 28 agosto 2013, per quanto ancora interessa, a modifica del decreto di liquidazione dei compensi al ctu, ridusse l’importo dovuto a quest’ultimo ad Euro 7.000,00 ponendone l’onere di pagamento a carico di Alitalia e compensò tra le parti le spese della fase di opposizione. La CTP, premessa la tempestività del gravame che era ormai regolato dal rito sommario di cognizione, a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, con abrogazione del termine originario di 20 giorni per l’opposizione stabilito dal testo unico sulle spese di giustizia, ritenne fondato il rilievo della società opponente in merito alla unitarietà dell’incarico, pur articolato in sei quesiti, peraltro svolto attraverso una indagine omogenea e quindi rideterminò i compensi sul valore della controversia (non contestato dalle parti) in base alla L. 8 luglio 1980, n. 319, al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 49 e s.s., al D.P.R. n. 352 del 1988 e al D.M. 30 maggio 2002, art. 2, mediante la applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, in considerazione del valore elevato della controversia e della prestazione di eccezionale importanza e complessità ed escluse la solidarietà fra le parti tenuto conto della totale soccombenza di Alitalia, senza che avesse rilievo la particolare situazione in cui versava all’epoca tale società.

Ha proposto ricorso per cassazione il Dott. C.R., con atto notificato alle controparti in data 17.3 / 21-27.3.2014, affidato a quattro motivi e successiva memoria difensiva.

Alitalia – Linee Aeree Italiane Spa in Amministrazione Straordinaria ha presentato controricorso con ricorso incidentale fondato su tre motivi e successiva memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., cui ha resistito con controricorso il ricorrente principale.

La Agenzia delle Entrate, che non ha presentato controricorso nei termini di legge, si è costituita con atto in data 15.5.2014 al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Con ordinanza in data 18 settembre 2020, questa Corte, avendo il ricorrente rappresentato ragioni di connessione fra il presente ricorso e quelli RGN 7708/2014 e 7712/2014 chiamati alla stessa udienza camerale e rinviati a nuovo ruolo al fine di disporre la rinnovazione della notificazione dei ricorsi ad Alitalia, non costituita in tali giudizi, ha rinviato a nuovo ruolo anche il presente ricorso ai fini della trattazione congiunta dei ricorsi pendenti fra le medesime parti e basati su motivi di ricorso analoghi. La causa è stata quindi rifissata e chiamata alla odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, alla luce del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il provvedimento impugnato escluso il vincolo di solidarietà tra le parti processuali, quanto al pagamento del compenso al CTU, pur non avendo le parti richiesto la esclusione di tale vincolo in sede di opposizione, né comunque introdotto nel processo domande o eccezioni volte a contestare l’espressa previsione contenuta nell’iniziale decreto di liquidazione del compenso, così alterando gli elementi indentificativi dell’azione.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 91 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 168, 170 e 171 e degli artt. 1292 e 1294 c.c., alla luce del principio, affermato anche dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, che impone il vincolo di solidarietà fra le parti processuali in ordine ai compensi dovuti al CTU per le attività peritali effettuate in funzione di un interesse comune delle parti in causa e generale della giustizia, cosicché non opera il diverso principio della soccombenza applicabile solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare, indipendentemente dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata e dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli.

3. Con il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazione delle norme che regolano la quantificazione degli onorari dovuti al ctu (L. 8 luglio 1980, n. 319, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 49 e s.s., D.M. 30 maggio 2002, art. 29, D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, D.M. 30 maggio 2002, art. 2), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la ordinanza impugnata illegittimamente ritenuto la unicità dell’incarico peritale pur dovendo l’opera del ctu essere remunerata in conformità ai criteri normativi in modo tale da assicurare un ragionevole risultato economico in funzione del tempo e dell’impegno prestato, anche con riguardo all’accertamento plurimo richiesto dal giudice ancorché in base ad un incarico unitario ed alla intensità e complessità dei singoli quesiti, che, in particolare, quanto ai quesiti nn. 1 e 3, dovevano essere ritenuti di eccezionale importanza in quanto diretti ad accertare la natura del tributo in contestazione e l’importo del tributo effettivamente versato da Alitalia al gestore dei servizi aeroportuali.

4. Con il quarto motivo deduce, infine, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione delle norme che regolano il raddoppio del compenso al ctu (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 52, della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 29, D.M. 30 maggio 2002, e del D.M. 30 maggio 2002, art. 2) per avere il provvedimento impugnato omesso di aumentare il compenso fino ad doppio pur avendo riconosciuto espressamente nella motivazione “l’eccezionale importanza, complessità e difficoltà richiesta al professionista”.

5. Con il controricorso Alitalia – premesso che il compenso spettante al ctu, in base al D.M. 30 maggio 2002, artt. 1 e 2 della tabella allegata, tenuto conto del valore della somma richiesta a rimborso, pari ad Euro 6.959.414,00, variava da Euro 5.116.30 ad Euro 10.256,22, che dovevano essere ridotte di un terzo per il ritardo con cui era stata depositata la relazione peritale, e perciò da un minimo di Euro 3.410,85 ad un massimo di Euro 6.837,48, per cui la somma liquidata in sede di opposizione era addirittura superiore al massimo previstaigha rilevato che non sussisteva la violazione di legge dedotta dal ricorrente considerato che il giudice dell’opposizione aveva applicato corretti principi giuridici, applicando altresì la tabella in vigore ratione temporis che stabiliva i compensi per i ctu e che nel contempo il ricorrente non aveva impugnato la decisione sotto il profilo del vizio di motivazione con riguardo alla determinazione in concreto dei compensi ed alla mancata maggiorazione prevista solo per quelle attività eccezionali e straordinarie che risultino avere impegnato il consulente in misura massima per importanza tecnico – scientifica, complessità e difficoltà, il che non era stato neppure dedotto nel caso in esame.

6. Alitalia ha altresì presentato ricorso incidentale affidato a tre distinti motivi.

7. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione del TU sulle spese di giustizia, art. 52, comma 1, nonché carenza di motivazione in merito alla applicazione della maggiorazione in difetto dei presupposti di legge e in carenza di motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non avere il provvedimento impugnato risposto alla specifica doglianza contenuta nell’atto di opposizione con riguardo al superamento dei massimi di legge previsti dal D.M. 30 maggio 2002, art. 2 della tabella allegata in materia di compensi per le consulenze amministrative, contabili e fiscali per il massimo scaglione, in assenza della prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà richiesta dal professionista, ugualmente rimasta senza motivazione nel provvedimento impugnato ed oltretutto in presenza di una prestazione caratterizzata da ripetitività in tre diversi giudizi contemporanei e collegati.

8. Con il secondo motivo si duole di violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 49, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 61 c.p.c. in considerazione dei vizi della attività peritale per illegittima avocazione, da parte del ctu, del potere giurisdizionale (questione fra l’altro già dedotta in sede di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi), avendo il ctu travisato i quesiti formulati dal giudice e svolto arbitrarie verifiche ed indagini esplorative non richieste oltre che un arbitrario tentativo di qualificazione giuridica dei diritti di imbarco, il che costituiva compito esclusivo del giudice.

9. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale lamenta, infine, violazione e falsa applicazione del TU sulle spese di giustizia art. 52, comma 2, nonché omessa e carente motivazione sul diniego di riduzione dei compensi per mancato rispetto dei termini di consegna dell’elaborato peritale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non avere il provvedimento impugnato operato la riduzione per tardivo deposito della relazione peritale, nella specie ingiustificato.

10. Si oppone al ricorso incidentale il ricorrente principale sostenendo la tardività del ricorso incidentale pur se notificato entro 40 giorni dalla notifica del ricorso principale, con eventuale inammissibilità del ricorso incidentale tardivo in caso di inammissibilità del ricorso principale, nonché la inammissibilità del ricorso incidentale poiché la liquidazione dei compensi era stata contenuta nei limiti dello scaglione di valore più alto della tabella ministeriale, senza tenere conto della dovuta maggiorazione per il suo superamento e non vi era stato ritardo nella consegna che era avvenuta nel termine prorogato dal giudice, mentre il ctu si era limitato a rispondere ai quesiti che gli erano stati commissionati dal giudice senza alcuna interferenza sui poteri del giudice.

11. Partendo dall’esame del ricorso principale, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo il secondo motivo preliminare rispetto al primo poiché il suo accoglimento priverebbe il ricorrente di interesse alla decisione sul primo motivo.

11.1. Il secondo motivo è fondato.

11.2. E’ principio giurisprudenziale consolidato quello per cui in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente deve essere posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (v., per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009 Rv. 610997 – 01). Infatti, il principio di solidarietà, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, impone che fra le parti del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U., che ha il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.), non abbia alcuna interferenza il diverso principio, che si pone su tutt’altro piano, della soccombenza, il quale presiede la regolazione delle spese fra le parti. Il primo attiene, invero, al rapporto fra il C.T.U., ausiliario esterno del giudice, ed i soggetti, che beneficiando della sua attività sono ex art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del corrispettivo dovutogli, mentre il secondo, riguarda invece i rapporti interni fra i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore precedente, che successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale, con conseguente costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato insolvente.

11.3. Atteso che solo l’avvenuto pagamento, adempimento ex art. 1292 c.c. libera gli altri condebitori ed è quindi preclusivo di ogni azione nei loro confronti da parte del comune creditore, il consulente tecnico d’ufficio che abbia inutilmente chiesto il dovuto in base al decreto di liquidazione provvisoria del compenso può infatti esigerne il pagamento solidale dalle parti a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio, in quanto – salvi i rapporti interni tra le parti – l’ausiliare opera nell’interesse della giustizia in virtù di un mandato neutrale (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015 Rv. 637277 – 01). L’obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d’ufficio ha perciò natura solidale, per essere l’attività svolta dal consulente finalizzata all’interesse comune di tutte le parti, mentre nei rapporti interni tra i condebitori, vi è solo una presunzione di eguaglianza, che fa salva la possibilità di individuare un diverso criterio di riparto delle quote dell’obbligazione solidale (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3239 del 09/02/2018 Rv. 647979 – 01).

11.4. Ciò comporta l’accoglimento del secondo motivo del ricorso per avere il provvedimento impugnato violato il principio di solidarietà tra le parti in ordine ai compensi dovuti al CTU per le attività peritali svolte, escludendo erroneamente la Agenzia delle Entrate da tale vincolo, addirittura in assenza di una impugnazione del provvedimento sotto tale profilo ad opera delle parti in causa.

11.5. il primo motivo, con cui si deduce vizio di ultrapetizione per avere il provvedimento impugnato escluso la solidarietà in assenza di doglianza delle parti in sede di impugnazione del decreto di liquidazione dei compensi, pur se fondato, poiché sotto tale profilo il provvedimento non era stato impugnato dalla parti, come risulta dalla trascrizione dei motivi di opposizione nel provvedimento impugnato, resta peraltro assorbito per mancanza di interesse del ricorrente principale ad una pronuncia sul punto in conseguenza dell’accoglimento della impugnazione di Alitalia e del riconoscimento della solidarietà nel presente giudizio, il che soddisfa l’interesse del ricorrente ad una pronuncia a lui favorevole.

11.6. Il terzo ed il quarto motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge con riguardo alla misura della liquidazione dei compensi sono invece infondati.

11.7. Si tratta in primo luogo di questioni di merito e valutative, erroneamente poste sotto il profilo della violazione di legge, con riguardo alla unitarietà o meno dell’incarico in presenza di una serie di quesiti posti al perito in sede di conferimento dell’incarico (al fine della verifica della natura del tributo e della ricostruzione analitica del costo complessivo del corrispettivo percepito dalla clientela; dell’entità delle somme richieste a rimborso da Alitalia; del tributo effettivamente versato da Alitalia al gestore dei servizi aeroportuali; della ritualità della produzione della istanza di rimborso e della applicabilità o meno del D.L. n. 157 del 2007, art. 39, al caso in esame, nonché del regime di non imputabilità dell’IVA) ed alla importanza e difficoltà dell’incarico in relazione alla possibilità di aumentare la misura del compenso “fino al doppio”, che competono al giudice del merito, il quale, se resta nei parametri fissati fra il minimo ed il massimo della tabella di liquidazione prevista con decreto ministeriale (come nel caso in esame in cui il ricorrente non ha lamentato la violazione dei minimi bensì soltanto che la somma liquidata non sarebbe stata remunerativa dell’attività prestata e non avrebbe operato il “raddoppio”) non incorre in violazione di legge.

11.8. Con riguardo alla prima questione relativa alla pluralità dei quesiti è del tutto pacifico in giurisprudenza il principio giuridico per cui, ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico. Di conseguenza, il compenso deve essere unitario, mentre la pluralità delle valutazioni richieste può rilevare solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima. A tal fine è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di costituzionalità della L. n. 319 del 1980, art. 2, in relazione all’art. 4, che prevede la possibilità di un aggiornamento triennale della normativa relativa alla misura degli onorari, ancorché tale aggiornamento periodico sia stato omesso dopo l’adeguamento intervenuto nel 1988, atteso che rientra nei poteri del legislatore determinare l’ammontare giusto ed equo del compenso dei periti e dei consulenti d’ufficio, tenuto conto della facoltà di aumento fino al doppio nei casi di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3414 del 16/02/2006 Rv. 587509 – 01).

11.9. In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, l’unicità o la pluralità degli incarichi dipendono infatti dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell’interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell’incarico e dell’onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l’indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall’utilizzo di applicativi informatici, l’importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni (v. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 Rv. 651045 – 01; v. ancora Sez. 2, Sentenza n. 1580 del 28/01/2015 Rv. 634882 – 01 secondo cui il compenso va determinato con riferimento ad un unico valore costituito dall’ammontare del rapporto controverso, dovendosi calcolare l’onorario per scaglioni in forza del D.M. 30 giugno 2002, art. 2, funzionale a compensare le attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di accertamenti complessi, considerato che la pluralità dei quesiti non esclude l’unicità dell’incarico ma rileva solo ai fini nella liquidazione degli onorari).

11.10. Ciò posto, sotto il profilo normativo, la misura degli onorari è demandata, sempre dal Testo Unico con il D.M. 30 maggio 2002, art. 50, alle tabelle di cui all’Allegato, che prevedono onorari fissi per quelle tipologie di incarico nelle quali la determinazione del grado di difficoltà e di impegno è tale che risulta agevole stabilire, a priori, l’esatta misura del compenso, mentre negli altri casi ovvero quando la natura complessa delle indagini non permette di predeterminare l’importo, le tabelle prevedono criteri di liquidazione variabili. Gli onorari variabili da un minimo a un massimo si applicano, per quello che compete ai tecnici, agli artt. 7, 12, 16, 18, 19 dell’Allegato. Ciò comporta che la richiesta di compenso dovrà necessariamente essere compresa fra il minimo e il massimo dei valori tabellati e valutata dal Giudice in funzione della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51, comma 1). Si adottano, invece, onorari variabili a percentuale con gli artt. 3, 11, 15 dell’Allegato, per i quali il calcolo si effettua in base al valore della controversia come definito dall’art. 10 c.p.c..

11.11. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 (Aumento e riduzione degli onorari) prevede, poi, che: 1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. 2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

11.12. Per quanto riguarda specificamente Ila perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, che viene in considerazione nel caso in esame, l’art. 2 della Tabella prevede che l’onorario è determinato a percentuale per scaglioni e che la soglia dell’ultimo scaglione è di Euro 516.456,90, oltre la quale il compenso non è dovuto. Ciò era quanto già previsto dal D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, art. 2 – secondo cui per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni fino alla soglia massima di lire un miliardo, riferita al valore dell’oggetto dell’indagine – che aveva posto un limite massimo alla liquidabilità dell’onorario a percentuale con la conseguenza che i valori superiori alla scaglione massimo, non utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere valutati dal giudice soltanto come indice rivelatore delle eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico e consentire quindi l’applicazione dell’aumento fino al doppio dell’onorario liquidato a norma della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 5 (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7915 del 12/06/2001 Rv. 547415 – 01; ribadito dalla Corte di cassazione anche dopo la introduzione della Tabella dei compensi ai ctu, ai sensi del TU delle Spese di Giustizia, per cui per valori superiori al limite massimo gli onorari non sono liquidabili, ma il superamento del limite può essere valutato dal giudice come indice dell’eccezionale importanza della perizia, che giustifica la maggiorazione ex art. 52).

11.13. E’ quindi evidente che non vi è stata nella specie alcuna violazione della disciplina normativa relativa alla liquidazione del compenso al ctu laddove il provvedimento impugnato ha ritenuto trattarsi di una indagine omogenea sostanzialmente unitaria che non poteva essere scissa ai fini del calcolo del compenso dovuto, avvenuto sul valore complessivo della controversia (pari ad Euro 6.959.414,67, fra l’altro mai contestato dalle parti in alcuna sede), sulla base dell’ultimo scaglione della Tabella con applicazione dell’art. 52 del TU delle spese di giustizia in considerazione del valore elevato della controversia e della importanza, complessità e difficoltà della prestazione. Infatti la prestazione era certamente unitaria, pur in presenza di quesiti separati, trattandosi di accertare, nella sostanza, al di là di improprie richieste contenute nella formulazione dei quesiti al ctu, posto che la qualificazione del rapporto e la interpretazione della normativa è compito esclusivo del giudice e non può essere demandata al ctu, quale fosse l’effettivo importo rimborsabile sulla base di quanto versato e di quanto invece richiesto tempestivamente a rimborso da Alitalia. Inoltre la disposizione normativa non consentiva il superamento dell’importo previsto per l’ultimo scaglione di reddito e su tali principi si era assestato il provvedimento impugnato che aveva liquidato la somma di Euro 7.000,00 a fronte di un minimo di Euro 5.116,30 e di un massimo di Euro 10.256,22.

11.14. Anche la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d’ufficio, già prevista dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 5 e, ratione temporis, dal TU sulle spese di giustizia del 2002, art. 52, costituisce poi oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l’oggetto ed il valore della controversia, la natura e l’importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l’impegno profusi dall’ausiliare giudiziale. Peraltro, la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell’opera di tale ausiliare al predetto specifico fine, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei valori massimo o prossimi ai massimi già riconosciuti “sino al” raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell’operazione di liquidazione dei compensi in questione. Inoltre, l’esercizio di siffatto potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare anche l’aumento “sino al raddoppio” dei massimi degli onorari, in quanto fondato essenzialmente su accertamenti di fatto, è insindacabile in sede di legittimità salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio, mentre nell’eventualità del suo omesso esercizio (e, perciò, di istanza non accolta), la natura prettamente discrezionale del potere, esclude la necessità di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell’opportunità di avvalersene, con competente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 19/03/2007 Rv. 596824 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 12027 del 17/05/2010 Rv. 612938 – 01).

11.15. Non è quindi condivisibile il motivo di ricorso che, sotto il profilo della violazione di legge, ritiene doveroso il “raddoppio” del compenso, poiché, da un lato, la disposizione normativa non prevede alcun raddoppio automatico neppure in caso di prestazioni eccezionali, bensì solo “la possibilità di un aumento fino ad un massimo del doppio” e, da altro lato, vi è stato un aumento (discrezionale e non censurabile in sede di legittimità) della misura minima del compenso, nell’ordine di circa 2.000 Euro, il che tiene conto sia del valore elevato della controversia sia della importanza e complessità dell’opera del ctu.

12. Passando ora all’esame ricorso incidentale di Alitalia, esso è ammissibile pur se tardivo in quanto il ricorso principale è sua volta ammissibile ed anzi è stato in parte accolto, però è in parte inammissibile (per altre ragioni) ed in parte infondato.

12.1. Il primo motivo posto sotto il profilo della violazione di legge e di vizio della motivazione per violazione del TU delle spese sulle spese di giustizia, art. 52, comma 1 e per omessa pronuncia da parte del provvedimento impugnato sulla specifica doglianza contenuta nell’atto di opposizione con riguardo al superamento dei massimi di legge previsti dal D.M. 30 maggio 2002, art. 2 della tabella allegata in materia di compensi per le consulenze amministrative, contabili e fiscali per il massimo scaglione, rivela in primo luogo ampi profili di inammissibilità in quanto motivo misto.

12.2. Occorre infatti rilevare che si tratta di motivo c.d. “misto” (o “composito”) caratterizzato da censure tra loro incompatibili, tanto in astratto quanto nella loro concreta articolazione, in quanto inscindibili così da non poterne discernere i differenti profili e le relative critiche (sui limiti di ammissibilità del motivo c.d. “misto” o “composito”, si vedano, ex plurimis: Cass. Sez. U., 06/05/2015, n. 9100, Rv. 635452-01; Cass. sez. 6-3, 17/03/2017, n. 7009, Rv. 643681-01), poiché si deduce congiuntamente la omessa pronuncia e la carenza di motivazione, nonché la violazione di norme processuali e sostanziali, già astrattamente tra loro incompatibili, implicando solo la prima (omessa pronuncia) la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, così traducendosi in una violazione dell’art. 112 c.p.c. (che deve essere, fra l’altro, fatta valere esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione di cui al n. 5 del detto art. 360 c.p.c.), mentre la seconda censura (l’omessa motivazione), presuppone invece l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito (nella specie, del motivo di appello), ancorché se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione (con riferimento alla differente ipotesi dell’astratta incompatibilità delle censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, si veda, con riferimento alla formulazione del detto articolo antecedentemente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che qui interessa, Cass. sez. 4, 18/06/2014, n. 13866, Rv. 631333).

12.3. Alla incompatibilità astratta si aggiunge poi quella in concreto considerato che, appunto in concreto, con il suddetto motivo, si deduce che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciare su questioni dedotte nel giudizio di merito, il che non può tradursi in violazione di legge e tanto meno in motivazione carente o contraddittoria, poiché tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, mentre nella specie si assume che il giudice di appello non avrebbe preso in esame le questioni.

12.4. La statuizione del giudice di merito il quale non esamini e non decida una questione oggetto di specifica doglianza è invero impugnabile per cassazione solo attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento alla violazione dell’art. 112 dello stesso codice, laddove la denuncia del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone, invece, che lo stesso giudice abbia preso in considerazione tale questione e l’abbia risolta senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione adottata in proposito (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4201 del 24/02/2006 Rv. 588876 – 01). Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al citato art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13482 del 13/06/2014 Rv. 631454 – 01).

12.5. E’ vero che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, ma nel caso in esame, trattandosi di motivi “misti o compositi” che propongono, fra l’altro, anche questioni fattuali, non sono individuabili neppure i vizi effettivamente denunciati se non sotto il profilo della omissione di pronuncia da parte del giudice della opposizione. Nel caso in esame non sarebbe prospettabile, quindi, neppure il vizio di omessa pronuncia dell’art. 360 c.p.c., ex n. 4, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019 Rv. 654304 – 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018 Rv. 650016 – 01), ma non anche quando la decisione adottata comporti l’assorbimento di altre che appare inutile prendere in esame ovvero che rientrino nei principi giuridici applicati; come nel caso in esame in cui il massimo non sarebbe stato superato neppure in base alla tesi del ricorrente incidentale, dovendosi pur sempre tenere conto della possibilità dell’aumento fino al doppio.

12.6. Il secondo motivo, con cui il ricorrente incidentale si duole di violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 49, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 61 c.p.c. in considerazione dei vizi della pretesa attività peritale per illegittima avocazione, da parte del ctu, del potere giurisdizionale avendo il ctu travisato i quesiti formulati dal giudice e svolto arbitrarie verifiche ed indagini esplorative non richieste oltre che un arbitrario tentativo di qualificazione giuridica dei diritti di imbarco, è infondato.

12.7. Con esso si censura, sotto il profilo della violazione di legge, la condotta del ctu che avrebbe travisato i quesiti e si sarebbe intromesso in compiti propri del giudice, però – in disparte il fatto che i quesiti, che sono stati trascritti nel ricorso e nel controricorso in modo concordante, rivelano che nessun travisamento era imputabile al ctu avendo lo stesso risposto a quesiti impropriamente posti dal giudice nelle materie di interpretazione della legge e di qualificazione giuridica che spettavano esclusivamente al giudice – in tema di ricorso per cassazione tale vizio consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, al contrario, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. per tutte Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538 – 03), come nel caso in esame in cui la censura non pone un problema interpretativo della norma bensì di una -pretesa- erronea condotta erronea ed arbitraria del ctu che avrebbe determinato la esclusione del suo diritto al compenso.

12.8. Anche il terzo motivo di ricorso incidentale, oltre che inammissibile in quanto “misto” per le argomentazioni sopra indicate, è pure infondato poiché risulta dagli atti di causa e dalla trascrizione – a pagina 4 delle controdeduzioni al ricorso incidentale – del provvedimento di proroga dei termini di deposito della relazione peritale da parte del giudice che il deposito della relazione peritale è avvenuto nei termini prorogati dal giudice che aveva giustificato il ritardo, per cui non era possibile operare alcuna riduzione del compenso, non essendo applicabile la disposizione del TU sulle spese di giustizia, art. 52, comma 2.

13. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, assorbito il primo motivo, non essendo necessarie indagini di merito, la ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto in cui ha posto l’onere del pagamento del compenso al ctu esclusivamente a carico di Alitalia e, decidendo nel merito, deve essere posto l’onere del pagamento del compenso a carico solidale delle parti in causa. Gli altri motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere invece rigettati.

Ferma restando la compensazione delle spese già disposta dal giudice di merito, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti anche delle spese del presente giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1.17 ed a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

LA CORTE: accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo, cassa sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito pone l’onere del pagamento del compenso al ctu a carico di entrambe le parti in causa; rigetta gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

 

 

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