Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29127 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, n.29127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20829/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 143/18/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 3.4.08,

depositata il 26/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. S.G. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato due cartelle esattoriali emesse a seguito di accertamenti definitivi relativi agli anni 1998 e 1999 per le imposte IRPEF IRAP e IVA. Secondo la Commissione Tributaria Regionale l’iscrizione a ruolo sarebbe stata illegittima perchè l’Ufficio, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, aveva omesso di invitare il contribuente a comparire a seguito dell’istanza di accertamento con adesione dal medesimo presentata.

La ricorrente deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, – con riferimento al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2 e 4, – e afferma che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato tali disposizioni ritenendo che la mancata attivazione del contraddittorio sull’istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente (e quindi il mancato invito del contribuente medesimo a comparire) determini la illegittimità degli atti impositivi e della conseguente cartella di pagamento.

Preliminarmente si rileva che la presente lite fiscale non può essere definita secondo la procedura agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011, giacchè l’imposta pretesa con le cartelle esattoriali impugnate è superiore ad Euro 20.000 (l’Avvocatura dello Stato ha indicato il valore della causa, ai fini della prenotazione a debito delle spese del procedimento, in Euro 99.000).

Il ricorso va giudicato manifestamente fondato, perchè il principio di diritto espresso nella sentenza gravata, secondo cui l’omissione dell’obbligo dell’Ufficio di procedere alla convocazione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, determinerebbe la illegittimità degli atti impositivi e delle conseguenti cartelle di pagamento, è stato giudicato erroneo dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 3676/2010, hanno affermato l’opposto principio che in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso”;

che il contribuente non si è costituito;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa da questa Corte nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’impugnativa delle cartelle esattoriali;

che le spese di questo giudizio si compensano anche per le fasi di merito, avendo la Commissione Tributaria Regionale emesso la sentenza gravata in epoca anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta la domanda introduttiva del contribuente. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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