Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29127 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 18/12/2020), n.29127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 36439 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

funzionario, rappresentante per procura, R.G.

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Maiorana (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

F.L., (C.F.: (OMISSIS)), COMUNE DI ALCAMO, (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, – CAPITANERIA DI

PORTO DI PALERMO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

LIVORNO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO, (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICI

TERRITORIALI DEL GOVERNO DI GENOVA, ENNA, PALERMO, REGGIO CALABRIA,

MESSINA, TRAPANI, PARMA, ROMA, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, COMUNI DI PALERMO, SAN GIOVANNI

VALDARNO, CARINI, PARTINICO, CINISI, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n.

4579/2018, pubblicata in data 24 ottobre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 novembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.L. ha proposto opposizione avverso un’intimazione di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione (oggi divenuto Riscossione Sicilia S.p.A.) sulla base di una serie di cartelle di pagamento recanti crediti di diversi enti pubblici.

L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di Palermo, solo in relazione ad alcune delle cartelle di pagamento contestate.

Il Tribunale di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha accolta anche in relazione ad altre cartelle di pagamento, recanti crediti di titolarità delle Prefetture di Trapani, Messina, Parma, Genova, Roma, Enna e Livorno, nonchè del Comune di Alcamo e della Capitaneria di Porto di Palermo. Ricorre Riscossione Sicilia, sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376, e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

La società ricorrente Riscossione Sicilia S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario (Direttore Generale f.f.) R.G., che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura, rilasciata da Presidente della Società, autenticata dal notaio L.C. di (OMISSIS) (rep. (OMISSIS); racc. (OMISSIS)); in tale qualità il R. ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvocato Antonio Maiorana.

L’indicata procura non è stata però prodotta.

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di un procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c., e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Quanto sin qui esposto preclude l’esame delle ulteriori ragioni di inammissibilità del ricorso di cui alla proposta del relatore.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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