Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29127 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25132/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

DADA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

anche quale incorporante di CLAMM s.r.l., rappresentata e difesa

giusta delega in atti dal prof. avv. Augusto Fantozzi e dall’avv.

Francesco Giuliani ed elettivamente domiciliata presso il loro

studio in Roma, via Sicilia n. 66;

– controricorrente –

E nei confronti di:

EQUITALIA CERIT s.p.a.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 76/18/10 depositata il 21/07/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

3/7/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello del contribuente, annullando gli atti di contestazione impugnati, con i quali l’Amministrazione Finanziaria censurava la compensazione per l’anno 2003 di crediti IVA maturati nel 2002, rispettivamente per Euro 893.831,00 e per Euro 26.036,00, sostenendo che gli stessi dovevano esser trasferiti alla controllante, avendo le due società (DADA quale controllante, CLAMM quale controllata) optato per il 2003 per la disciplina di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, e non compensati direttamente da ciascuna società;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidato a un unico motivo;

– resiste con controricorso la contribuente, anche quale incorporante della controllata; l’Agenzia delle Entrate ha anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso avversario in quanto sfornito di argomentazioni a sostegno della propria tesi; in realtà dalla sua lettura si evincono le ragioni poste a sostegno del motivo per il quale si chiede la cassazione della sentenza, sia pur con ampio richiamo al testo normativo;

– con l’unico motivo di ricorso la ricorrente Amministrazione censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73 comma 3, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 63, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto corretta la compensazione autonoma dei crediti IVA in oggetto da parte delle società ricorrenti (ora costituenti una sola società stante l’incorporazione), prima dell’esercizio dell’opzione per IVA di gruppo datata 17.2.2003;

– il motivo è fondato;

– questa Corte ha ritenuto sul punto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12642 del 19/05/2017) che in sede di liquidazione dell’ IVA di gruppo del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 73, comma 3, nel regime (applicabile “ratione temporis”) anteriore all’applicabilità della L. n. 244 del 2007, nel novero delle eccedenze detraibili che dovevano essere trasferite dalle società del gruppo alla controllante, rientravano anche quelle maturate in anni precedenti l’attivazione del regime predetto, con la conseguenza che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per autonoma ed individuale compensazione ma doveva trasferirle alla controllante, atteso che l’espressione “eccedenza detraibile”, contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, alla luce del suo univoco tenore letterale, ha riguardo puramente e semplicemente all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, sicchè non è consentito all’interprete introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo desumibile dal descritto tenore testuale;

– Il regime dell’iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la società capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti iva delle società del gruppo (c.d. compensazione verticale) e versa l’imposta a debito oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso. Ed è sempre la capogruppo che può procedere alla c.d. compensazione orizzontale, ma del solo credito iva di gruppo, che è quello emergente dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo, con tributi diversi. Risulta quindi chiaro che le società del gruppo che siano avvinte dall’opzione vengono private della disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche; tali importi sono trasferiti alla capogruppo entro il termine di liquidazione dell’imposta e da questa annotati nei propri registri;

– difatti, il fondamento normativo della disciplina in parola va ritrovato al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, secondo cui “il Ministero delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all’ufficio stesso per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili”; e nel D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065, art. 1, come successivamente modificato, il quale prevede che i versamenti in questione possano essere eseguiti dagli enti o società controllanti, per l’ammontare complessivamente dovuto da essi e da una o più società controllate, al netto delle eccedenze detraibili risultanti alle liquidazioni periodiche; al successivo art. 4, secondo cui entro il termine stabilito per la liquidazione dell’imposta “… la società controllante deve calcolare, in apposita sezione dello stesso registro e tenendo conto delle eccedenze detraibili, l’ammontare complessivo dell’imposta ed eseguire il relativo versamento… A margine della liquidazione fatta dalle società controllate nell’apposita sezione del registro tenuto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 23 o 24, deve essere apposta la seguente annotazione: “Il saldo è trasferito alla società controllante… partita IVA n….”; al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, secondo cui “non sono ammessi alla compensazione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2, i crediti e i debiti relativi all’imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell’ultimo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73.. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui al citato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, comma 2, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti”;

– L’espressione “eccedenza detraibile” contenuta nell’art. 73 possiede difatti, sul piano letterale, un indubbio ed univoco significato nel senso del puro e semplice riferimento all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata – o anche dalla stessa controllante -, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, tale da non consentire all’interprete di introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo della norma, chiaramente desumibile dal suo tenore testuale (art. 12 delle preleggi);

– Nel novero delle eccedenze doveva dunque rientrare il credito iva risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2002, sebbene si trattasse all’anno antecedente a quello in cui il regime in questione è divenuto operativo.

– Solo con la legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244 del 2007), si è stabilito, in modo espresso, ma a partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all’anno 2008, che “agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, dagli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma”;

– Si noti come il legislatore sia quindi dovuto intervenire con una espressa previsione, all’applicabilità della quale ha anche dedicato una norma di diritto transitorio, al fine d’incidere sul regime altrimenti delineato dal complesso di disposizioni dinanzi specificato;

– La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e va in conseguenza cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, che, oltre a regolare le spese, riesaminerà la fattispecie, considerando che l’eccedenza detraibile relativa all’anno d’imposta 2002 va attribuita alla procedura di liquidazione dell’iva di gruppo e non già, come illegittimamente è avvenuto, individualmente compensata;

– Questa Corte ha ancora di recente, sul punto, confermato il proprio orientamento, che appare oramai ius receptum (Corte Sez. 5, Ordinanza n. 27785 del 13/11/2017), ritenendo nuovamente che nel novero delle eccedenze detraibili che dovevano essere trasferite dalle società del gruppo alla controllante, rientravano anche quelle maturate in anni precedenti l’attivazione del regime predetto, con la conseguenza che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per autonoma ed individuale compensazione ma doveva trasferirle alla controllante, atteso che l’espressione “eccedenza detraibile”, contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, alla luce del suo univoco tenore letterale, ha riguardo puramente e semplicemente all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, sicchè non è consentito all’interprete introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo desumibile dal descritto tenore testuale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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