Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29127 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2769-2018 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

PERTICA 39, presso lo studio dell’avvocato PERROTTI PILADE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TROIANO COLOMBA MARIA

FLAVIA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, VITA SCIPLINO ESTER ADA, MATANO

GIUSEPPE, D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 05/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 20 ottobre 2017- 5 gennaio 2018 numero 253 la Corte d’Appello di Campobasso confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Larino e, per l’effetto, respingeva la opposizione proposta da P.L. nei confronti dell’INPS avverso l’avviso di addebito notificatole per il recupero dei contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo da gennaio 2007 a dicembre 2012, nella qualità di socia accomandataria della società LA PROMETEA sas;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del socio accomandatario di una società in accomandita semplice derivava dall’avere egli per legge la gestione stabile dell’impresa commerciale, il relativo rischio e le connesse responsabilità nei confronti dei terzi, non rilevando il fatto che gli adempimenti relativi all’oggetto sociale fossero eseguiti in proprio o piuttosto da delegati e che gli stessi non richiedessero un particolare impegno in termini di tempo.

La PETRUCCELLI, socia della società di persone LA PROMETEA di P.L. & C. s.a.s. ed accomandataria della stessa, non poteva che esercitare l’attività di impresa anche nel proprio interesse, interesse effettivo perchè ella era titolare di una quota del 90% del capitale sociale.

L’INPS aveva fornito la prova del fatto che la P. aveva avuto come occupazione prevalente l’attività di partecipazione alla società mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi- (quadri RK delle dichiarazioni nonchè quadri RH per gli anni 2007-2009 e RL per gli anni 2010-2012) – e della visura camerale della società.

Per altro verso, dalle deduzioni dell’opponente non emergeva che ella avesse svolto attività lavorativa diversa ed ulteriore rispetto a quella da cui scaturivano i redditi da partecipazione; la circostanza che ella si fosse affidata all’unico socio accomandante per la gestione delle incombenze inerenti l’attività sociale non provava che avesse rimesso integralmente a lui la gestione della società e le decisioni ad essa inerenti.

La partecipazione della socia accomandataria ed amministratrice P.L. all’attività sociale si poneva come essenziale, non essendo altrimenti ipotizzabile l’esistenza dell’impresa sociale.

Inoltre dalla ridotta attività svolta dalla società risultava che il compimento dell’attività – oltre alla attività materiale di cui si occupava l’unico dipendente- si risolveva essenzialmente nella sottoscrizione da parte del legale rappresentante dei documenti legali, fiscali e contabili, attività riservata all’amministratore socio- accomandatario;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso P.L., articolato in quattro motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che l’INPS ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203, della L. n. 45 del 1986, art. 3, dell’art. 2697 c.c..

Ha impugnato la sentenza per avere ritenuto che l’iscrizione alla gestione commercianti del socio accomandatario della società in accomandita semplice derivi dalla responsabilità illimitata per gli oneri e rischi della gestione connessa alla qualità – requisito previsto alla L. n. 1397 del 1960, art. 1, comma 1, lett. b) – laddove era necessaria la concorrenza della ulteriore condizione di cui alla lett. c) della medesima norma ovvero l’effettiva partecipazione diretta del socio accomandatario al lavoro aziendale ed il carattere abituale e prevalente di detta partecipazione. Neppure si poteva sostenere che il requisito di cui alla c) discendesse dalla qualità di accomandatario, dovendo essere distinti i due piani del funzionamento della società – con i connessi poteri di amministrazione- e dell’esecuzione dell’attività commerciale, che ben poteva essere affidata a terzi ovvero ad altri soci non-amministratori.

Ha dedotto che l’INPS non aveva fornito la prova della sua partecipazione personale- in via abituale e prevalente- all’attività commerciale della società, avendo allegato quali unici indici la qualità di socio accomandatario, la partecipazione sociale al 90% nonchè la percezione di redditi societari, come risultante dalla dichiarazione dei redditi;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto idonea alla prova la semplice produzione delle dichiarazioni dei redditi mentre la percezione del reddito per la partecipazione societaria non dimostrava che ella si fosse occupata in maniera abituale e prevalente dell’attività commerciale della società. Gli elementi di fatto offerti a fondamento della presunzione difettavano dei caratteri della gravità, precisione e concordanza;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente ha esposto che mentre l’INPS non aveva offerto alcuna prova della sua partecipazione lavorativa alla attività commerciale era stato da lei dimostrato, in quanto incontestato, che la gestione della società era stata affidata in via esclusiva al defunto marito, A.A.. L’INPS non aveva mai controdedotto alle allegazioni sul punto del ricorso di primo grado e del ricorso in appello sicchè i fatti allegati dovevano considerarsi acquisiti al processo a mente dell’art. 115 c.p.c.;

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 111 Cost., artt. 112,132,244 e 345 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

La ricorrente ha esposto di avere articolato nel ricorso di primo grado – e di avere riproposto nel ricorso in appello – puntuali istanze istruttorie volte a dimostrare di non aver mai svolto alcuna attività di gestione della società LA PROMETEA, della quale si occupava esclusivamente il marito. In merito a tali istanze la Corte di merito non aveva adottato alcuna pronunzia, precludendole, in assenza di motivazione, di provare circostanze utili all’accoglimento della opposizione.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

che i quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati;

che questa Corte si è già pronunciata nel contenzioso vertente tra le stesse parti ed in relazione ai medesimi anni oggetto di contribuzione con ordinanza del 27 marzo 2019 n. 8611; i principi ivi affermati vanno in questa sede condivisi.

Si è invero ribadito come, per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, ” ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore” (Cass. 23360 del 16 novembre 2016; Cass. n. 3835 del 26/02/2016; Cass. n. 5210 del 28/2/2017; Cass. n. 21511 del 31 agosto 2018).

Negli arresti n. 21511/2018 e n. 5210/2017, in particolare, questa Corte ha cassato le sentenze impugnate, che avevano ritenuto sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, rispettivamente: la dichiarazione resa per errore materiale nella compilazione del modello UNICO SP; la dichiarazione resa dall’interessato in sede di richiesta di iscrizione alla gestione commercianti.

In tali precedenti si è evidenziato: che la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicchè, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell’onere della prova, dovendo sempre l’INPS provare la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione; che anche la dichiarazione dell’interessato in sede di richiesta di iscrizione alla gestione commercianti di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all’interno della s.a.s. di cui egli è socio accomandatario è priva di valore confessorio.

Nella fattispecie di causa la Corte territoriale ha disatteso i principi qui ribaditi, avendo attribuito valore decisivo alla qualità di socio accomandatario ed alla entità della partecipazione sociale ai fini dell’accertamento del requisito di cui alla L. n. 1397 del 1960, art. 1, lett. c), nonchè alle dichiarazioni dei redditi, senza tenere in alcun conto le allegazioni della P. in ordine alla sua mancata partecipazione lavorativa alla attività propriamente commerciale ed all’estraneità finanche alle attività gestorie connesse alla carica (di fatto svolte da parte del coniuge) e senza esprimersi sulle istanze istruttorie articolate sul punto;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli che deciderà valutando le istanze istruttorie alla luce dei soprarichiamati principi di diritto

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia- anche per le spese- alla Corte d’Appello di Napoli

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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