Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29126 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20674-2009 proposto da:

D.S.A. (OMISSIS), F.F.

(OMISSIS), F.G. (OMISSIS),

F.T. (OMISSIS), tutti eredi di F.

P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO MODUGNO

130, presso lo studio dell’Avvocato FILIPPO CAMPANILE, rappresentati

e difesi dall’Avvocato PALUMBO CIRO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/41/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 13/06/2008, depositata il 27/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“I su nominati eredi del defunto sig. F.P. ricorrono contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto dal domanda di rimborso del loro dante causa avente ad oggetto le somme trattenute a titolo di IRPEF sulle indennità di trasferta e le missioni fuori comune entro il raggio di sessanta chilometri.

Il ricorso si fonda su un unico o motivo, riferito al numero 3 dell’art. 360 c.p.c., con il quale si lamenta la violazione dell’art. 48 TUIR in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale per aver ritenuto soggette a tassazione talune indennità di trasferta percepite dal contribuente.

Il ricorso deve giudicarsi inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, 17.9.08) perchè, ancorchè deduca un vizio di violazione di legge, non è corredato da alcun quesito di diritto.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso”;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso (insieme al Ministero delle Finanze al quale peraltro il ricorso non era rivolto);

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che per il principio di soccombenza i ricorrenti devono rifondere le spese del giudizio di cassazione all’Agenzia delle Entrate (non al Ministero, costituitosi davanti alla Corte senza che il ricorso fosse stato proposto nei suoi confronti e senza aver partecipato al giudizio di merito).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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