Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29126 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/10/2021), n.29126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13120/2014 R.G. proposto da:

Catone Commercio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Borsi, presso lo

studio dell’avv. Giovanni Catini, rappresentata e difesa dall’avv.

Pasquale Mercone giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 333/07/12, depositata il 5 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 333/07/12 del 05/07/2012 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da Catone Commercio s.r.l. (di seguito Catone) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP) n. 09/14/11, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso per plurime riprese concernenti perdite su crediti inesigibili, costi non sufficientemente documentati e addebiti per resi su vendite;

1.2. la CTR dichiarava inammissibile in quanto tardivo l’appello incidentale proposto da Catone con riferimento alla ripresa concernente le perdite su crediti, che veniva pertanto confermata, e accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate con riferimento a tutte le altre ripresa ad eccezione della ripresa concernente il recupero dei resi su vendite, che veniva annullata;

2. avverso la sentenza della CTR Catone proponeva ricorso per revocazione in relazione al quale, con provvedimento reso in data 07/11/2012, veniva disposta la sospensione dei termini di proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4;

2.1. il ricorso per revocazione veniva, peraltro, rigettato dalla CTR con sentenza n. 1542/08/14 del 12/02/2014;

3. avverso l’originaria sentenza n. 333/07/12, confermata in sede di revocazione, Catone proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, chiedeva la sospensione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 283 c.p.c. e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente esaminata la questione, posta dall’Agenzia delle entrate, della tempestività del ricorso per cassazione, proposto a seguito della sospensione dei termini processuali disposta dalla CTR in sede di revocazione;

1.1. poiché non risulta che la sentenza impugnata sia stata notificata, il termine per la sua impugnazione in cassazione era, almeno inizialmente, quello semestrale, con decorrenza 05/07/2012 (data di deposito della sentenza della CTR in segreteria) e scadenza 20/02/2013, in applicazione del periodo di sospensione feriale;

1.2. peraltro, la proposizione del ricorso per revocazione implica la conoscenza della sentenza impugnata, con la conseguenza che da quella data deve computarsi, per la proposizione del ricorso per cassazione, non più il termine lungo, ma il termine breve (principio pacifico: si veda, da ultimo, proprio in materia tributaria, Cass. n. 22220 del 05/09/2019), che, ovviamente, dovrà tenere conto della eventuale sospensione disposta in sede di revocazione (Cass. n. 7261 del 22/03/2013, in motivazione), decorrente dalla comunicazione della decisione sull’istanza e operante fino alla comunicazione della sentenza di revocazione (Cass. S.U. n. 21874 del 30/08/2019);

1.3. nel caso di specie, non risultano agli atti la data in cui è stato notificato il ricorso per revocazione, la data in cui è stato comunicato a Catone il provvedimento di sospensione e la data in cui la società contribuente ha ricevuto la comunicazione della sentenza pronunciata dalla CTR sulla revocazione;

1.3.1. si conoscono, invece, sia la data del provvedimento di sospensione (07/11/2012, per come indicata da parte ricorrente), sicuramente successiva alla notificazione del ricorso per revocazione, e la data di deposito della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione (12/02/2014);

1.3.2. è da quest’ultima data, pertanto, che occorre far decorrere la cessazione della sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, gravando sulla società contribuente l’onere (non assolto) di fornire la prova di una differente data di comunicazione della sentenza di revocazione;

1.4. orbene, poiché dalla data di cessazione della sospensione (12/02/2014) a quella di notificazione del ricorso per cassazione (per la società ricorrente, 19/05/2014) è decorso un termine ben superiore a quello breve di sessanta giorni (peraltro, verosimilmente già decorso in parte a far data dalla pendenza del giudizio di revocazione), deve ritenersi che quest’ultimo ricorso sia stato certamente proposto tardivamente;

2. in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna di Catone al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 260.000,00;

2.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

 

 

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