Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29125 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20673-2009 proposto da:
C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DOMENIO MODUONO 130, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
CAMPANILE, rappresentato e difeso dall’avvocato PALUMBO CIRO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVERSA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 164/41/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 13.6.08, depositata il 17/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
“Il sig. C.V. ricorre contro L’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto dal domanda di rimborso del contribuente avente ad oggetto le somme trattenute a titolo di IRPEF sulle indennità di trasferta e le missioni fuori comune entro il raggio di sessanta chilometri.
Il ricorso si fonda su un unico o motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 48 TUIR in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale per aver ritenuto soggette a tassazione talune indennità di trasferta percepite dal contribuente.
Il ricorso deve giudicarsi inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, 17.9.08) perchè, ancorchè deduca un vizio di violazione di legge, non è corredato da alcun quesito di diritto.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso”;
che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, senza regolazione di spese, in mancanza di costituzione della intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011