Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29125 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29796-2017 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE LA PICENA SOC. COOP. A R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINI GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CONSORTI

ERMANNO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE,

VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 16 marzo- 16 giugno 2017 numero 98 la Corte d’Appello di Ancona, giudice del rinvio all’esito della ordinanza di questa Corte numero 13524/2015, respingeva l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla COOPERATIVA SOCIALE LA PICENA ar.l. (in prosieguo: la COOPERATIVA) avverso la cartella esattoriale numero (OMISSIS), per il recupero della contribuzione dovuta nel periodo settembre 96 – ottobre 2000 in ragione dell’omessa dichiarazione di rapporti di lavoro dipendente;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale premetteva che la ordinanza rescindente aveva evidenziato che l’onere della prova della natura subordinata dei rapporti di lavoro per i quali si chiedeva la contribuzione cadeva a carico dell’INPS e che dalla sentenza cassata non si evinceva attraverso il riscontro di quali circostanze fosse stata attribuita valenza decisiva alle dichiarazioni rese agli ispettori dell’INPS dagli stessi lavoratori interessati.

Il collegio di rinvio osservava che l’unico elemento di riscontro offerto consisteva nell’audizione come testi dei medesimi lavoratori. La prova articolata a tali fini dall’INPS era, tuttavia, inammissibile, in quanto generica; nè si riteneva di esercitare il potere istruttorio d’ufficio ex art. 437 c.p.c., per la notevole distanza nel tempo dei fatti su cui la testimonianza avrebbe dovuto essere assunta.

Doveva disporsi l’integrale compensazione delle spese- del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio- “per la peculiarità in punto di fatto della fattispecie”, integrante il presupposto dei giusti motivi;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la COOPERATIVA, articolato in un unico motivo, cui ha resistito l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380-bis c.p..

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la COOPERATIVA ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

Ha denunziato la apparenza della motivazione adottata e, pertanto, il mancato assolvimento dell’onere motivazionale del giudice nel disporre la compensazione delle spese.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

che nella fattispecie di causa trova applicazione il testo dell’art. 92 c.p.c. come introdotto- (anteriormente alle modifiche disposte dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 45, comma 11) – dalla L. 28 dicembre 2005 n. 263, art. 2, comma 1 , in quanto il ricorso di primo grado è stato depositato in data 10 giugno 2006.

Invero questa Corte (Cass., sez. III sentenza 13 marzo 2018 n. 6018) ha già chiarito, in fattispecie egualmente vertente sulla disciplina processuale intertemporale della compensazione, che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto – se non diversamente previsto – alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado.

La norma dell’art. 92, come vigente ratione temporis, prevedeva il potere discrezionale del giudice di compensazione delle spese nei casi di “soccombenza reciproca” o di concorso di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.

Nella ricerca della corretta esegesi di tale locuzione (nonchè di quella omologa, ancorchè maggiormente pregnante, di “gravi ed eccezionali ragioni” introdotta dalla L. n. 69 del 2009″), questa Corte è oramai ferma nel ritenere che i “giusti motivi” legittimanti la compensazione, da esplicitare nella parte motiva del provvedimento, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, talchè non possono essere espressi con una formula generica o apodittica inidonea a consentire il necessario controllo (da ultimo, Cass. 25/09/2017, n. 22310; Cass. 14/07/2016, n. 14411) oppure risolversi in ragioni illogiche, inconferenti o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 09/03/2017, n. 6059; Cass. 31/05/2016, n. 11222; Cass. 17/05/2012, n. 7763).

Nel caso di specie, come si è accennato, la compensazione delle spese è stata disposta ” per la peculiarità in punto di fatto della fattispecie”; ma tale motivazione è del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento della opposizione, consistenti nella inammissibilità dei capitoli della prova testimoniale articolati dall’INPS e nel conseguente mancato assolvimento all’onere della prova a suo carico.

In sostanza, poichè la pretesa dell’INPS è stata ritenuta infondata per carenza di allegazioni istruttorie e di prova, non vi fu alcuna “peculiarità” nella ricostruzione del fatto oggetto del contendere e tanto meno potè esservi alcuna “controvertibilità”.

La Corte d’appello ha pertanto violato l’art. 92 c.p.c., per avere adottato una motivazione totalmente incoerente con i contenuti della decisione (cfr., in fattispecie analoghe, Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, n. 13767; Cass. n. 14563/20018);

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere accolto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e la causa rinviata alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione perchè provveda ad una nuova disciplina delle spese in applicazione del principio qui ribadito;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì alla statuizione sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia- anche per le spese- alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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