Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29124 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23538-2011 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALERNO CATALDO

GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RHO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO;

– intimata –

sul ricorso 23550-2011 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 14 P-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALERNO CATALDO

GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RHO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO;

– intimata –

avverso le sentenze n. 33/2011 e n. 34/2011 della COMM. TRIB. REG. di

MILANO, depositate il 21/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Rho, con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), contestava alla Ediltigano S.n.c. di T. G. e C., nonchè a T.G. e alla odierna ricorrente M.R., in qualità di soci, maggiore imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno di imposta 2004;

– la socia M.R. presentava, avverso il predetto avviso, due ricorsi: il primo veniva respinto dalla C.T.P. di Milano con la sentenza n. 20/15/09 del 18/2/2009; il secondo era rigettato dalla stessa C.T.P. con la sentenza n. 125/15/09 del 28/5/2009;

– investita da separati appelli; avverso le menzionate decisioni, la C.T.R. di Milano rigettava le impugnazioni della Marchio con le sentenze n. 33/06/11 del 21/2/2011 e n. 34/06/11 del 21/2/2011;

– con separati ricorsi Ediltigano S.n.c. di T. G. e C. e il socio T.G., in qualità di titolare e in qualità di socio, avevano autonomamente impugnato il medesimo avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano che, senza disporre la riunione dei ricorsi, li rigettava con la sentenza n. 21/15/09 del 18/2/2009;

– la C.T.R. della Lombardia, adita con separati appelli da Ediltegano e dal T., confermava le decisioni del giudice di primo grado con le sentenze nn. 30/06/11, 31/06/11 e 32/06/11 del 21/2/2011;

– avverso la sentenza d’appello n. 33/06/11 del 21/2/2011 M.R. ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, iscritto al n. 23538 del 2011;

– avverso la sentenza d’appello n. 34/06/11 del 21/2/2011 M.R. ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, iscritto al n. 23550/2011;

– resiste con controricorso, in entrambi i procedimenti, l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente ritiene il Collegio di disporre la riunione dei giudizi iscritti ai nn. 23538 del 2011 e 23550 del 2011.

2. Prima di esaminare i cinque motivi di ciascun ricorso, si deve rilevare il giudicato esterno costituito da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12700 del 23/05/2018 (sulla rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno e sulla conoscibilità del precedente di legittimità, v. Cass., Sez. U., Sentenza n. 26482 del 17/12/2007, Rv. 601016-01).

3. Con la predetta pronuncia questa stessa Sezione ha deciso i ricorsi proposti da Ediltigano e da T.G. avverso le sentenze n. 30/06/11 del 21/2/2011, n. 31/06/11 del 21/2/2011 e n. 32/06/11 del 21/2/2011 della C.T.R. della Lombardia.

In quella sede si è rilevato che i due gradi dei distinti giudizi di merito si sono svolti con trattazione e decisione separata delle controversie, nascenti dalla impugnazione del medesimo avviso di accertamento relativo ad Irpef, Irap e Iva, dovute dalla società di persone e dai soci, senza che fosse disposta la riunione dei procedimenti, nè l’integrazione del contraddittorio, in ciascuno di essi, nei confronti di tutti i soci (e dunque, anche di M.R.); ciò si era verificato sebbene un consolidato orientamento giurisprudenziale abbia affermato che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01 e altre successive).

La citata pronuncia Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12700 del 23/05/2018 ha ritenuto configurabile un caso di litisconsorzio necessario originario con M.R. e ha ritenuto indefettibile l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima.

Di conseguenza, questa stessa Sezione ha così disposto: “dichiara la nullità dei giudizi per violazione del litisconsorzio necessario e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità”.

A tale statuizione – volta a soddisfare l’esigenza di un simultaneus processus – deve uniformarsi questa decisione.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara la nullità dei giudizi di merito per violazione del litisconsorzio necessario e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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