Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29123 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/10/2021), n.29123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9622/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Intermedia s.coop.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piediluco n. 9,

presso lo studio dell’avv. Paolo Di Gravio, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 241/34/13, depositata il 15 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 241/34/13 del 15/10/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate e da Intermedia s.coop.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP) n. 156/01/11, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso, tra l’altro, in ragione di costi non documentati e ritenuti fittizi per Euro 152.100,00, nonché per ricavi non dichiarati per Euro 33.200,00;

1.2. la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ed accoglieva parzialmente quello proposto dalla società contribuente evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) con riferimento ai costi, la ricostruzione presuntiva dell’Ufficio “appare congruamente contestata dalle deduzioni del contribuente, per cui non può dirsi provata la natura fittizia dei costi”; b) con riferimento ai ricavi non contabilizzati, relativi alle dichiarazioni dei redditi di ventidue clienti, la società aveva provveduto unicamente alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e per tale attività verosimilmente non aveva percepito compensi;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. Intermedia si costituiva in giudizio depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. vanno pregiudizialmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla società contribuente e concernenti: a) la notificazione del ricorso unicamente al difensore domiciliatario e non già a Intermedia; b) l’erronea indicazione della sentenza impugnata; c) la mancata indicazione del codice fiscale della società e della sede legale di quest’ultima; d) la mancanza di timbri di congiunzione tra le pagine del ricorso e la presenza di una pagina estranea al ricorso medesimo; e) la mera riproposizione di questioni già proposte in appello e, comunque, non pertinenti;

1.1. le eccezioni dalla lett. a) alla lett. d) vanno disattese;

1.2. per quanto riguarda l’eccezione sub a), la notificazione del ricorso per cassazione è validamente eseguita al procuratore domiciliatario (il precedente citato nel controricorso riguarda il domiciliatario in primo grado della parte non costituita in appello) e, in ogni caso, la costituzione in giudizio di Intermedia ha effetto sanante;

1.3. la sentenza impugnata è stata correttamente individuata con la data di deposito in segreteria, con conseguente infondatezza della eccezione sub b);

1.4. l’eventuale incompletezza nell’individuazione della controricorrente o l’erronea compilazione del ricorso non ha impedito alla stessa di costituirsi regolarmente in giudizio e di difendersi nel merito, con conseguente infondatezza dei rilievi sub c) e d);

1.5. infine, posto che la riproposizione di domande ed eccezioni già proposte non è di per sé censurabile, le questioni di inammissibilità del ricorso e di cui sub e) saranno esaminate con riferimento ai singoli motivi di ricorso;

2. i primi due motivi di ricorso riguardano il disconoscimento della ripresa concernente maggiori ricavi per Euro 33.200,00;

2.1. in particolare, con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, non essendo esplicitati gli elementi dai quali la CTR avrebbe tratto il proprio convincimento in ordine al mancato pagamento delle prestazioni rese da parte dei clienti della società contribuente;

2.2. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), dell’art. 2967 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5, (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), evidenziando che, a fronte della presunzione che sorregge l’accertamento (esistenza di clienti nei cui confronti non siano state fatturate le prestazioni rese), graverebbe su Intermedia fornire la prova delle ragioni del mancato pagamento, prova che non è stata assolta;

3. le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono ammissibili e parzialmente fondate secondo quanto subito si dirà;

3.1. come si evince dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate ha posto a fondamento del proprio accertamento la circostanza che, con riferimento a ventidue clienti della società contribuente, che si occupa anche di assistenza amministrativa e fiscale, risulta la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, ma non risultano emesse le relative fatture;

3.2. a fronte di tale presunzione, che secondo la stessa CTR fonda legittimamente l’accertamento, grava su Intermedia la prova della asserita gratuità delle prestazioni rese;

3.3. ebbene, secondo la CTR, la società contribuente ha documentato di avere effettuato il semplice inoltro delle dichiarazioni (e non la materiale compilazione delle stesse), sicché dovrebbe presumersi la gratuità della prestazione;

3.4. in realtà, posta l’intangibilità dell’accertamento effettuato con riferimento alla natura delle prestazioni rese da Intermedia nei confronti di ventidue clienti (mero inoltro telematico delle dichiarazioni) non vengono esplicitate le circostanze in base alle quali la CTR presume la gratuità delle stesse, posto che – come noto – è previsto normalmente un compenso per tale attività (si veda, ad es., la tariffa dei dottori commercialisti);

3.5. ne consegue la sussistenza, se non dell’omissione della motivazione, quanto meno del vizio di illogicità della stessa e la sostanziale violazione delle regole relative al riparto dell’onere probatorio, non del tutto assolto da Intermedia;

4. gli altri due motivi di ricorso riguardano la contestazione di costi fittizi per complessivi Euro 152.100,00, con conseguente loro indeducibilità;

4.1. in particolare, con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione omessa e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia: la sentenza impugnata, da un lato, afferma la possibile esistenza di “un giro di fatture funzionali all’abbattimento del reddito” e, dall’altro, ritiene che “la ricostruzione operata dall’Ufficio, basata su presunzioni, appare congruamente contrastata dalle deduzioni del contribuente, per cui non può dirsi provata la natura fittizia dei costi”, senza, peraltro, specificare le ragioni di tale valutazione;

4.2. con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, comma 5, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la società contribuente, in presenza di elementi di inattendibilità dei costi, non avrebbe potuto dedurli, non avendo assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante;

5. i due motivi, che possono essere unitariamente esaminati vertendo sulla medesima questione, vanno disattesi;

5.1. dalla sentenza impugnata si evince che la CTR ha ritenuto i costi sostenuti da Intermedia deducibili in quanto non ha trovato conferma, in sede dibattimentale, la contestata natura fittizia delle fatture utilizzate dalla società contribuente: dette fatture, infatti, sono state considerate reali dalle sentenza della CTP di Benevento pronunciate nei confronti delle società emittenti;

5.2. tale motivazione non è né contraddittoria, né omessa e la sua eventuale insufficienza non può essere posta in discussione con vizio di motivazione, in ragione della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

5.3. né, in presenza di fatture attinenti ad operazioni effettivamente svolte nell’esercizio dell’impresa, può ritenersi sussistente la dedotta violazione di legge, peraltro contestata con modalità del tutto generiche;

6. in conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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