Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29123 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 18/12/2020), n.29123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27623-2018 proposto da:

M.T., M.A., P.G., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI PAOLO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato CARACUZZO GIANCARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TRIVELLONI GIUSEPPE;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1806/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARC()

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 21/4/2011 il Tribunale di Velletri, in relazione a giudizio di querela di falso proposta incidentalmente in altro giudizio pendente presso la Corte d’Appello di Roma, condividendo quanto rilevato dal c.t.u. grafologo, ha accolto la domanda proposta da P.G., M.A. e M.T. nei confronti di M.G. e, per l’effetto, ha dichiarato la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a M.O. apposta in calce a una scrittura privata recante la data del 24/8/1994;

con sentenza resa in data 22/3/2018, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da M.G., e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la querela di falso;

in particolare, la corte territoriale – dopo aver affermato che la perizia grafologica era stata espletata in modo ammissibile su di una copia fotostatica (per il dichiarato smarrimento dell’originale), in ciò conformandosi al conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, salvo il diverso rilievo in tale ipotesi raggiungibile dagli accertamenti eseguiti non sull’originale – ha rilevato che, nel caso di specie, lo stesso c.t.u. aveva evidenziato, nell’integrazione alla consulenza, la difficoltà di esprimere giudizi certi in quanto “la fotocopia non permette di valutare il tipo di inchiostro e di penna utilizzati e quindi si deve rimanere sul piano delle ipotesi e non delle certezze”, e ha quindi concluso che la perizia grafologica doveva “ritenersi inattendibile e inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi tali da potere affermare che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura in oggetto non appartenga al M.O.”;

la corte d’appello ha, infine, precisato che, nell’esame della sottoscrizione in oggetto, la comparazione della fotocopia con le altre scritture poste a confronto non permetteva di giungere a un giudizio di elevata probabilità che potesse confermare che si trattava di ricalco (come affermato dal c.t.u.) e non di un naturale prodotto grafico dell’autore;

avverso la sentenza d’appello, P.G., M.A. e M.T. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi d’impugnazione;

M.G. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le ricorrenti hanno presentato memoria;

con ordinanza interlocutoria n. 2289/2020 del 30/1/2020, il Collegio ha disposto il rinvio della casa a nuovo ruolo, al fine di consentire l’intervento del pubblico ministero;

disposti i raccomandati incombenti processuali, la causa è stata condotta in decisione all’odierna adunanza;

le ricorrenti hanno presentato ulteriore memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale (dopo aver ammesso in astratto la possibilità di eseguire un esame grafologico sulla copia di un documento) erroneamente negato in concreto l’attendibilità e l’efficacia probatoria della copia del documento prodotta in giudizio al fine di escludere la provenienza della sottoscrizione dal suo presunto autore;

in particolare, lamentano le ricorrenti che la corte non abbia evidenziato le circostanze che avevano reso necessario svolgere il richiesto esame su una copia di documento (e cioè il diniego opposto da Giovanni Manganaro a produrre in giudizio l’originale perchè asserita-mente smarrito)= e non abbia tenuto conto del fatto che la fotocopia, non essendo stata disconosciuta, aveva valenza probatoria pari a quella riconosciuta all’originale;

con il secondo motivo le ricorrenti, denunziando nel corpo del ricorso “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine all’attendibilità di un esame grafologico su documento prodotto in copia fotostatica” e, nella sintesi dei motivi di impugnazione, “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in combinato disposto con gli artt. 216 e 221 c.p.c. e ss.”, si dolgono che la Corte territoriale non abbia considerato che l’indagine grafologica è stata disposta a seguito della proposizione di querela di falso tesa ad accertare la falsità della sottoscrizione, e non a seguito di procedimento di verificazione di una scrittura, teso ad attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore;

erroneamente, dunque, la corte d’appello, richiamando principi giurisprudenziali in materia di istanza di verificazione, aveva negato attendibilità alla perizia calligrafica sul mero presupposto che la stessa era effettuata su una copia fotostatica di documento;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

osserva al riguardo il Collegio come dette censure, pur denunziando violazioni di legge, si risolvano in una critica, di per sè non consentita in sede di legittimità, alla valutazione espressa dalla corte territoriale in ordine all’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 24/8/1994;

in sostanza la corte d’appello, quale peritus peritorum, contraddicendo le conclusioni della c.t.u. (ma valorizzando alcune perplessità e incertezze manifestate dallo stesso consulente nel contenuto e nell’integrazione della consulenza), ritiene che non vi siano elementi per affermare la falsità della sottoscrizione: e tanto, non solo perchè la perizia è stata fatta su una copia di documento, ma anche perchè, verosimilmente analizzando essa stessa le scritture di comparazione, ritiene impossibile giungere a un giudizio di elevata probabilità che possa confermare trattarsi di ricalco (come affermato dal c.t.u.), e non di un naturale prodotto grafico dell’autore;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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