Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29123 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18398/2012 proposto da:

Z.M. e A.F., elettivamente domiciliati in Roma,

presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e

difesi dall’Avv. Repetti Rossella giuste procure speciali in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/29/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO, depositata il 23 maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2018 dal cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR di Milano rigettava il gravame interposto da Z.M. e A.F. avverso la sentenza della CTP di Bergamo di reiezione dell’impugnazione proposta dai medesimi avverso tre avvisi di accertamento notificati il 15 novembre 2006, relativi ai periodi d’imposta 2000, 2001 e 2002, per maggiore IRPEF e IVA, oltre sanzioni, emessi a seguito di accertamenti all’esito dei quali era emersa la qualità dei predetti quali co-gestori di fatto (unitamente a A.P., convivente della Z. e padre di A.F.) della ditta individuale FE.MA. Montaggi di O.M., come tali ritenuti responsabili delle omissioni tributarie accertate;

2. per quel che qui ancora rileva, la CTR riteneva che: a) era irrilevante, ai fini dell’esclusione della detta qualità di co-gestori di fatto della ditta FE.MA., la sentenza del Tribunale penale di Bergamo del 13 dicembre 2007, che pure aveva negato la qualifica di amministratori di fatto della medesima ditta ai ricorrenti, ma ai soli fini di escludere la loro responsabilità per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, per aver omesso di presentare le dichiarazioni fiscali; b) la stessa sentenza aveva invece affermato la partecipazione consapevole dei ricorrenti alla condotta delittuosa di emissione di fatture inesistenti ex D.Lgs. cit., art. 8, “a causa della movimentazione di elevati importi sui loro conti correnti personali, “evidentemente accesi proprio per garantire il vorticoso giro di denaro sottratto al fisco””; c) “la titolarità di numerosi conti bancari (…) non possono avere altra giustificazione, se non quella di consentire agli effettivi titolari dell’impresa di porre in essere, con minori rischi di essere scoperti, le illegittime operazioni ai danni dell’Amministrazione fiscale”; d) i rapporti personali esistenti tra i ricorrenti deponevano per la consapevolezza degli stessi circa la reale portata delle operazioni, sicchè anche una loro partecipazione indiretta, ma consapevole, alle attività preordinate all’evasione costituiva elemento sufficiente per affermarne la responsabilità;

3. avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Z.M. e A.F. affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. quanto ai motivi di ricorso;

4.1. con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 148 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di rilevare d’ufficio la nullità della notifica dell’avviso di accertamento poichè la relata risultava apposta in epigrafe e non in calce all’atto;

4.2. con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTR, nel qualificare i ricorrenti quale co-gestori di fatto della ditta FE.MA., non avrebbe considerato che, tra i vari sommari informatori sentiti dai verbalizzanti (clienti, fornitori, dipendenti), “solamente due/tre di essi accennavano alla persone degli esponenti e che i sommari informatori ne accennavano non quali soggetti attivi sotto il profilo gestionale-decisionale della ditta FE.MA., ma semplicemente quali soggetti che si accompagnavano al vero dominus della ditta FE.MA. A.P. per esserne la Z. convivente e A.F. il figlio” (p. 12 s. del ricorso);

4.3. con il terzo motivo si deduce vizio motivazionale sulla ritenuta rilevanza dei rapporti bancari ai fini della prova della gestione di fatto dell’impresa da parte della ricorrente, laddove la CTR non avrebbe considerato le risultanze, favorevoli alla ricorrente, scaturenti dalle menzionate dichiarazioni degli informatori; inoltre, il semplice concorso dei ricorrenti nel reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, non potrebbe valere a rendere i medesimi “soci di fatto della ditta FE.MA. e, dunque, corresponsabili delle omissioni fiscali”; ancora a tal riguardo, contraddittoriamente la CTR avrebbe richiamato, ed al contempo disatteso, gli accertamenti operati dal giudice penale;

5. il ricorso va complessivamente rigettato;

5.1. il primo motivo è senz’altro infondato, essendo qui sufficiente richiamare il principio secondo cui “La notifica dell’avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest’ultimo anzichè in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo.” (da ultimo, Sez. 6-5, 14 novembre 2016, n. 23175); del resto, come chiarito da Sez. U, 5 ottobre 2004, n. 19854 (e successive conformi: tra le ultime, Sez. 5, 24 aprile 2015, n. 8374 e Sez. 5, 15 gennaio 2014, n. 654), “La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento.”;

5.2. il secondo motivo è inammissibile: con esso, ancorchè rubricato formalmente in termini di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, si sollecita – in disparte l’evidente genericità delle doglianze e la carenza di autosufficienza delle stesse, mancando la riproduzione delle sommarie informazioni raccolte dagli organi accertatori ed invocate dai ricorrenti (senza peraltro che tale risultanze dell’attività accertativa siano state considerate dalla CTR) a sostegno della loro asserita estraneità alla gestione della ditta FE.MA. – una non consentita rivalutazione, nella presente sede, degli apprezzamenti in fatto della CTR;

5.3. del pari inammissibile è, per analoghe ragioni, il terzo mezzo, pur formulato in termini di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, esprimente doglianze che si palesano altresì infondate, avendo la CTR motivato la ritenuta qualità gestoria di fatto della Z. e dell’Amore nella ditta FE.MA. sulla base di plurimi convergenti elementi, individuati con riferimento sia alla consapevole partecipazione dei predetti all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (desunta dalla sentenza penale con apprezzamento non illogico, poichè strettamente collegato agli altri elementi presuntivi), sia all’utilizzo di più conti bancari per la movimentazione di elevati importi, sia, infine, all’esistenza di significativi rapporti personali tra i predetti e con l’amministratore di fatto A.P. (si ripete, convivente della Z. e padre di A.F.); tali elementi risultano invero solo genericamente contrastati dai ricorrenti.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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