Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29122 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. II, 18/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 18/12/2020), n.29122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22212/2019 proposto da:

M.Z., rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE PATRUNO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO – SEZIONE

DI MONZA E DELLA BRIANZA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5038/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.Z. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano sez. Monza, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè alla ricerca di una situazione economica più soddisfacente per sè e la sua famiglia, sicchè con risparmi propri e l’aiuto economico di una persona amica era giunto in Italia.

Il Tribunale lombardo ha rigettato il ricorso ritenendo il racconto reso credibile, ma che dallo stesso non rimaneva evidenziata situazione alcuna, prevista dalla normativa, che consentisse il riconoscimento della protezione internazionale; che non era concorrente situazione socio-politica di violenza generalizzata in Bangladesh e che, nemmeno con riguardo alla protezione umanitaria, il ricorrente aveva fornito elementi utili per poter individuare sua condizione di vulnerabilità e di integrazione sociale.

Avverso detta ordinanza il M. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal M. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome ricostruita la norma ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, commi 8 e 11, poichè il Tribunale ambrosiano ha omesso di fissare l’udienza per la sua audizione pur in difetto della videoregistrazione del colloquio reso in sede di procedimento amministrativo.

La censura articolata risulta supportata con argomento apodittico limitato al richiamo di arresto di legittimità assolutamente estraneo al vizio denunziato. Difatti il Tribunale di Milano ha puntualmente provveduto ad osservare il disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, poichè ha evocato le parti avanti a sè prima della decisione.

Nel decreto impugnato viene espressamente dato atto che fu tenuta l’udienza di comparizione delle parti, prescritta dalla legge ed alla cui mancanza consegue la nullità indicata nell’arresto di legittimità evocato dal ricorrente, e che in tale udienza le parti furono sentite.

Inoltre il Collegio ambrosiano puntualmente osserva come l’opponente – odierno impugnante – non ebbe ad indicare temi ulteriori d’indagine ovvero indicato fatti nuovi a supporto della necessità della sua nuova audizione.

Dunque la mera asserzione che è mancata l’udienza per sentire le parti rimane affermazione critica apodittica priva di argomentazione – anzi contraria a quanto effettivamente accaduto – rispetto alla motivazione sul punto espressamente esposta dal Tribunale e scorrelata rispetto alla stessa.

Con la seconda ragione di doglianza il M. deduce vizio di nullità, ex art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia su specifico suo motivo d’opposizione individuato nella chiesta protezione dell’asilo costituzionale ex art. 10 Cost..

Il ricorrente supporta tale sua denunzia rilevando come la soppressione dell’istituto della protezione umanitaria, intervenuta con il D.L. n. 113 del 2018, riducendo l’ambito della protezione consentiva acchè riacquistasse il suo spazio la protezione ex art. 10 Cost..

La censura appare patentemente infondata poichè contraria al costante insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 1 n. 10686/12, Cass. sez. 1 n. 16362/16, Cass. sez. 1 n. 11112/19 – in quanto la riserva costituzionale ex art. 10 Cost., risulta compiutamente sciolta con l’introduzione nel nostro Ordinamento della normativa in tema di protezione internazionale.

Dunque non concorre alcuna omissione di pronunzia posto che il Collegio ambrosiano ebbe ad esaminare la posizione del M. in relazione a tutti gli istituti di protezione previsti dalla normativa antecedente alla riforma posta con il citato D.L. del 2018, ossia applicando anche l’istituto della protezione umanitaria, siccome modellato sulla previsione della norma costituzionale evocata dalla giurisprudenza.

Dunque, implicitamente ma inequivocabilmente, il Tribunale ha esaminato anche la domanda fondata sull’art. 10 Cost. e ritenuta la stessa assorbita nelle domande afferenti l’applicazione degli istituti della disciplina normativa della protezione internazionale, una volta impinto che la riserva di legge prevista in art. 10 Cost., risultava completamente adempiuta con la disciplina posta con il D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione degli Interni.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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