Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29121 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. II, 18/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 18/12/2020), n.29121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24689/2019 proposto da:

D.I.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO

GIORGETTI, presso il cui studio in Ancona, corso Mazzini 100,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso

del 11/7/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 8975/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 4/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che D.I.S., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

D.I.S., con ricorso notificato il 5/8/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, artt. 5,7 e 8, ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, con motivazione apparente, ha escluso la credibilità del richiedente non fosse credibile senza, tuttavia, comparare le relative dichiarazioni con le informazioni sulla regione di provenienza, e cioè la Casamance, in Senegal.

1.2 Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 bis e art. 8, comma 3, ed il vizio di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha travisato le dichiarazioni del richiedente, erroneamente considerando come suo Paese d’origine il Burkina Faso e non il Senegal.

1.3 Il decreto, del resto, ha concluso il ricorrente, difetta di qualsivoglia approfondimento circa la realtà del Paese d’origine del richiedente ed è stato, quindi, emesso senza tener conto delle precise ed aggiornate informazioni circa la situazione generale.

2.1. I motivi sono infondati. Il ricorrente, infatti, tanto nell’uno, quanto nell’altro, non si confronta con il decreto che ha impugnato.

2.2. Quanto al primo, la Corte rileva che, ad onta di quanto affermato dal ricorrente, il tribunale non ha affatto escluso la credibilità del richiedente: ha ritenuto, anzi, che le dichiarazioni rese dallo stesso, “anche laddove credibili”, e, quindi, proprio sul presupposto che lo fossero, tuttavia “restano confinate nei limiti di una vicenda risalente ad un periodo di instabilità politica del paese”.

2.3. Quanto al secondo, la Corte osserva che il tribunale, pur facendo riferimento al Burkina Faso (p. 2 ss.), ha, tuttavia, nel prosieguo della motivazione (p. 4 ss.), fatto espresso riferimento alla regione di provenienza del richiedente, e cioè la Casamance, escludendo che, sul relativo territorio, sussistesse una violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far ritenere che un civile, per la sua sola presenza, fosse in pericolo per la vita o l’incolumità personale (p. 7).

2.4. Il riconoscimento della protezione sussidiaria invocata, in effetti, presuppone, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), che, in conseguenza degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di provenienza, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona (Cass. n. 18306 del 2019).

2.5. La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020), indicando la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.6. La decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che, nella regione della Casamance, non sussiste una situazione di violenza tale che la sola presenza di civili nell’area costituisse per gli stessi un pericolo per la vita o la loro incolumità (v. il decreto impugnato, p. 7), indicando le informazioni a tal fine raccolte e pertinenti e le corrispondenti fonti internazionali (v. il decreto impugnato, p. 2 ss.).

2.7. Il ricorrente, dal suo canto, al fine di dimostrare la violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non ha adempiuto all’onere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito (e non, di certo, ai precedenti giurisprudenziali sul punto favorevoli, come ha fatto il ricorrente), in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

3. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

4. Nulla per spese di lite, in difetto di un’effettiva attività difensiva da parte del ministero.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA