Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29121 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8714-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

AUTO AZZOLINI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico

Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’Avv. Manzi Luigi che, anche

disgiuntamente con gli Avv. Coglitore Emanuele e Centore Paolo, la

rappresenta e difende per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/01/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BOLOGNA, depositata l’8 febbraio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2018 dal cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR di Bologna accoglieva il gravame interposto da Auto Azzolini s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Ferrara che, ritenendo non provata la buona fede o l’assenza di negligenza da parte della società contribuente, aveva respinto il ricorso della stessa contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato il 21 luglio 2006 e relativo all’anno d’imposta 2002, per maggiore IVA, interessi e sanzioni, con il quale le si contestava l’omessa regolarizzazione degli acquisti D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 21, l’infedele fatturazione e conseguente infedele dichiarazione IVA per operazioni di vendita di autoveicoli transitate nel cd. regime del margine;

2. per quel che qui rileva, riteneva la CTR (pp. 4-5 della sentenza) che: a) Auto Azzolini aveva acquistato le autovetture da un cedente nazionale (Europe Trading s.r.l.) che aveva dichiarato le autovetture “usate ed ha applicato il regime del margine sulla base delle indicazioni del suo fornitore intracomunitario” (tedesco); b) gli acquisti di Auto Azzolini “erano accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il primo cessionario italiano attestava al suo cliente italiano, al momento della vendita, l’esistenza dei requisiti per l’applicazione del regime del margine”; c) Auto Azzolini, “non essendo il primo cessionario italiano, non era in grado di verificare il titolo di non imponibilità indicato sulle fatture emesse dal fornitore comunitario, nè era in grado di potere accertare se il suddetto avesse acquistato il bene detraendo o meno l’imposta. Si tratta, infatti, di una verifica che avrebbe potuto effettuare solo il primo cessionario (poi cedente) italiano che, nell’ambito del rapporto commerciale con rivenditore tedesco, poteva verificare dalla necessaria documentazione per la definizione del rapporto, quale regime era stato applicato”; d) pertanto, non era possibile individuare un comportamento colpevole di Auto Azzolini per la presunta evasione della maggiore imposta contestata e “la buona fede della società è dimostrata dal fatto che i libretti di circolazione erano accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante della cedente italiana “Europe Trading s.r.l.” dichiarava: – che il veicolo ceduto alla “Auto Azzolini s.r.l.” era usato; – di avere assolto gli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario; – che il veicolo proveniva dalla Germania, come da relativa fattura indicata nei suoi estremi; – il numero dei chilometri percorsi dal veicolo”; e) “in assenza di altri elementi che ne denuncino la falsità, si tratta di una dichiarazione che, unita alla indicazione in fattura dell’applicazione del regime del margine, è sufficiente a giustificare l’applicazione del suddetto regime alle cessioni contestate ed a confermare la buona fede della “Auto Azzolini s.r.l.” nel rapporto commerciale”;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, cui replica Auto Azzolini con controricorso; la società ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

4. nella specie si verte sulla nota questione dell’applicazione dell’IVA del margine sugli acquisti di autovetture di provenienza comunitaria da parte di Auto Azzolini con l’intermediazione di un’importatrice italiana (Europe Trading) e, conseguentemente, sulla latitudine dell’obbligo di diligenza esigibile dal contribuente che intenda fruire di tale particolare, e più favorevole, trattamento fiscale; nella specie, la CTR ha ritenuto provata la diligenza della cessionaria Auto Azzolini sulla base delle dichiarazioni sostitutive allegate ai libretti di circolazione, laddove l’amministrazione ha contestato alla cessionaria, alla luce di plurimi elementi di “allarme”, gli estremi della cd. “frode carosello” nell’ambito di un accordo precostituito tra essa e l’importatrice;

5. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 96, conv. dalla L. 23 marzo 1995, n. 85, nel testo modificato, nella parte che qui rileva, dal D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, con il quale è stata data attuazione all’art. 26-bis della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (articolo aggiunto dalla direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994), che ha introdotto, nel sistema comune dell’IVA, un regime particolare applicabile alle cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, comunemente definito regime del margine di utile: secondo l’Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nei libretti di circolazione delle autovetture, in possesso della contribuente (dati da cui risultava che gli originari cedenti erano società di autonoleggio o di leasing tedesche, che avevano utilizzato le autovetture come beni propri dell’impresa con la possibilità di detrarre l’imposta assolta sull’acquisto), la circostanza anomala che le fatture emesse da Europe Trading, recanti l’indicazione del regime del margine, erano state dichiarate con il modello Intrastat (che invece si riferisce agli acquisti intracomunitari, ossia fuori dal regime del margine) e secondo quanto affermato dalla stessa CTR – l’attestazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario contenuta nella dichiarazione sostitutiva emessa dall’importatrice Europe Trading, costituirebbero altrettanti “fattori significativi di “allarme” che rendevano doverosa da parte della ricorrente una verifica ulteriore, sicchè l’asserito stato di ignoranza del regime IVA applicato “a monte” in cui versava la contribuente non può in definitiva considerarsi “incolpevole”” (p. 11 del ricorso);

6. con il secondo motivo di ricorso, subordinato al primo, si deduce vizio motivazionale: stanti i menzionati fattori di allarme, la dichiarazione sostitutiva allegata ai libretti di circolazione non poteva essere considerata sufficiente a comprovare la buona fede della contribuente;

7. il primo mezzo è fondato, nei sensi di seguito precisati;

7.1. non ha pregio, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del mezzo formulata dalla controricorrente;

7.2. premesso infatti che il regime d’imposizione del solo margine di utile realizzato in occasione della cessione costituisce un regime speciale facoltativo, derogatorio del sistema generale di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e rispetto a questo meno oneroso, contemplando una base imponibile ridotta, la disciplina concernente il suo ambito applicativo deve essere interpretata restrittivamente (così, da ultimo, Corte di giustizia UE, 18 maggio 2017, C-624/15, Litdana, e, nella giurisprudenza di questa Corte, Sez. 5, 30 maggio 2016, n. 11086), nei soli limiti di quanto necessario al raggiungimento dell’obiettivo dell’istituto (che, come.è noto, è quello di evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi nel settore dei beni d’occasione, degli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato), la questione sollevata dall’amministrazione ricorrente attinge l’aspetto più rilevante nell’applicazione dell’istituto ed attacca direttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, senza per questo essere tesa a rimettere unicamente in discussione – secondo la suggestiva prospettazione della controricorrente – gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito;

7.3. è poi appena il caso di osservare che la formulazione del quesito di diritto da parte della ricorrente, alla stregua del non più vigente art. 366-bis c.p.c. (siccome abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, della con riferimento ai provvedimenti impugnati depositati, come nella specie, dopo l’entrata in vigore della menzionata legge), non può, di per sè, senz’altro condurre – come opina la controricorrente, che ne censura anche la confezione: p. 22 s. del controricorso – ad una declaratoria di inammissibilità della correlata doglianza;

7.4. ciò posto, la sentenza impugnata – con la quale, come detto, la CTR ha ritenuto sufficiente ai fini dell’applicazione del regime del margine l’indicazione, nei libretti di circolazione degli autoveicoli e nelle fatture emesse dalla cedente, della circostanza che le autovetture erano già state assoggettate al detto regime da parte della cedente comunitaria, escludendo ulteriori obblighi di diligenza a carico della cessionaria e sostenendo che l’onere di verifica della cessionaria si arresta ai rapporti tra questa e il suo diretto dante causa – confligge con i principi affermati in analogo caso da Sez. U, 12 settembre 2017, n. 21105 che, muovendo dalla già citata Corte di giustizia UE, 18 maggio 2017, C-624/15, Litdana, e ribadendo l’indirizzo espresso da Sez. 5, 24 luglio 2015, n. 15630, ha così statuito (massima): in tema di IVA in regime del margine, “qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole”;

7.5. dati tali principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite, non possono condividersi le argomentazioni di Auto Azzolini (p. 4 ss. della memoria) tese a svalutare la valenza probatoria del libretto di circolazione ai fini della ricostruzione della “storia” del veicolo e, quindi, del relativo regime impositivo: le Sezioni Unite, sviluppando coerentemente le premesse insite nell’arresto della Corte di Lussemburgo, richiedono che, in presenza di indizi specifici e concreti, il cessionario si comporti come “operatore accorto” adottando tutte le precauzioni ragionevolmente esigibili al fine di assicurarsi di non essere coinvolto in un’evasione fiscale, e ciò certamente secondo un principio di proporzionalità, ma con apprezzamento del comportamento dell’acquirente in termini tendenzialmente rigorosi;

8. all’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo.

9. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini testè precisati, con rinvio alla CTR di Bologna, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame uniformandosi ai suesposti principi.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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