Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29121 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19680-2018 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMOROSI VIVIANA ELIANE;

– ricorrente –

contro

ITALPOL VIGILANZA SRL, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo

studio dell’avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BOURSIER NIUTTA ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1171/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 18 dicembre 2017, in riforma della sentenza di primo grado, respinse la domanda avanzata da L.P. nei confronti di Italpol Vigilanza s.r.l., volta alla declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti;

a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevò che nel contratto in esame erano state enunciate due causali giustificative del termine, non alternative ma concorrenti, poichè ad inconsueti incrementi di lavoro indotti da richieste di mercato si era, sinergicamente, aggiunta la circostanza di periodi contrassegnati da occasionali ma rilevanti assenze di personale occupato, integranti specifica e circostanziata indicazione delle ragioni per la stipulazione del contratto a termine;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.P. sulla base di unico motivo;

la società ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

entrambe le parti hanno prodotto memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme del D.L.g.s. n. 368 del 2001 in materia di contratti a termine, nullità della clausola e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, osservando che con il contratto di assunzione a termine del L. non poteva ritenersi assolto dal datore di lavoro l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici, poichè il riferimento a non meglio specificate “punte di più intensa attività” e “richieste di mercato” rendeva impossibile qualsiasi controllo giudiziale sull’effettività delle ragioni stesse, stante il mancato collegamento con la posizione lavorativa del ricorrente, consentendo al datore di lavoro – come di fatto avvenuto – di attribuire a posteriori un contenuto alla clausola utilizzata, così come, allo stesso modo, l’espressione “sostituire il seguente personale assente per ferie e/o malattia” era generica e adattabile a più circostanze, avendo Italpol Vigilanza s.r.l. inserito in contratto più nomi, più sedi clienti, più motivazioni quali ferie e/o malattia;

va preliminarmente precisato che, come enunciato dal ricorrente, le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine sono state così espresse: “per sopperire a punte di più intensa attività non ricorrenti e derivanti da richieste di mercato alle quali non si riesce a far fronte con il normale carico aziendale. Inoltre a rotazione dovrà sostituire il seguente personale assente per ferie e/o malattia (Cilurzo, Ruscio N., Ruscio V., Valente, Incannova, Scibilia) che operano abitualmente nelle seguenti utenze (Acer, Grandi Stazioni, Tech Data, Ercsson, GGI, Enav, Com service) e svolgono i seguenti servizi (piantonamento, pattugliamento)”;

ciò posto, si deve rilevare che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la clausola sufficientemente specifica, poichè alla prima ragione giustificatrice si era congiunta l’altra ragione legittimante, concernente il personale da sostituire, rispetto alla quale, come evidenziato dalla Corte, risultava “assolto l’onere probatorio dell’impresa che, al riguardo, aveva enunciato la causale in modo specifico riscontrandola sul piano probatorio (si vedano i prospetti di cui ai docc. 5 e 9 relativi alle assenze del personale anche in costanza della proroga del rapporto in questione)”;

osserva questa Corte che, anche a fare riferimento soltanto a quest’ultima causale, risulta la legittimità del contratto a termine in conformità ai criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass. n. 208 del 12/01/2015), la quale richiede, nel caso in cui si invochino esigenze sostitutive, che dalla clausola si evinca una specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che l’assunzione è finalizzata a risolvere;

nel contratto in esame, infatti, assume rilevanza l’indicazione delle mansioni del personale da sostituire, nonchè la circostanza che si trattasse di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, rendendosi evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa era chiamata a realizzare, nonchè l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa;

inammissibili, poi, sono i rilievi attinenti a vizio di motivazione, I quali esulano dai parametri della attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 secondo l’interpretazione offerta da Cass. S.U. 8053/2014;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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