Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29120 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/10/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 20/10/2021), n.29120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sui ricorso 32846-2019 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA, N. 31,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CESARO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,

ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 960/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

MARCHESE GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello principale dell’INPS e rigettato quello incidentale di R.V., ha respinto la domanda di quest’ultimo, volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione alla Gestione separata, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e la richiesta di versamento dei contributi, in relazione all’attività libero professionale espletata nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

la Corte d’appello, richiamati vari precedenti di legittimità, ha ritenuto sussistente l’obbligo del professionista di iscrizione alla Gestione separata; ha escluso la prescrizione del credito contributivo. A tale riguardo, ha individuato, quale dies a quo di decorrenza del termine quinquennale, la data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nella specie differita, dal D.P.C.M. 14.6.2010, al 6.7.2010; ha giudicato tempestiva la nota dell’Inps dell’11.6.2015, giunta a conoscenza del destinatario il 2.7.2015; ha ritenuto corretto il regime sanzionatorio applicato dall’Istituto, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, lett. B);

avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, R.V., affidato a due motivi;

l’INPS ha depositato procura speciale;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, la parte ricorrente -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, e della L. n. 111 del 2011, art. 18. Assume l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione obbligatoria d’ufficio alla Gestione Separata Inps, sia in relazione alla legge nazionale che con riferimento alle norme di diritto Europeo;

con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., per avere la Corte errato nell’applicare la disciplina in materia di prescrizione. Sotto diverso profilo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione del regime delle sanzioni, non ricorrendo un’ipotesi di evasione contributiva; contesta, in ogni caso, il quantum;

osserva il Collegio come il secondo motivo di ricorso ponga, tra l’altro, la questione concernente il regime sanzionatorio da applicare nel caso in cui l’avvocato, non tenuto a versare il contributo soggettivo alla Cassa Forense, abbia omesso il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS in relazione al reddito prodotto;

in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, la Corte ha osservato come “ricorr(a) la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all’INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l’ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie” (così Cass. n. 5281 del 2017 e Cass. n. 17119 del 2015);

il caso esaminato, in particolare, da Cass. n. 5281 del 2017 cit. riguardava quello di un datore di lavoro che, malgrado l’esecutività della sentenza dichiarativa dell’obbligo di reintegra di lavoratori in precedenza licenziati, non si era attivato presso l’INPS per provvedere alla loro regolarizzazione;

la vicenda concreta valutata da Cass. n. 17119 del 2015 ha riguardato, invece, un datore di lavoro che, pur avendo tenuto regolari scritture contabili, aveva omesso la presentazione dei modelli DM10 per periodi particolarmente lunghi, anche superiori ai tre anni, nonché l’invio delle denunzie riepilogative annuali, modello 770;

in precedenza, già Cass. n. 28966 del 2011 (con i richiami effettuati a Cass., sez. un., n. 4808 del 2005, e ai successivi arresti della Corte) aveva osservato come “in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza(sse) l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lett. a), della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta”;

nella motivazione dell’ultima pronuncia richiamata, si chiarisce che “A mente della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) (…) si avrà l’ipotesi dell’evasione laddove vi sia: – occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;- tale occultamento sia stato attuato con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato” (v. Cass. n. 28966 cit, p. 7.) e, altresì, che la presunzione della volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (connessa all’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps, attraverso i modelli DM10), in quanto non assoluta, possa essere vinta attraverso l’allegazione e prova di circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento (ad esempio, qualora gli inadempimenti siano derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti) e “il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità” (Cass. n. 28966 cit., p. 7.4.);

due pronunce di questa sesta sezione (Cass. n. 28700 del 2020 e Cass. n. 8110 del 2021), richiamando i precedenti fin qui citati, hanno ritenuto applicabile a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva;

reputa, tuttavia, il Collegio che la questione sollevata dalla parte ricorrente non abbia ancora trovato definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte e che, pertanto, la decisione sul punto rivesta valore nomofilattico;

la causa va, pertanto, rimessa alla Quarta Sezione, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale presso la Sesta Sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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