Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29120 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. II, 18/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 18/12/2020), n.29120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20478/2019 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. VALENTINO

24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di VITERBO, depositata il

17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Il Giudice di pace di Viterbo, con provvedimento del 17 maggio 2019, convalidava il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso nella medesima data dal Questore di Viterbo nei confronti di R.D., cittadino (OMISSIS), “già rimpatriato a seguito di espulsione del Prefetto di Viterbo e rientrato nel territorio nazionale senza la speciale autorizzazione del Ministero dell’interno”.

2. Contro il provvedimento ricorre per cassazione R.D.. L’intimato Ministero dell’interno non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si contesta “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 83 c.p.c. e segg., e all’art. – non indicato – del t.u.i.”: l’ordinanza del Giudice di pace è, ad avviso del ricorrente, illegittima in quanto nel verbale d’udienza non si dà atto che aveva nominato un difensore di fiducia, ma dal medesimo risulta che è stato illegittimamente nominato un difensore d’ufficio; al difensore di fiducia, poi, era stato “praticamente impossibile” essere presente dato che lo svolgimento dell’udienza gli era stato comunicato via posta elettronica certificata meno di due ore prima.

Il motivo è inammissibile in quanto generico: il ricorrente si limita infatti a dedurre di aver nominato quale difensore di fiducia l’avvocato Roberto Afeltra, senza specificare quando sarebbe avvenuta la nomina e senza che di tale nomina risulti prova alcuna.

Il ricorso non pone quindi questa Corte nella condizione di valutare la sussistenza della denunciata violazione di legge e deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi l’intimato Ministero dell’interno difeso nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

 

 

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