Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2912 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, (ud. 12/03/2019, dep. 07/02/2020), n.2912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16086-2015 proposto da:

IFOR CENTRO FISIOTERAPICO ORTOPEDICO RIEDUCATIVO SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN GIACOMO

PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO ARAGONA;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2267/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con atto di citazione del 3/3/2011 la società IFOR – Centro fisioterapico ortopedico rieducativo s.r.l. proponeva opposizione al Decreto n. 140 del 2011, con cui il Tribunale di Torino le aveva ingiunto il pagamento di Euro 17.606,40 in favore del Dott. G.D., a titolo di corrispettivo per l’attività professionale da questi espletata (valutazione dell’azienda in vista di successiva cessione).

Il Tribunale, con sentenza n. 6644/2013, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di IFOR per non avere G. provato il conferimento dell’incarico e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto.

2. Avverso la sentenza proponeva appello G.D..

La Corte d’appello di Torino, con sentenza 18 dicembre 2014, n. 2267, emessa ex art. 281-sexies c.p.c., in accoglimento del gravame respingeva l’opposizione di IFOR e confermava il decreto opposto. In particolare, la Corte dava atto di come dalle risultanze processuali fosse emerso che l’incarico professionale era stato effettivamente conferito da IFOR e non da singoli soci e che il compenso richiesto dal ricorrente in sede monitoria non era stato oggetto di specifica contestazione da parte di IFOR, che neppure aveva dato prova di averlo onorato.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione IFOR – Centro fisioterapico ortopedico rieducativo s.r.l.

Resiste G.D., con atto denominato “controricorso e ricorso incidentale condizionato”; l’atto, però, non contenendo censure nei confronti della sentenza, ma solo confutazioni dei motivi di ricorso, va nella sua globalità considerato un controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso principale è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova in ordine al conferimento dell’incarico e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio costituenti prova della carenza di titolarità passiva in capo alla IFOR s.r.l.”: la società ricorrente sostiene, con riferimento al mancato assolvimento dell’onere della prova e all'”omesso esame di numerosi specifici fatti decisivi per il giudizio”, l’erroneità della decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha riconosciuto che l’incarico professionale oggetto di causa fosse stato conferito dalla società medesima anzichè dai suoi soci a titolo personale.

Il motivo è infondato. Il giudice d’appello non ha violato la disposizione di cui all’art. 2697 c.c. – regola che entra in gioco ove il giudice non abbia raggiunto il proprio convincimento e distribuisce allora il rischio della mancata prova – in quanto, sulla base del suo prudente apprezzamento, ha ritenuto, sulla base delle prove (ed in particolare delle deposizioni testimoniali), dimostrato il conferimento dell’incarico da parte della società; nè l’avere valutato in certo modo le prove testimoniali e la prevalenza di un mezzo di prova rispetto a un altro determinano il vizio di omesso esame di fatti storici di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. la pronuncia a sezioni unite di questa Corte n. 8053/2014).

b) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro connessi ed è opportuna la loro trattazione congiunta:

– il secondo lamenta violazione o falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova in ordine alla corretta esecuzione della prestazione e omesso esame di un fatto controverso fra le parti, ossia l’esattezza della prestazione medesima: la società ricorrente sostiene l’erroneità della decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha riconosciuto l’esistenza e la correttezza della prestazione professionale dedotta dal ricorrente in sede monitoria nonostante l’assenza di prova sul punto, omettendo in particolare di esaminare le specifiche eccezioni sollevate della società ricorrente circa la negligenza del professionista nell’esecuzione dell’incarico;

– il terzo motivo censura violazione o falsa applicazione delle norme in materia di specifica contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, per avere la Corte d’appello ritenuto che IFOR non avesse fatto valere specifiche eccezioni circa il quantum della pretesa dedotta in giudizio dal professionista, diversamente da quanto emerge dagli atti di causa.

I motivi sono fondati. Il giudice d’appello, affermato il conferimento dell’incarico da parte della società, si è limitato, circa la fondatezza e il quantum della pretesa, a dire che IFOR non aveva formulato specifiche eccezioni nei riguardi degli importi indicati nella parcella, nè aveva dimostrato di avere pagato la somma richiesta. Questo a fronte delle analitiche contestazioni invece formulate da IFOR, che nell’atto di opposizione al decreto aveva specificamente allegato l’inadempimento e comunque il non esatto adempimento di G. e aveva confutato gli importi indicati nella parcella.

II. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai due motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino che deciderà la causa considerando le difese di IFOR; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai due motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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