Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2912 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21202-2013 proposto da:

V.T., M.A.M., D.M.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo

studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CLAUDIO DE GREGORIO giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO BONIFICA CENTRO BACINO SALINE PESCARA ALENTO FORO in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo

studio dell’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CUTILLI giusta delega a margine;

– controricorrente –

nonchè contro

SOGET SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 264/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 26/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. D.M.A., M.A.M. e V.T. impugnavano l’ingiunzione fiscale emessa dalla concessionaria Soget s.p.a. relativa a contributi dovuti per l’anno 2009 al Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline-Pescara-Alento e Foro. La commissione tributaria provinciale di Chieti rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la quale rilevava: a) che i motivi relativi alla violazione del principio del contraddittorio ed all’inesistenza del beneficio dominicale erano inammissibili perchè formulati per la prima volta nel giudizio d’appello; b) che la notifica dell’ingiunzione era regolare, e la mancata indicazione del responsabile del procedimento costituiva una mera irregolarità da cui non derivava l’invalidità dell’atto; c) che, con riguardo alla richiesta di compensazione, spettava al contribuente fornire la dimostrazione dell’esistenza dei crediti nei confronti dell’ente impositore e che, comunque, anche in presenza di crediti non era ammessa alcuna compensazione; d) che il Consorzio aveva fornito la dimostrazione del fatto che il fondo dei ricorrenti era servito da condotta idrica e che, pertanto, l’opera procurava indubbio vantaggio al terreno che rientrava nel perimetro di contribuenza contenuto nel piano di classifica; e) che non rilevava la circostanza che il terreno fosse stato affittato in quanto il soggetto passivo del contributo consortile rimaneva sempre il proprietario.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a sette motivi. Si è costituito in giudizio il solo Consorzio di Bonifica depositando controricorso illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, sostenendo che nel giudizio d’appello non risultava essere stato prospettato un nuovo tema d’indagine in quanto esso risultava, per contro, fatto oggetto di doglianza nel giudizio di primo grado.

4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3. Sostengono che il giudice di primo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine all’esistenza dei crediti opposti in compensazione senza instaurare il contraddittorio ed il giudice di appello, nonostante ciò, non ha rimesso la lite innanzi alla commissione provinciale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59; inoltre il giudice d’appello, pur avendo affermato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti opposti in compensazione, non ha disposto la transiatio iudicii di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 59.

5. Con il terzo motivo deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR motivato in ordine alle censure formulate dai contribuenti contro la pretesa tributaria.

6. Con il quarto motivo deducono vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR tenuto conto dei crediti vantati dai ricorrenti nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni e dei danni provocati dall’imposizione del vincolo idrogeologico. Inoltre la CTR non si è pronunciata in ordine alla sussistenza del concreto beneficio che era derivato al fondo dall’inclusione nel perimetro di contribuenza.

7. Con il quinto motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR riconosciuto la compensazione con i crediti opposti.

8. Con il sesto motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR considerato che fin dal 1995 i fondi dei ricorrenti erano stati concessi in comodato – e non in affitto come erroneamente ritenuto dalla CTR – con conseguente soggezione del comodatario al pagamento del tributo.

9. Con il settimo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al R.D. n. 639 del 1910, art. 2, per non avere la CTR considerato che l’ingiunzione fiscale deve essere notificata da un ufficiale giudiziario o dal messo notificatore nominato con provvedimento formale dal dirigente dell’ufficio competente, i quali soggetti possono effettuare la notifica anche a mezzo posta. Ne consegue che l’ingiunzione formata direttamente dalla SOGET s.p.a. doveva ritenersi nulla. Inoltre l’attività di riscossione non era stata preceduta da una formale attività di accertamento e l’ingiunzione non era munita del visto di esecutorietà.

10. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

11. Osserva la Corte che il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero i ricorrenti non hanno indicato quale fosse il tema di indagine prospettato nel giudizio di primo grado, ed erroneamente ritenuto essere nuovo nel giudizio di appello, e si sono limitati a trascrivere uno stralcio del ricorso proposto in primo grado, demandando così alla Corte stessa il compito di individuare la ragione concreta del motivo dedotto.

12. Il secondo motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza – in quanto i ricorrenti non hanno indicato quali fossero i crediti verso la pubblica amministrazione indicati nel giudizio di primo grado ed opposti in compensazione – sia perchè non è dato comprendere in che modo i giudici di primo grado abbiano violato il principio del contraddittorio laddove hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti opposti in compensazione.

13. Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico, non avendo i ricorrenti indicato quali fossero le censure della pretesa tributaria da essi formulate e sulle quali la CTR avrebbe omesso di motivare o reso una motivazione insufficiente o contraddittoria.

14. Il quarto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile con riguardo al dedotto vizio di motivazione in ordine ai crediti opposti in compensazione in quanto, come già rilevato con riguardo al secondo motivo, i ricorrenti non hanno indicato quali fossero tali crediti; il motivo è, altresì, inammissibile con riguardo alla omessa motivazione in ordine ai danni provocati dall’imposizione del vincolo idrogeologico poichè i ricorrenti non hanno specificato di aver dedotto la relativa questione nel giudizio di appello (alle pagine 4 e 5 del ricorso sono riportati i motivi di appello tra i quali non compare quello afferente il vincolo idrogeologico). Il motivo è infondato con riguardo al difetto di motivazione circa la sussistenza del concreto beneficio che era derivato al fondo dall’inclusione nel perimetro di contribuenza. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica (Cass. n. 23220 del 31/10/2014).

15. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto, come già rilevato con riguardo al secondo motivo, i ricorrenti non hanno indicato quali fossero i crediti opposti in compensazione.

16. Il sesto motivo è infondato in quanto i contributi di bonifica costituiscono oneri reali e seguono la proprietà del fondo sicchè non può essere soggetto passivo d’imposta, in assenza di una specifica disposizione in tale senso, il comodatario del bene, che non è possessore ma mero detentore (cfr. Cass. n. 27056 del 19/12/2014).

17. Il settimo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. E’ infondato laddove si sostiene che la società concessionaria per la riscossione dei tributi non può emettere ingiunzione fiscale, posto che l’ingiunzione fiscale anche dopo l’entrata in vigore (1 gennaio 1990) del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 – che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo – costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata, (cfr. Cass. n. 20361 del 20/09/2006). Ne consegue che ben può il concessionario, e non più solamente l’ufficiale giudiziario o il messo del giudice di pace, notificare l’ingiunzione fiscale anche a mezzo posta. Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui si sostiene che l’attività di riscossione non era stata preceduta da una formale attività di accertamento e l’ingiunzione non era munita del visto di esecutorietà, posto che i ricorrenti non hanno specificato di aver dedotto la questione nel giudizio di appello.

18. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese le spese processuali che liquida in Euro 1.200,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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