Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29119 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2040-2015 proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto

Gentile, con domicilio eletto presso l’Avv. Paolo Carbone in Roma

via del Pozzetto n. 122, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 5464/23/14, depositata il 4 giugno 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania in epigrafe, che aveva ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per Iva e Ires per l’anno 2005 e per sanzioni, emesso nei confronti del contribuente quale amministratore di fatto della G.M.C. Srl a seguito di ricostruzione induttiva dei redditi per l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale;

– resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 329 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per aver la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio per omessa impugnazione della statuizione, del giudice di primo grado, della nullità dell’avviso impugnato per carenza di motivazione, ratio ritenuta invece estranea a detta sentenza;

– vanno esaminate, in primis, le eccezioni di inammissibilità del controricorrente, che sono tutte infondate;

– la doglianza, in primo luogo, non è generica ma individua con chiarezza l’asserito errore commesso dalla sentenza impugnata (e il ragionamento del giudice), di cui riproduce, estensivamente, la motivazione;

– non sussistono i lamentati vizi ex art. 366 c.p.c. attesa la, pur sintetica, ricostruzione dei fatti e l’adeguata riproduzione (e correlata analisi) della sentenza di primo grado, su cui si fonda la contestata statuizione, e dell’atto di gravame, sicchè non incorre in un vizio di autosufficienza;

– nè, infine, è deducibile una carenza di interesse in relazione ad altre doglianze del contribuente (carenza di specificità dei motivi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53) astrattamente suscettibili di condurre ad una declaratoria di inammissibilità, sia perchè trattasi di questioni su cui il giudice del merito non si è in alcun modo pronunciato, sicchè esse sono inammissibili nella presente sede, sia perchè, in ogni caso, si tratta di profili dedotti in totale difetto di autosufficienza;

– l’asserita mancata deduzione in appello della nullità della sentenza di primo grado in relazione al vizio lamentato non è, poi, causa di inammissibilità, ma attiene al merito della censura qui proposta;

– il motivo, infine, è formulato in termini corretti poichè si censura l’asserita ritenuta acquiescenza dell’Ufficio per come valutata dalla CTR: non si pone, quindi, nè un profilo di omessa pronuncia, nè di extrapetizione;

– il ricorso, peraltro, pur ammissibile, non è fondato;

– la decisione di primo grado, infatti, ha accolto il ricorso in base ad una duplice ratio: per la nullità dell’avviso di accertamento per l’omessa notifica del pvc (“accertata la mancata notifica”) e per l’infondatezza nel merito della pretesa;

– nè può dirsi, come sostiene l’Agenzia, che la suddetta declaratoria sia rimasta ancorata all’ambito della carenza di motivazione atteso che, come emerge dalla motivazione di primo grado (riprodotta per autosufficienza), la CTP ha pure espressamente affermato che “la circostanza della redazione del ricorso non ha effetto sanante, specie se si contesti la specifica circostanza come da prassi giurisprudenziale conclamata sul difetto di applicazione dell’art. 156 c.p.c.”, evocando esplicitamente, dunque, la categoria della nullità;

– la CTR, poi, ha accertato che la prima delle due rationes non era stata in alcun modo censurata (“non muove alcuna censura avverso tale statuizione”), affermazione che non resta superata dall’esame dell’atto di gravame, tutto incentrato sulle ragioni di fatto che costituivano il merito della vicenda e, in particolare, sugli elementi che inducevano a considerare il contribuente l’amministratore di fatto della società;

– il ricorso va pertanto rigettato con aggravio di spese, liquidate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore di G.G., che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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