Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29119 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18515-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA,

CALIULO LUIGI;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI’, depositato il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Forlì, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con decreto del 14.12.2017 (RG n. 950/2016) omologava la sussistenza del requisito sanitario accertato in capo a M.G. (relativo all’assegno di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1) e condannava l’Inps al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2,18 per esborsi ed Euro 5.500,00 per spese generali oltre iva e cpa e 15% spese generali.

Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, l’Inps proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6 e D.M. n. 55 del 2014, Tabella allegata, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso in quanto questa corte ha chiarito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione”(Cass. n. 26758/2016; Cass. n. 19062/2017).

L’Inps ha rilevato la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia.

Il motivo risulta fondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dall’art. 13 c.p.c., comma 2, per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa” (Cass. n. 15656/2012 conf. Cass.n. 10454/2015, Cass. SU n. 10455/2015).

Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00 in tale scaglione rientrando l’ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4). Deve rilevarsi che con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase.

Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata decisione sia superiore.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 1.212,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Le spese del giudizio di legittimità, vanno compensate in ragione della mancanza di opposizione da parte dell’intimato.

In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 1.212,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Compensa le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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