Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29118 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29063-2011 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia

Castellano, con domicilio eletto presso l’Avv. Laviensi Maria in

Roma Piazza della Libertà n. 20, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 34/15/11, depositata il 18 aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

– B.G., quale socio ed amministratore della società Imbiancature e Verniciature Edili B. Snc, cancellata dal registro delle imprese in data 9 marzo 2005, esponeva nel Modello Unico 2005, per i redditi del 2004, un credito Iva di Euro 1.718,00, di cui chiedeva il rimborso compilando il rigo RX1 IVA, omettendo, peraltro, di allegare il modello VR;

– l’Amministrazione finanziaria, sull’istanza di sollecito del contribuente del 30 gennaio 2007, negava il rimborso per il decorso del termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, diniego che veniva impugnato dal contribuente;

– l’impugnazione, accolta dal giudice di primo grado, era respinta dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, avverso la quale il contribuente propone per cassazione con quattro motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis; il secondo denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 e art. 2946 c.c.;

– il terzo motivo denuncia omessa pronuncia e il quarto omessa motivazione su un fatto controverso;

– i primi due motivi, logicamente connessi, vanno esaminati unitariamente: il contribuente deduce che ai fini del riconoscimento del diritto di rimborso è sufficiente l’esposizione nella dichiarazione del credito d’imposta, senza che, a differenza di quanto affermato dal giudice d’appello, rilievi l’omessa presentazione del modello VR, applicandosi dal momento della richiesta in dichiarazione il termine decennale di prescrizione, esclusa ogni decadenza D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 21;

– i motivi sono fondati, restando assorbiti il terzo ed il quarto;

– costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo il quale “In tema di IVA, l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso” (Cass. n. 4559 del 22/02/2017; Cass. n. 19115 del 28/09/2016; Cass. n. 20255 del 09/10/2015; Cass. n. 20678 del 01/10/2014; Cass. n. 15229 del 12/09/2012; Cass. n. 7684 del 16/05/2012; dovendosi considerare superati i più risalenti precedenti contrari di cui Cass. n. 18915 e 18920 del 16/09/2011);

– in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;

– le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate essendosi consolidato l’orientamento della giurisprudenza in epoca successiva al ricorso, mentre le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento a favore del contribuente delle spese di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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