Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29118 del 05/12/2017

Cassazione civile, sez. I, 05/12/2017, (ud. 20/09/2017, dep.05/12/2017),  n. 29118

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale per i minorenni di Firenze ha respinto la richiesta della sig.ra M.Y. – madre di A.M.R., nato a (OMISSIS) dal matrimonio della richiedente con il sig. A.L. – di ordinare il ritorno del predetto figlio minore in (OMISSIS), nella città di (OMISSIS), nella quale egli aveva risieduto dal 2009 sino al 17 luglio 2014, allorchè, partito per (OMISSIS) con il padre per trascorrervi, come di consueto, il periodo estivo, non era stato più riaccompagnato in Giappone;

il Tribunale ha accertato che il bambino all’epoca del mancato rientro doveva considerarsi residente ad (OMISSIS); che aveva vissuto con entrambi i genitori nella casa familiare di (OMISSIS) dalla nascita sino alla partenza per il (OMISSIS), ove aveva vissuto inizialmente con la sola madre – là trasferitasi per assistere i propri genitori – e poi, dal 2012, anche con il padre sino alla crisi del rapporto coniugale dei genitori nell’estate 2014; che aveva sempre conservato forti legami con la città di origine e la famiglia paterna, e in particolare con gli zii, grazie anche ai lunghi periodi trascorsi a Prato in estate; che aveva manifestato in modo netto, anche in sede di esame diretto nel corso del giudizio, il desiderio di rimanere a (OMISSIS) e il rifiuto di ritornare in (OMISSIS), ove doveva far fronte a gravi difficoltà di inserimento nell’ambiente, anzitutto scolastico, rispetto alle quali non si sentiva adeguatamente supportato dalla madre;

pur qualificando illegittima la sottrazione del minore da parte del padre, il Tribunale ha quindi ritenuto di non disporre il rimpatrio, in quanto “la “scelta” di dove dover vivere fatta dal minore pare immodificabile se non al costo di esporre ad un serio rischio il suo benessere ed equilibrio psico-fisico”;

la sig.ra M. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

il sig. A. si è difeso con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato per un motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’art. 13, secondo comma, della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 15 gennaio 1994, n. 64, si lamenta che il Tribunale per i minorenni abbia basato la propria decisione sulla sola opposizione al rientro in Giappone da parte del minore, omettendo di procedere ad un’apposita valutazione del grado di maturità e/o discernimento del medesimo, che all’epoca dei fatti non aveva neppure compiuto i 10 anni, e comunque senza garanzia che quanto dichiarato dal bambino fosse scevro da pressioni o influenze da parte del padre;

questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in tema di sottrazione internazionale di minori, il tribunale per i minorenni provvede all’audizione del minore, purchè capace di discernimento, traendo dal suo ascolto elementi – da ponderare alla luce dell’intera istruttoria del caso – ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (secondo quanto prevede l’art. 13, comma 1, lett. b), della citata Convenzione), fermo restando che alla opinione espressa dal minore, contraria al rimpatrio, può attribuirsi efficacia, non di causa esclusiva del rigetto dell’istanza, bensì di elemento corroborante il convincimento del giudice sulla sussistenza del pregiudizio psichico, quale causa autonoma e sufficiente di deroga al principio generale del rientro immediato; a tal fine, l’accertamento della capacità di discernimento del minore rientra nell’insindacabile giudizio del tribunale per i minorenni, senza che sussista l’obbligo per il giudice specializzato – istituzionalmente competente (…) a rendersi direttamente conto del grado di sviluppo intellettivo del minore – di disporre specifici mezzi di accertamento di tale capacità, come la consulenza tecnica d’ufficio, considerati anche i ritmi serrati in cui il procedimento è scandito, essendo la materia caratterizzata dall’urgenza di provvedere (Cass. 6081/2006);

il motivo di ricorso in esame non può pertanto trovare accoglimento, poichè il Tribunale per i minorenni di Firenze ha fatto applicazione, appunto, del comma 1, lett. b), della Convenzione, non del secondo comma del medesimo articolo, che consente di negare il rimpatrio sulla base del mero rifiuto del minore, e ha escluso, sulla base di specifico chiarimento fornito dal CTU, che il desiderio del bambino di rimanere in Italia derivasse da condizionamenti paterni;

con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione, osservando che il sig. A. non ha ottemperato all’onere di dimostrare l’esposizione a rischio del minore in caso di rientro in (OMISSIS) e il Tribunale si è limitato a valutare, quale circostanza integrante i gravi rischi di cui alla norma invocata, esclusivamente le dichiarazioni del piccolo R., e che non è sufficiente a giustificare il diniego di rimpatrio la semplice sofferenza morale per il distacco da uno dei genitori;

il motivo è infondato perchè il Tribunale per i minorenni ha, invece, accertato il rischio in questione sulla base non delle sole dichiarazioni del minore, bensì anche, come già accennato, di quanto riferito concordemente dai servizi sociali e dal consulente tecnico di ufficio; nè è esatto che abbia dato rilievo alla mera sofferenza morale del piccolo R. per il distacco dal padre, avendo invece sottolineato anzitutto le difficoltà di adattamento incontrate dal minore nell’ambiente giapponese, oltre che lo scarso sostegno dal medesimo avvertito da parte della madre e il legame con la famiglia paterna allargata (in particolare con gli zii) residente a (OMISSIS);

con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 16, 17 della richiamata Convenzione dell’Aja e dell’art. 112 c.p.c., si lamenta che il Tribunale per i minorenni abbia inteso provvedere, nell’interesse del minore, anche in materia di affidamento di quest’ultimo o di migliore collocazione del medesimo, mentre in base alla Convenzione l’interesse superiore del minore è quello di non essere illegittimamente spostato dal luogo ove è accudito di fatto;

il motivo è infondato perchè il Tribunale per i minorenni ha fatto applicazione proprio della richiamata Convenzione nella parte in cui prevede eccezioni all’obbligo di rimpatrio del minore, in particolare, come si è visto, l’eccezione contemplata dall’art. 13, comma 1, lett. b) per il caso in cui il rientro esponga il minore a gravi rischi per la sua salute fisica o psichica o comunque al rischio di trovarsi in una situazione intollerabile;

il ricorso principale va in conclusione respinto;

il ricorso incidentale condizionato resta conseguentemente assorbito;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA