Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29117 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. II, 18/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 18/12/2020), n.29117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22065/2019 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, PREFETTO ROMA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE, QUESTURA

ROMA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO TEMPORE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

20/06/2019;

adita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18, D.B. proponeva opposizione al Giudice di pace di Roma avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Roma, con contestuale ordine del Questore di Roma di lasciare il territorio nazionale.

All’udienza del 20 giugno 2019 nessuno compariva per il ricorrente. Il Giudice di pace, con provvedimento depositato il medesimo giorno, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.

2. Contro il provvedimento ricorre per cassazione D.B. (va precisato che la procura conferita al difensore è valida, dovendosi ritenere – a fronte del riferimento nel corpo dell’atto alla corretta data di deposito dell’ordinanza impugnata – che l’indicazione dell’11 agosto 2018 quale data della procura vada considerata quale mero errore materiale).

Gli intimati Ministero dell’interno, Prefettura di Roma U.T.G. e Questura di Roma non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si contesta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “falsa o erronea applicazione degli artt. 13 e 13-bis del Testo Unico immigrazione e dell’art. 127 c.p.p.”, per avere il Giudice di pace disposto la cancellazione della causa dal ruolo, avendo erroneamente ritenuto necessaria la partecipazione delle parti all’udienza in Camera di consiglio.

Il motivo (al di là dell’erroneo riferimento all’art. 127 c.p.p., essendo il procedimento, per quanto non specificamente disposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, regolato dal rito sommario di cognizione di cui al codice di procedura civile) è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1 e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere (da ultimo Cass. n. 6061/2019).

I medesimi principi devono trovare applicazione – seguendo quanto stabilito da questa Corte per l’opposizione al decreto di espulsione di straniero, proposta nelle forme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, nel testo modificato dalla L. n. 189 del 2002 (v. Cass. 27392/2006) – anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di espulsione, disciplinato, quanto al rito, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18.

2. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata al Giudice di pace di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, in data 25 giugno 20207, anzi, in sede di riconvocazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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