Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29116 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25755-2011 proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Gentile

Umberto, con domicilio eletto presso l’Avv. Carbone Paolo in Roma

via del Pozzetto n. 122, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 152/46/11, depositata il 23 marzo 2011, notificata l’8

luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Letta la memoria depositata dall’Avv. Umberto Gentile per il

contribuente.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– G.G. impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania in epigrafe, che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento per Iva, Irap e Irpef per l’anno 2005 per sanzioni, emesso nei confronti del contribuente quale amministratore di fatto della G.M.C. Srl a seguito di ricostruzione induttiva dei redditi per l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale;

– resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2639 c.c. e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.; artt. 3 e 24 Cost., nonchè dei principi generali dell’ordinamento in materia probatoria e processuale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

– il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito in legge dalla L. n. 326 del 2003, art. 1, in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

– il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. Omessa pronuncia ed omessa motivazione sull’impossibilità di trasfondere meri rilievi penali sollevati dalla G.d.F. nell’ambito di sanzioni amministrative;

– va preliminarmente esaminato, tenuto conto del principio della ragione più liquida, il terzo motivo nei limiti della denunciata violazione di legge di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 7, che è fondato, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze;

– nella vicenda in esame, relativa ad un accertamento per il 2005, operato su verifica della Guardia di Finanza del 2007, con avviso di accertamento notificato in data 17 settembre 2009, trova applicazione il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie introdotto dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7,comma 1, del, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, principio che si applica “anche quando la società sia gestita da un amministratore di fatto” (Cass. n. 25284 del 25/10/2017; Cass. n. 9122 del 23/04/2014);

– in accoglimento del ricorso la sentenza va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va accolto l’originario ricorso del contribuente;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate atteso il progressivo consolidarsi della giurisprudenza, mentre quelle di legittimità vanno liquidate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbite le restanti doglianze; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del contribuente, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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