Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29115 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 18/12/2020), n.29115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3837/2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, ROBERTO

ROMEI, e FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FANIZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1534/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/08/2016, R.G.N. 871/2014.

 

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Trani, con sentenza resa il 19.12.2013, ha respinto il ricorso – per carenza di prova in ordine al dedotto demansionamento – proposto da C.F., nei confronti di Telecom Italia S.p.A., diretto ad ottenere l’attribuzione di mansioni equivalenti a quelle effettivamente espletate sino al mese di febbraio del 2002; la dichiarazione di illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata dalla società con lettera del 32.12.2002 a causa del rifiuto del ricorrente di “svolgere attività demansionata”; il risarcimento del danno alla professionalità conseguente al demansionamento, aggravato dalla rapida obsolescenza ed evoluzione delle conoscenze tecniche nel settore di specializzazione e del danno relazionale di immagine, nell’ambito dell’ambiente di lavoro, subito dal mese di marzo 2002; nonchè la dichiarazione di illegittimità dell’adozione della procedura informatizzata FAS di controllo a distanza dell’attività lavorativa del medesimo, per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4, con il conseguente ordine alla società datrice della dismissione di tale procedura;

che la Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 1.8.2016, in parziale accoglimento del gravame interposto da C.F. avverso la pronunzia di prima istanza, ha ordinato alla società datrice di attribuire al lavoratore mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte sino al mese di marzo 2002, condannando la stessa a risarcire il danno cagionato all’appellante ed a corrispondere al medesimo, a tale titolo, un importo pari a 1/3 delle retribuzioni percepite dalla data del demansionamento, oltre accessori di legge, sino a quella della cessazione della condotta illegittima; ha, altresì, dichiarato la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al C. in data 3.12.2002, nonchè la illegittimità dell’adozione della procedura informatizzata FAS di controllo a distanza dell’attività lavorativa del dipendente;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia S.p.A. articolando cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria;

che C.F. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e si lamenta che la decisione assunta dalla Corte distrettuale avrebbe “completamente omesso di interpretare ed applicare l’art. 2103 c.c., alla luce del principio di “bilanciamento di interessi” previsto nei casi di ristrutturazione aziendale”, ritenendo che il C. avrebbe subito un demansionamento, in quanto presso il settore CLPS, al quale è stato addetto sino al mese di marzo del 2002, si occupava di interventi di manutenzione su apparati tecnologici avanzati e su clienti di rilevanti dimensioni, mentre presso il settore CLU si sarebbe occupato solo di attività manuali meno qualificanti; a parere della società datrice, dunque, la decisione dei giudici di appello sarebbe frutto di una “erronea interpretazione delle declaratorie contrattuali previste dalla contrattazione collettiva di settore”, in particolare del CCNL del 2000 e di quello del 1992, poichè, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, “le attività cui era stato preposto il C. sono sussumibili nelle previsioni contrattuali delineate dall’art. 23 del ccnl del 2000, ovvero nel 4 livello”; pertanto, la Corte di merito avrebbe errato nel “ritenere che il dedotto demansionamento sia stato la conseguenza della mera assegnazione da parte della Telecom del dipendente ad un settore diverso, in quanto ciò non ha comportato una misura inferiore di responsabilità”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione agli artt. 1218,1223 e 2043 c.c., per avere i giudici di secondo grado ammesso presunzioni semplici sul danno da demansionamento nonostante esse non fossero nè precise, nè gravi, omettendo del tutto di considerare che il risarcimento del danno deve essere perentoriamente provato; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., “perchè la sentenza ha pronunciato oltre i limiti della domanda nella parte in cui ha liquidato il danno da demansionamento fino alla data di cessazione della condotta illegittima anzichè sino alla data di iscrizione del ricorso introduttivo del giudizio”; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1460 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto illegittima la sanzione disciplinare conservativa comminata al C., considerandola, sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione dell’eccezione di inadempimento, “del tutto ingiustificata, innanzitutto e in via decisiva perchè il ricorrente, non avendo nella fase transitoria della ristrutturazione elementi necessari, non poteva attendere all’attività richiestagli, così come avveniva anche per gli altri suoi colleghi di lavoro di provenienza CLPS che si vedevano costretti a rifiutare regolarmente tali lavori, senza peraltro reazioni disciplinari da parte della società…. Appare allora pertinente il richiamo all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (ex multis Cass., 12 luglio 2002, n. 10187)…”; 5) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 4, per non avere i giudici di seconda istanza considerato che il sistema FAS, alla data della pronunzia della Corte di Appello, era stato oggetto di un accordo sindacale della L. n. 300 del 1970, ex art. 4 e non consentiva a Telecom il libero controllo della prestazione lavorativa, ed altresì, che tale sistema, sin dalla sua installazione, si limitava a registrare i dati lavorativi che i tecnici dichiaravano nel corso delle loro attività manutentive, senza alcun controllo e registrazione automatici del sistema;

che il primo motivo non è fondato; con esso, all’evidenza, si censura, nella sostanza, il fatto che i giudici di seconda istanza avrebbero omesso il procedimento logico-giuridico c.d. trifasico, ritenuto necessario, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, per il corretto inquadramento del lavoratore; non avrebbero, cioè, accertato quali attività lavorative svolgesse in concreto il dipendente, non avrebbero proceduto all’individuazione delle qualifiche previste dai CCNL di categoria applicabili alla fattispecie ed infine, non avrebbero operato il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali individuate nella seconda;

che questo Collegio osserva, al riguardo, che la Corte di Appello, attraverso un percorso motivazionale condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado ed uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17163/2016): l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto; l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette fasi (v., in particolare, le pagg. 6-8 della sentenza impugnata);

che, sulla scorta, quindi, degli elementi delibatori emersi e della corretta interpretazione delle declaratorie contrattuali, la Corte di Appello ha preso atto del fatto che il dipendente, “dapprima destinato a mansioni specialistiche rivolte a clienti di rilevanti dimensioni, che presupponevano l’utilizzo di specifici strumenti di lavoro ed il coordinamento di persone addette a qualifiche inferiori, è stato successivamente assegnato, in termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale, a mansioni esecutive di mero intervento e successiva manutenzione su impianti di utenti privati, prive di qualsivoglia complessità e normalmente espletate da personale operaio appartenente a qualifiche inferiori…”. Inoltre, i giudici di seconda istanza hanno sottolineato che il C. è inserito nel livello 4 del CCNL del 2000, con il profilo di “Tecnico specialista”, che, sulla base del precedente CCNL del 1992 corrispondeva alla figura impiegatizia del “Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi”, nell’ambito dell’Organizzazione Territoriale Business, da cui la denominazione di “Tecnici ex PS” (“tale è il lavoratore al quale sono affidati nel settore tecnico dei Prodotti Sistemi interventi richiedenti una particolare valutazione concettuale”, con “cognizioni teoriche di rilievo”, con “conoscenze e capacità di utilizzo, adeguate al livello di appartenenza, del linguaggio uomo-macchina e dei manuali di operatore, disimpegnando compiti di coordinamento operativo di altro personale anche sotto il profilo antinfortunistico”: declaratoria del CCNL 1992″);

che, all’esito di tale disamina, il Collegio di merito ha motivatamente ritenuto delibato che la società datrice, pur riconoscendo al dipendente ancora il livello 4, ne ha, però, rideterminato in peius le mansioni e, in sostanza, “ne ha confuso il profilo professionale, qualificandolo come “tecnico addetto ad attività di intervento”, figura professionale operaia e non impiegatizia, che nell’attuale CCNL del 2000 risulta coincidente con la figura dell'”addetto ad interventi tecnici” di cui al livello 3, appunto inferiore a quello in cui” formalmente l’ I. risulta inquadrato (il livello 4, appunto); con ciò, di fatto, dequalificandolo e mortificandone la professionalità, senza che, peraltro, la parte datoriale abbia addotto alcuna operazione di bilanciamento tra il diritto del lavoratore al mantenimento delle proprie mansioni e quello del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente (arg., pure, da Cass. nn. 11395/2015; 5285/2007);

che il secondo motivo non è fondato; ed invero, per quanto attiene al pregiudizio alla professionalità derivato al lavoratore a seguito del demansionamento subito, i giudici di seconda istanza sono pervenuti alla decisione, uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali, in tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale e biologico non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5237/2011). Pacificamente, infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest’ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene perchè possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso. Al riguardo, il Giudice delle leggi ha chiarito, già da epoca non recente (v. sent. n. 372/1994), che neppure il danno biologico è presunto, perchè se la prova della lesione costituisce anche la prova dell’esistenza del danno, occorre tuttavia la prova ulteriore dell’esistenza dell’entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato. Nello stesso senso, questa Corte ha sottolineato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (v., ex multis, Cass. nn. 5590/2016; 691/2012). Grava, quindi, sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonchè il relativo nesso causale con l’inadempimento del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. nn. 2886/2014; 11527/2013; 14158/2011; 29832/2008);

che, facendo corretta applicazione dei principi enunciati, i giudici di appello hanno motivatamente accolto le pretese del lavoratore, ritenendo correttamente che quest’ultimo, al fine della liquidazione del danno professionale, non si fosse limitato a fornire la prova della dequalificazione, ma avesse fornito adeguati elementi delibatori a sostegno del lamentato pregiudizio professionale che, da quella dequalificazione, era causalmente derivato (v., in particolare, le pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata);

che il terzo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, in primo luogo, deduce, per la prima volta in questa sede, fatti nuovi, asserendo che “il C., già da settembre 2003, pur restando impiegato in attività tecniche, è stato assegnato a lavorazioni di maggiore valore professionale, quali interventi su sistemi ADSL, e di prodotti dell’Azienda di notevole complessità tecnologica”: mansioni, tutte, circa le quali la società ricorrente, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c. comma 1, n. 6, non ha prodotto documentazione a sostegno del fatto che si trattasse di questioni portate all’evidenza nei gradi di merito; inoltre, la pronunzia oggetto del presente giudizio deve considerarsi del tutto in linea con gli arresti giurisprudenziali di legittimità, alla stregua dei quali “Nel rito del lavoro, una volta proposta una domanda risarcitoria ex art. 414 c.p.c., la richiesta del risarcimento degli ulteriori danni maturati nel corso del processo e di una somma maggiore rispetto a quella inizialmente indicata in relazione ad un più ampio periodo temporale, maturato nel corso dello svolgimento del giudizio, non comporta alcuna immutazione dei fatti posto a fondamento della domanda, non introducendo alcun nuovo tema di indagine sul quale la controparte non abbia potuto svolgere le proprie difese…, versandosi in tema di conseguenze risarcitorie dipendenti dall’unico fatto dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e maturate in corso di causa, e non già di eventi provocati da circostanze diverse successive alla proposizione della domanda e sulle quali sarebbe necessaria una ulteriore indagine in punto di fatto” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17101/2009; v., pure, Cass. n. 23949/2013);

che il quarto motivo non è fondato, in quanto i giudici di seconda istanza, con un iter motivazionale del tutto corretto dal punto di vista logico-giuridico, fondato sull’esito dell’istruttoria espletata, non hanno ravvisato alcuna violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 2104 e 2105 c.c. a carico del prestatore d’opera, in considerazione del fatto che la condotta del C. non può considerarsi violativa del prescritto obbligo di fedeltà, poichè non è stata posta in essere con modalità tali da mettere in dubbio la correttezza dell’adempimento da parte del dipendente (cfr., tra le molte, Cass. n. 25044/2015), il quale, “non avendo nella fase transitoria della ristrutturazione elementi necessari, non poteva attendere all’attività richiestagli”. E, pertanto, correttamente, i giudici di secondo grado hanno reputato che “la connotazione plurioffensiva della condotta del datore di lavoro” fosse “idonea ad incidere sulla posizione individuale del ricorrente e che, dunque, nella fattispecie, dovesse essere applicato il principio “inadimplenti non est adimplendum”, ai sensi dell’art. 1460 c.c. (v., ex plurimis, Cass. nn. 4502/2016; 2800/2008);

che il quinto motivo non è meritevole di accoglimento, poichè, anche relativamente a tale profilo, la Corte di merito ha deciso in conformità con l’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui, “Ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, è necessario che il controllo riguardi, direttamente o indirettamente, l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dall’ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti”, come nel caso di specie, “ad accertare condotte illecite del lavoratore (c.d. controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell’accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate” (v., ex multis, Cass. nn. 10062/2002; 4746/2002). Inoltre, va osservato, con riferimento al dedotto difetto di interesse, che la società non aveva mai eccepito nei gradi di merito – nè ha allegato (in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in questa sede, alcun atto dal quale potesse evincersi il contrario – la sussistenza di un accordo sindacale che autorizzasse il sistema FAS;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA