Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29115 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22749-2011 proposto da:

A & G Bontempi Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto

Marchegiani e Claudio Lucisano, con domicilio eletto presso

quest’ultimo in Roma via Crescenzio n. 91, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 156/22/10, depositata il 6 luglio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

Che:

– A & G Bontempi Spa impugna per cassazione, con tre motivi, la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto, per quanto qui rileva, legittimo l’accertamento, per l’anno 2003 per Iva, Irap e Irpef, in ordine alla deduzione di costi per omaggi a clienti, ritenuti di valore superiore a Euro 25,82, nonchè sul disconoscimento di ammortamenti per il costo delle cucine esposte in fiera, qualificate dal contribuente come beni strumentali;

– resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione del giudicato di cui alla sentenza della CTR del 14 marzo 2011 n. 197/01/2011 in ordine sia all’ammortamento dei costi delle cucine, sia alla deducibilità degli omaggi ai clienti;

– il motivo è infondato;

– la richiamata decisione della CTR, riferita all’anno d’imposta 2003, ha avuto ad oggetto, come emerge dall’esame della stessa (necessario ed ammissibile in relazione alla natura dell’eccezione ed attesa la formale certificazione della cancelleria secondo cui la pronuncia non è soggetta ad impugnazione), le medesime questioni giuridiche, ossia l’ammortamento dei costi delle cucine usate nelle esposizioni delle fiere e la deducibilità degli omaggi ai clienti, ma nulla porta a ritenere che abbiano avuto ad oggetto il “medesimo rapporto giuridico”, in alcun modo illustrato dalla decisione in questione, non oggetto di esplicita statuizione, nè, in ogni caso, puntualmente allegato (al di là di un generico riferimento) dallo stesso ricorrente;

– nè è in alcun modo dedotto che i beni oggetto della ripresa delle distinte annualità siano gli stessi, neppure, a tal fine, essendo stata riprodotta la documentazione utile a tale verifica;

– nè, infine, può identificarsi “l’unico fatto generatore” nella circostanza che i rilievi sono scaturiti dalla medesima verifica, che costituisce, in realtà, solo l’occasione per le singole riprese;

– la stessa decisione richiamata, del resto, espressamente precisa, quanto all’ammortizzamento delle cucine, che “i beni stessi ritirati dalla esposizione presso un rivenditore, di solito hanno delle misure adatte per quell’ambiente, possono avere subito dei danni e pertanto non sono idonei per successive vendite” sicchè postula, in realtà, un accertamento di fatto sui singoli beni;

– si tratta, in tutta evidenza, dunque, di una valutazione che resta ancorata alle caratteristiche in concreto esistenti per i singoli beni, che non hanno, neppure tendenzialmente, carattere di permanenza negli anni e di durevolezza, sicchè è escluso ogni valore condizionante inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie tributaria in esame;

– ne deriva che la valutazione operata sui beni posti in esposizione per una determinata annualità d’imposta non può automaticamente, estendersi ai beni che vengano messi in esposizione in una diversa annualità, restando comunque necessario uno specifico e puntuale apprezzamento, da articolare in relazione al soddisfacimento dell’onere della prova, nella specie incombente sul contribuente;

– le medesime considerazioni trovano applicazione – e a maggior ragione – con riguardo agli omaggi ai clienti, che presuppongono una specifica disamina, come del resto in concreto operato dai singoli giudici in relazione alle rispettive fatture in atti;

– il secondo motivo denuncia contraddittoria, insufficiente ed illogica motivazione avuto riguardo alla ritenuta fondatezza dei rilievi con riguardo sia alle cucine che agli omaggi;

– il motivo è inammissibile, e per più di una ragione;

– il motivo, in primo luogo, è carente per autosufficienza, invocando la diversità dei contenuti delle fatture rispetto a quanto affermato dalla CTR ovvero l’errata lettura delle stesse da parte del giudice d’appello, senza, tuttavia riprodurre in alcun modo la documentazione asseritamente a fondamento della censura;

– la censura, inoltre, mira, in realtà ad una rilettura degli accertamenti operati dal giudice di merito atteso che, da un lato, si contesta la valutazione delle prove, riprendendo che “nel documento stia scritta una cosa e nella motivazione si dice che ne stia scritta un’altra”, e, dall’altro, nel riproporre la tesi secondo cui i beni esposti non sono idonei alla successiva commercializzazione, trascura che tale affermazione postula comunque un accertamento in concreto e il soddisfacimento di un onere probatorio che incombe sullo stesso contribuente;

– il terzo mezzo denuncia violazione dell’art. 74 (ora 108) tuir per aver la CTR, ritenendo la legittimità della ripresa per gli omaggi, considerato non i singoli beni delle fatture, asseritamente di valore unitario inferiore a Euro 25,82, ma le fatture nel loro complesso e di ammontare superiore;

– il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza attesa – come già rilevato – l’omessa riproduzione di qualsiasi utile documentazione;

– il ricorso va respinto con aggravio di spese, liquidate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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