Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29113 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5967-2011 proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SGE Syscom Spa, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco

Gaffuri, Alberto Maria Gaffuri e Gabriele Pafundi, con domicilio

eletto presso quest’ultimo, in Roma viale Giulio Cesare n. 14,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 5/27/10, depositata il 15 gennaio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con sette motivi, la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia in epigrafe, che, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il diniego, e dovuto il rimborso di un credito Iva, in relazione alle spese sostenute per gli automezzi utilizzati dai dipendenti della contribuente nello svolgimento dell’attività lavorativa;

– resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente; il secondo motivo denuncia, in subordine, motivazione insufficiente;

– i motivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, sono il primo infondato ed il secondo inammissibile;

– vanno disattese, peraltro, le eccezioni di inammissibilità avendo la ricorrente adeguatamente rappresentato, nella parte in fatto del ricorso, le ragioni di doglianza fatte valere con l’appello e non sussistendo contraddittorietà attesa la deduzione delle doglianze in via graduata;

– la motivazione non può ritenersi apparente poichè la sentenza impugnata ha motivato per relationem alla sentenza di primo grado, riproducendone, con una adeguata ed evidentemente ragionata sintesi, le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione favorevole al contribuente, per poi fare esplicito ed analitico riferimento ai motivi di gravame e alle eccezioni formulate dalle parti; da qui ha quindi motivato affermando “esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritenute fondate le eccezioni sollevate dal ricorrente, verificata altresì la idoneità degli atti depositati nelle Commissioni, regolarmente firmati dai rappresentanti legali del ricorrente, nonchè dai difensori; considerata la sentenza emessa dai giudici di prime cure, ampiamente articolata e motivata, non meritevole di censura alcuna, ritiene che la stessa debba essere confermata”;

– il giudice regionale ha in tal modo espresso, sia pur in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sicchè il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulta appagante e corretto;

– il secondo motivo è poi inammissibile non essendosi la censura in alcun modo appuntata sulla motivazione della sentenza di primo grado, che, per quanto detto, costituisce parte integrante del percorso logico e motivazionale di quella d’appello;

– il terzo motivo denuncia omessa pronuncia in ordine all’eccezione di decadenza dal diritto di rimborso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21;

– il motivo è infondato: la CTR ha esplicitamente pronunziato affermando non esser la sentenza “meritevole di censura alcuna”;

– il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, essendo stata presentata l’istanza di rimborso per tutte le annualità in questione (dal 2002 al 2005) in data 10 marzo 2006;

– il quinto motivo denuncia omessa pronuncia in ordine all’eccepita violazione del D.L. n. 258 del 2006, art. 1,sull’indebito arricchimento conseguente al rimborso Iva;

– il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 19 bis.1, D.L. n. 258 del 2006, art. 1, convertito in L. n. 278 del 2006 per aver la CTR riconosciuto il diritto a detrazione pur in assenza dell’allegazione della prescritta documentazione idonea attestante l’utilizzazione in concreto dei mezzi;

– il quarto ed il sesto motivo, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono fondati nei limiti che seguono, restando assorbito il quinto motivo e, correlativamente, le eccepite inammissibilità;

– il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, nel testo vigente sino all’11 agosto 2006, stabiliva: “in deroga alle disposizioni di cui all’art. 19:… e) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nel D.L. 50 aprile 1992, n. 285, art. 54, lettere a) e c.), del, non compresi nell’allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui all’art. 16, comma 3 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa a detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio”;

– la Corte di Giustizia, interpellata sulla compatibilità comunitaria dell’art. 19 bis.1 cit. limitativo del diritto di detrazione, con la sentenza (14 settembre 2006, in C-228/05, Stradasfalti) ha stabilito che i limiti posti dalla legislazione italiana alla detrazione Iva per le autovetture erano contrari alle disposizioni del diritto comunitario; pertanto, i contribuenti ai quali la normativa italiana non aveva consentito di detrarre l’iva assolta sull’acquisto di autovetture e le relative spese di impiego avrebbero potuto recuperare tale imposta conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 17 della sesta direttiva comunitaria (“nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta”) a partire dal 15 settembre 2006 anche per le annualità pregresse;

– con il D.L. 15 settembre 2006, n. 258, emanato all’indomani della predetta sentenza, è stato vietato ai contribuenti di portare in detrazione secondo le ordinarie regole l’Iva pagata dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006 e con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007 sono state individuate due procedure alternative per il recupero dell’imposta: una basata sulla determinazione forfetaria del rimborso, da chiedere attraverso l’utilizzo di un apposito modello approvato con il successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 22 febbraio 2007, da inviare telematicamente entro il 22 ottobre 2007, e l’altra sulla determinazione analitica degli importi da chiedere in restituzione; i contribuenti che non avevano inteso aderire al rimborso nella percentuale forfetaria stabilita dall’Agenzia, ovvero che per un motivo qualsiasi non avevano presentato istanza entro il 22 ottobre 2007, avevano la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, da presentarsi entro il 15 novembre 2008 (due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 258 del 2006);

– ne deriva che gli effetti della sentenza resa dalla Corte di Giustizia sono stati immediati per tutti gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006, mentre, per quelli precedenti il decreto legge, è stata recuperata a favore dei contribuenti, pregiudicati dalla norma dichiarata incompatibile con la norma comunitaria, la detraibilità dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi inerenti all’esercizio dell’impresa a partire “dall’1 gennaio 2003 e fino al 13 settembre 2006” (v. sul punto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007, emanato in attuazione del D.L. n. 258, art. 1 cit.);

– questa Corte, peraltro, ha chiarito che tale disciplina non interferisce coi giudizi in corso su istanze di rimborso avanzate e disattese prima della sentenza comunitaria del 2006 (Cass. n. 11943 del 2012): la circostanza che sia la richiesta di rimborso Iva sia il ricorso al giudice tributario siano stati presentati anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 258 del 2006, porta ad escludere l’applicabilità della normativa sopravvenuta riguardo alle formalità prescritte per l’ammissibilità della domanda;

– la normativa sopravvenuta, per evidente coerenza logica e costituzionale, è peraltro applicabile ai giudizi pendenti alla data del 14 settembre 2006 – come quello in esame – unicamente laddove essa è diretta a considerare, per gli acquisti effettuati dall’1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006, in ogni caso ampliati i termini di decadenza per la presentazione dell’istanza, ossia estesi sino alla scadenza del biennio dal 15 novembre 2006, come precisato nel provvedimento direttoriale, ovvero, in base a una diversa tesi, dal 23 febbraio 2007 data di pubblicazione in G.U. del provvedimento direttoriale che fissa alcuni contenuti dell’istanza (così Cass. n.5176 del 2016; Cass. n. 8373, n. 14789 e n. 14790 del 2015; v. anche Cass. n. 27185 e n. 23552 del 2014; da ultimo v. Cass. n. 4150 del 2018);

– orbene, nella vicenda in esame, solo una delle annualità in considerazione – il 2002 – si colloca al di fuori dell’ambito del recupero generalizzato ed essendo intervenuta l’istanza di rimborso solo in data 10 marzo 2006, il contribuente è incorso in decadenza ex art. 21 cit.

– va infatti ricordato, sul punto, che costituisce ius receptum il principio secondo cui, i tributi dichiarati in contrasto con il diritto comunitario sono equiparati ai tributi pagati in base a norma dichiarata incostituzionale, che è eliminata con effetto retroattivo dall’ordinamento con la conseguenza che i pagamenti assumono ex post la qualifica di pagamenti non dovuti, con il limite per cui il rimborso non è dovuto quando il pagamento si collega a un rapporto esaurito (intendendosi con tale espressione anche il caso in cui sia scaduto il termine per chiedere il rimborso, che decorre in questo caso dal pagamento: Sez. U, n. 13676 del 2016; recentemente Cass. n. 16763 del 2017; Cass. n. 4150 del 2018);

– ne deriva che i motivi vanno accolti quanto alla richiesta di rimborso per il 2002, rigettati per le altre annualità;

– il settimo motivo, infine, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per aver la sentenza affermato il diritto di rimborso senza considerare se fosse stata dimostrata o meno l’inerenza con l’attività d’impresa;

– il motivo, esclusa l’eccepita inammissibilità per le ragioni già evidenziate, è infondato, risultando tale valutazione – in alcun modo censurata – dalla parte motiva della sentenza di primo grado, parte integrante della sentenza impugnata per quanto sopra evidenziato;

– vanno dunque accolti, limitatamente alla richiesta di rimborso per l’anno 2002, i motivi quarto e sesto, assorbito il quinto, del ricorso, che, per il resto, va rigettato; la sentenza va, sul punto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va respinto, negli stessi limiti, l’originario ricorso del contribuente;

– la novità della soluzione giurisprudenziale rispetto all’epoca della proposizione del ricorso e l’avvenuto intervento della Corte di Giustizia nelle more del giudizio, inducono a compensare le spese del giudizio per ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto e il sesto motivo di ricorso limitatamente all’istanza di rimborso per l’anno 2002; dichiara assorbito il quinto, rigetta il primo, il terzo ed il settimo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla richiesta di rimborso per il 2002. Compensa le spese del giudizio per ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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