Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29112 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 6137/2011 proposto da:

D.R. & C. S.R.L. (già D.R. & C. s.n.c.

sino al 30.11.2006) in persona del legale rappresentante

R.M., che agisce in proprio e nella qualità, R.G.,

R.E. e N.I. in qualità di soci della D.R.

& C. s.r.l., rappresentati e difesi, anche disgiuntamente,

giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Augusto

Fantozzi e Francesco Giuliani, elettivamente domiciliati presso il

loro studio, sito in Roma alla via Sicilia n. 66;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/32/2010 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 2 luglio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 giugno 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO

Che:

la D.R. & C. s.r.l. e i soci R.E., R.G., N.I. e R.M. impugnavano, con distinti ricorsi, un avviso d’accertamento per l’anno 2003 con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato l’illegittimo utilizzo del regime Iva del margine con riferimento alla cessione di talune autovetture per un monte imponibile pari a Euro 1.248.095,00, in quanto indebitamente assoggettate dalla società a tale regime in luogo dell’ordinario regime Iva, recuperando a tassazione una maggiore Iva pari a Euro 249.619,00 e irrogando sanzioni per Euro 312.023,75;

che la Commissione tributaria provinciale di Varese, con sentenza n. 129/01/08 del 29 settembre 2008, riuniti i ricorsi, li rigettava, confermando l’avviso di accertamento e compensando le spese di lite;

che la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, compensando le spese;

che la D.R. & C. s.r.l. e i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e ss. e del D.L. n. 331 del 1993, art. 38, comma 4, evidenziando l’illegittimità della sentenza d’appello laddove i giudici hanno ritenuto non applicabile nel caso in giudizio il c.d. “regime Iva del margine” seppure in presenza dei requisiti previsti dalla legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo quanto dedotto, la Commissione regionale, nel ritenere inapplicabile il regime del margine, in assenza di una compiuta ricostruzione e di un’attenta disamina della complessa disciplina di riferimento, nonchè delle prove offerte in giudizio dalla contribuente a fronte della radicale inesistenza di materiale probatorio prodotto dal fisco, è incorsa nella violazione della normativa di settore. I ricorrenti evidenziano che i giudici, senza considerare il comportamento ispirato alla buona fede tenuto dalla società, che si è premurata nei limiti delle proprie possibilità di sincerarsi della corretta pregressa applicazione del regime in questione, confidando anche nelle dichiarazioni rese dei cedenti in fattura, hanno arbitrariamente – e illegittimamente – ritenuto accertata la circostanza che la società avesse acquistato da soggetti non idonei. La Commissione regionale avrebbe in tal modo arbitrariamente configurato un inesistente obbligo di “accertamento” della correttezza del comportamento del cedente in capo al cessionario. Si eccepisce altresì che la maggior parte degli acquisti risultavano effettuati da soggetti proprietari e intestatari di beni e, segnatamente, da società di autonoleggio. Tale precisazione, irrilevante ai fini dell’applicazione del regime in parola, è peraltro inidonea a configurare la violazione della normativa del margine, come invece sostengono i giudici di appello. Si censura, inoltre, l’affermazione secondo cui “l’eventuale indicazione in fattura da parte dei fornitori della circostanza che l’operazione beneficiava del c.d. regime del margine non rivestiva alcuna rilevanza”, in quanto manifestamente contraria alla lettura e all’interpretazione sistematica della normativa di riferimento;

che con il secondo motivo si prospetta l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio con riferimento all’obbligo della società di attivarsi allo scopo di verificare la correttezza dei dati indicati in fattura dal cedente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). I ricorrenti deducono che la Commissione tributaria regionale, con poche e generiche asserzioni, senza preoccuparsi di analizzare la normativa di settore, ritenendo provata la tesi erariale, ha liquidato la questione in dieci righe, senza dare sufficiente contezza delle ragioni per le quali un simile – e non codificato – “obbligo” potesse e dovesse incombere sulla contribuente e fosse l’elemento determinante ai fini della composizione del caso in giudizio;

che con il terzo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), censurando la decisione impugnata in merito alla disciplina dell’onere della prova, avendo la Commissione regionale ritenuto legittima la pretesa dell’Amministrazione in palese assenza di un adeguato impianto probatorio e ribaltando sulla contribuente l’onere medesimo;

che i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati;

che in tema di Iva, il regime del margine – previsto dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36, conv. con modif. con L. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi;

che qualora l’Amministrazione contesti, in base a elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto (Cass. 11 maggio 2018, n. 11437; Cass. 16 febbraio 2018, n. 3819; Cass., Sez. U., 12 settembre 2017, n. 21105);

che, con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’Iva sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’Amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole (Cass., Sez. U, n. 21105 del 2017);

che, nel caso di specie, la qualità di soggetto passivo Iva dei fornitori che avevano ceduto gli autoveicoli usati alla D.R. & C. s.n.c. (soggetti proprietari e intestatari dei beni, venditori di autovetture oppure società di noleggio) impedisce l’applicazione del regime invocato a prescindere dallo stato soggettivo del cessionario;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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