Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2911 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 10/02/2010), n.2911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Eugenia – Consigliere –

Dott. MARIGLIANI Eugenia – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5434-2007 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. C.

CORDARA 36, presso lo studio dell’avvocato MENNELLA MONICA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 965/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 27/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MENNELLA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/12/2005 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dal contribuente sig. S. S. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, di parziale accoglimento dell’opposizione spiegata in relazione ad avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio delle entrate di Formia a titolo di IRPEF per gli anni d’imposta dal 1995 al 1997.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Già chiamata all’udienza in camera di consiglio del 19/11/2008, la causa è stata rimessa alla p.u., per ritenuta insussistenza dei requisiti ex art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35.

Si duole che il giudice dell’appello, a fronte di “articolate e precise doglianze formulate in sede di appello”, si sia limitato “a motivare il rigetto” con una “decisione per relationem”, facendo cioè meramente richiamo alla “sentenza di 1 grado giustificando tale condivisione con il fatto di non poter ignorare quanto concordato dalla parte in sede I.V.A.”. A tale stregua omettendo invero di esaminare tutte le domande e i motivi di appello.

Il motivo è fondato.

Risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la motivazione per relationem della sentenza pronunziata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicchè deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483).

Orbene, laddove nell’impugnata sentenza risulta affermato “Il Collegio ritiene di condividere l’operato dei Primi Giudici in quanto non può ignorare quanto concordato dalla parte in sede I.V.A.. Le doglianze del contribuente pertanto per quanto concerne l’accertamento operato sono destituite di fondamento e vanno respinte. La Commissione ritiene di condividere l’operato dei Primi Giudici per cui la Decisione e la Motivazione di 1 Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l’Appello va respinto”, emerge evidente che il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima, assorbito il secondo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), dolendosi che il giudice dell’appello non si sia pronunziato sulla già in primo grado eccepita mancanza “nel caso di specie dei presupposti stabiliti dal legislatore per l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d)”, atteso che “nessun passo” del “PVC della GdF del 26/02/1998 … riporta alcuna irregolarità contabile” s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che facendo del suindicato principio applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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