Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2911 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2911 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: NOCERA ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24371/2012 R.G. proposto da
I.T.A. s.r.l. Impianti Turistici, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del
ricorso, dagli avv.ti Carlo Nunziante Cesaro e Giuseppe Gorga, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Oreste Cantillo,
in Roma, via Lungotevere dei Mellini n. 17

ricorrente

contro
Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Salerno, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 290/05/11 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, depositata
il 12/07/2011, non notificata.

Data pubblicazione: 07/02/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/07/2017
dal dott. Andrea Nocera, Magistrato addetto al Massimario,
applicato alla Sezione Tributaria.
FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 12/07/2011, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno
ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza

proposto dallo stesso avverso l’avviso di classamento n.
SA0021846 emesso dall’Agenzia del Territorio – Direzione
provinciale di Salerno), compensando le spese del giudizio.
Con l’avviso di classamento l’Ufficio ha rettificato la rendita
catastale di un fabbricato ad uso alberghiero, oggetto di variazione
catastale a mezzo DOCFA a seguito di lavori di ampliamento e
ristrutturazione, con maggiorazione della rendita catastale indicata,
determinata con il metodo della stima diretta, sulla base della
somma del costo di costruzione maggiorato del valore dell’area di
sedime, dei costi non contemplati e della percentuale del profitto
imprenditoriale.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale, la
società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi di doglianza.

L’Agenzia del Territorio resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha dedotto
la violazione degli articoli 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, 7 della
legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando il vizio di motivazione
dell’avviso di accertamento, la cui parte motiva era stata oggetto di
integrazione, se non novazione, nel corso del giudizio di merito
innanzi alla CTP. Rilevava che, per effetto della integrazione della
motivazione dell’avviso, introdotta con le controdeduzioni, erano
stati allegati criteri diversi da quelli originari e, nella specie,
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della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sul ricorso

indicato un diverso indice per il calcolo della voce del profitto
imprenditoriale (ridotto al 20%), introdotta la nuova voce degli
“interessi passivi” ed equiparata la struttura alberghiera alla
tipologia della categoria A/2, classe 10, in ragione della natura del
bene e delle dotazioni delle aree.
1.2. Il motivo è infondato.

La CTR ha, infatti, escluso che il

procedimento estimativo indicato dall’Agenzia del Territorio nelle

integrativa o modificativa dei criteri di determinazione della rendita
per gli immobili, quale quello in esame, di categoria D, ma fosse, di
contro, da ritenersi una mera metodologia di verifica della validità e
correttezza della stima del valore dell’intero compendio, condotta
con il criterio della stima diretta secondo i parametri del d.P.R. n.
1142 del 1949, attesa la identità del risultato derivante dai due
diversi procedimenti di calcolo estimativo.
L’applicazione del suddetto criterio della stima diretta, da ritenersi
correttamente applicato in relazione alla speciale tipologia del
fabbricato, rende ininfluenti le indicazioni integrative fornite
dall’Agenzia, peraltro al solo scopo di convalidare la correttezza del
calcolo della rendita catastale attribuita (in ordine alla applicazione
del suddetto criterio della stima diretta per gli edifici con
destinazione alberghiera e sulla motivazione dell’atto di
accertamento nel procedimento “partecipato” a seguito di Docfa,
cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16824 del 21/07/2006; più di recente, in
termini analoghi, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5404 del 04/04/2012;
Sentenza n. 14297 del 16/06/2016).
La questione posta non coglie, dunque, la ratio della decisione
impugnata, in quanto attribuisce un effetto integrativo e “novativo”
al diverso criterio di calcolo offerto dalla Agenzia in sede di giudizio,
in realtà insussistente.
La CTR ha accertato che la motivazione dell’avviso di classamento
appariva corretta nell’applicazione del metodo della stima diretta e
dei criteri di valutazione applicati e non ha inciso sulla possibilità
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controdeduzioni depositate in primo grado avesse natura

per la contribuente di comprendere con assoluta chiarezza il
presupposto di fatto e le ragioni giuridiche dell’atto. Né il giudice di
merito ha riconosciuto la pretesa portata integrativa della
motivazione dell’atto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente ha
dedotto la violazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 241 del
1990, 4, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2000, 10, della legge n.

vizio di legittimità dell’atto di rettifica del classamento perché
mancante della firma del Dirigente dell’Ufficio – legale
rappresentante, in quanti l’atto risulta firmato dal solo responsabile
del procedimento.
2.2. Il

motivo è infondato.

La CTR ha, infatti, sul punto

evidenziato che “la firma del responsabile del procedimento in
luogo di quella del dirigente non inficia l’atto di accertamento
perché, di norma, i regolamenti delle Amm. Pubbliche prevedono
che la firma degli atti sia delegata ai funzionari di settore”, essendo
richiesto che l’atto, “al di là degli aspetti formali, sia
inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare el
potere di emetterlo”, riferibilità che nel caso di specie ha ritenuto
fuori dubbio.
Sul punto, si osserva che, secondo l’orientamento consolidato di
questa Corte, “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42
del d.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo
dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui
delegato. In caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria è
tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, sebbene non
necessariamente dal primo grado, visto che si tratta di un atto che
non attiene alla legittimazione processuale, avendo l’avviso di
accertamento natura sostanziale e non processuale” (da ultimo,
Sez. 5, Sentenza n. 12781 del 21/06/2016; in senso conforme, n.
18758 del 2014 e n. 14942 del 2013).

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212 del 2000, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando il

Tale onere risulta assolto dalla controricorrente Agenzia che ha
rilevato che il potere di delega è stato legittimamente esercitato ai
sensi dell’art. 5 della legge n. 241 del 1990, come modificato nella
rubrica dall’art. 21 della legge n. 15 del 2005, dal Dirigente della
unità organizzativa (nella specie, la Direzione provinciale
dell’Agenzia del Territorio) che ha assegnato al dipendente,
individuato come Responsabile del servizio (Settore Gestione

adempimento e della eventuale adozione del provvedimento finale,
ivi compresa la sottoscrizione dell’atto di notifica. L’atto così
individuato, “risalente al lontano anno 2005”, reca, dunque, la
sottoscrizione del funzionario validamente delegato, con atto dal
Direttore dell’Ufficio pro tempore.
3. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla
refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente Agenzia, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione
delle spese del giudizio di legittimità alla controricorrente, che
liquida in C 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Cos í deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione
civile, il 19 luglio 2017.
Il i Presidente

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