Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2911 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9900-2013 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALSESIA 40,

presso lo studio dell’avvocato ANIELLO MARIA D’AMBROSIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI LACARIA giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA TERRENO CATANZARESE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

NOMENTANA 917, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GALATI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA ETR SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/2012 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PILEGGI per delega dell’Avvocato

LACARIA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato VITTIMAN per delega

dell’Avvocato GALATI che si riporta agli atti e deposita n. 1

cartolina A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. I.F. impugnava la cartella di pagamento notificata il 17.12.2004 a mezzo della quale Equitalia ETR s.p.a., per conto del il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, aveva richiesto il pagamento del contributo per opere irrigue. La commissione tributaria provinciale di Catanzaro accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Consorzio, la commissione tributaria regionale della Calabria lo accoglieva sul rilievo che si trattava di somme dovute per erogazione di acqua poichè nella cartella era indicato il codice (OMISSIS) utilizzato da Equitalia ETR nella Regione Calabria per la riscossione delle somme dovute a tale titolo ed erano menzionati il contratto stipulato nonchè lo specifico idrante utilizzato.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione I.F. affidato a tre motivi illustrati con memoria. Si è costituito in giudizio il solo Consorzio di Bonifica depositando controricorso.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 4, in relazione all’art. 37 c.p.c.. Sostiene che il vizio di motivazione si rinviene in relazione alla questione discussa tra le parti inerente la qualificazione giuridica della pretesa fatta valere dal Consorzio ed al conseguente difetto di giurisdizione della commissione tributaria. Sostiene, poi, che la nullità della sentenza deriva dall’error in procedendo in cui è incorsa la CTR per aver deciso su materia sottratta alla propria giurisdizione.

4. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la CTR ha implicitamente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Consorzio, il quale in entrambi i giudizi di merito aveva sostenuto che, trattandosi di corrispettivo per l’erogazione di acqua, non sussisteva la giurisdizione della commissione tributaria, ed ha deciso nel merito dichiarando dovuta la somma pretesa per l’erogazione medesima, così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, derivante dalla omessa motivazione in ordine alle argomentazioni avanzate dal contribuente per contrastare l’assunto del Consorzio circa la natura di canone o tributo del “contributo opere irrigue” riportato in cartella.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato e, in parte, inammissibile. Esso è infondato con riguardo al dedotto difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della pretesa fatta valere dal Consorzio poichè la CTR ha dato conto delle ragioni che inducevano a ritenere la natura di corrispettivo per l’erogazione di acqua e non di tributo della pretesa avanzata con la cartella impugnata. Ha dato conto, invero, la CTR che nella cartella era indicato il codice 0648 utilizzato da Equitalia ETR nella Regione Calabria per la riscossione delle somme dovute a tale titolo ed erano menzionati il contratto stipulato nonchè lo specifico idrante utilizzato. Ha poi considerato che, trattandosi di somma superiore ad Euro 3.000,00, essa non poteva riguardare il contributo per opere irrigue poichè si trattava di terreno la cui estensione non superava i cinque ettari e l’entità dell’importo richiesto, qualora si fosse trattato di contributi, avrebbe presupposto trattarsi di terreno di più vaste dimensioni. Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui il ricorrente ha formulato la doglianza relativa all’aver la CTR deciso su materia sottratta alla propria giurisdizione poichè ha dedotto peraltro sollevando la questione per la prima volta in questo giudizio di legittimità – non già il motivo attinente alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, ma la nullità della sentenza derivante da error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

8. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente deduce vizio di ultrapetizione per aver la CTR rigettato il ricorso del contribuente sul rilievo che si trattava di corrispettivo per l’erogazione di acqua dopo aver implicitamente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione fondata sul medesimo presupposto della natura di corrispettivo della somma pretesa dal Consorzio. Ora, va considerato che, ciò facendo, la CTR non è incorsa in vizio di ultrapetizione poichè non ha attribuito alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto, tenuto conto che il Consorzio, seppure in via subordinata, aveva chiesto il rigetto del ricorso proposto dal contribuente.

9. Il terzo motivo è infondato per le ragioni esposte con riguardo al primo motivo, dovendosi ritenere che la CTR abbia esposto in modo esaustivo le ragioni che inducevano a ritenere che la cartella non inerisse a contributi per opere irrigue.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese le spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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