Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29109 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 809-2010 proposto da:

G.M.G. (OMISSIS), R.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato TITO

VINCENZO giusta procura speciale in cale al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro a tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 15/04/2008, depositata il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – I contribuenti ricorrono per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 74/2/2008, che, in sede di rinvio, riformando la decisione di primo grado e in applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte in sede rescindente, ha rigettato un loro ricorso avverso un avviso di accertamento redatto in rettifica di redditi da partecipazione (nella s.n.c. Rocco & Soldo, della quale i predetti erano soci).

L’intimata amministrazione ha resistito con controricorso.

2. – L’unico motivo dell’odierno ricorso, denunziante “carenza assoluta di motivazione e illogicità in violazione dell’art. 132 c.p.c.; contraddittorietà manifesta ed eccesso di potere; violazione dell’art. 3 Cost.”, non risulta concluso dal quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. ai fini della previa valutazione di ammissibilità dell’impugnazione”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, donde il ricorso va definito con pronunzia di inammissibilità;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, su relazione del Cons. Dott. TERRUSI (est.), il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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