Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29108 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. un., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente Sez. –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tret, elettivamente

domiciliato in Roma, via Barberini 29, presso lo studio dell’avv.

Bettoni Manfredi, che lo rappresenta e difende per procura in atti

unitamente all’avv. Mellaia Franco;

– ricorrente –

nei confronti di:

Provincia Autonoma di Trento, elettivamente domiciliata in Roma, via

del Viminale 43, nello studio dell’avv. Lorenzoni Fabio, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.

Pedrazzoli Nicolò e Fernando Spinelli;

– controricorrente –

G.M.;

– intimato –

Per la cassazione della sentenza n. 42/2011, depositata dal Tribunale

Superiore delle Acque Pubbliche in data 5/3/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

13/12/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Mellaia e, per delega, Meloni;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dr.

CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte, osserva quanto segue:

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto consegnato in data 21/5/2011 all’Ufficiale giudiziario per la notifica, il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tret ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni conseguenziale statuizione.

Mentre G.M. non ha svolto attività difensiva, la Provincia Autonoma di Trento ha depositato controricorso con il quale ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza dell’avversa impugnazione. La cancelleria ha provveduto ai dovuti avvisi e depositata memoria dal ricorrente, la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 13/12/2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso, emerge in fatto che in applicazione della Legge Provinciale n. 10 del 1998, a Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tret è stato concesso di derivare dal Rio Veier 30 litri di acqua al secondo per irrigare una superficie complessiva di mq 753.954, pari a circa 75 ettari. Sulla medesima asta fluviale, però, era stato molto prima riconosciuto anche il diritto di derivare 20 litri al secondo per illuminazione e forza motrice di un’abitazione e di una segheria.

Con il passare di tempo, le due utenze si sono rivelate incompatibili perchè, soprattutto d’ estate, la portata del Rio Veier aveva finito mediamente col ridursi ad appena 30 litri al secondo, capaci di soddisfare soltanto il fabbisogno del Consorzio.

Considerato che G.M., titolare della utenza idroelettrica, aveva continuato a giovarsene per il funzionamento del suo opificio che, peraltro, avrebbe potuto essere alimentato anche attraverso il servizio pubblico, la Provincia Autonoma di Trento ha con una prima delibera archiviato la pratica di decadenza del G. e, con una seconda delibera, cercato di contemperare i contrapposti interessi, riconoscendo al Consorzio la facoltà di continuare a derivare tutti e 30 i litri ed all’altro utente il diritto di farsi rimborsare delle somme pagate per rifornirsi di energia dalla rete elettrica locale.

Il Consorzio ha impugnato entrambe le delibere dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il quale ha innanzitutto ricordato che si trattava di un conflitto fra utenze private e che non esisteva “alcun principio di graduazione attestante” la priorità dell’uso irriguo rispetto a quello idroelettrico.

Tenuto conto di quanto sopra e rilevato, altresì, che l’istruttoria svolta in sede amministrativa aveva permesso di accertare il perdurante uso dell’utenza del G., il Tribunale Superiore ha rigettato il ricorso, condannando il Consorzio al pagamento delle spese sostenute dalla Provincia. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 167, che nel riprodurre con poche variazioni la L. 3 gennaio 1994, n. 36, art. 28, aveva chiaramente affermato la prevalenza, dopo l’uso umano, di quello agricolo che, a sua volta, si caratterizzava principalmente per la utilizzazione dell’acqua a fini irrigui. Con il secondo motivo, il Consorzio ha dedotto il vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto il giudice a quo aveva basato la decisione sulla natura privata del Consorzio, “dimenticando in toto il criterio funzionale” che ne contraddistingueva l’attività, preordinata alla difesa di fondamentali interessi pubblici quali quello alla conservazione del suolo, del paesaggio e dell’ambiente unitariamente inteso.

Con il terzo motivo il Consorzio ha dedotto la violazione dell’art. 44 Cost. e della L. n. 1102 del 1971 e L. n. 97 del 1994, alla luce delle quali il TSAP avrebbe dovuto riconoscere che l’agricoltura di montagna praticata dai consorziati costituiva un’attività particolarmente meritevole di tutela e d’incentivo. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs n. 152 del 2006, art. 144, nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto il TSAP aveva equiparato la singola persona fisica G. al Consorzio, che invece rappresentava un’intera comunità e, per tale via, era giunto a confermare l’obbligo de secondo di versare un indennizzo al primo senza rendersi conto che nel caso di specie non poteva parlarsi di sottensione, bensì di “recupero della funzione primigenia della risorsa idrica”, destinata per sua natura al soddisfacimento dei bisogni della collettività stanziata sul territorio.

La Provincia Autonoma di Trento ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione avversa. Ciò posto, giova preliminarmente ricordare che secondo il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 144, “le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità”.

In applicazione di tali principi, il successivo art. 167 stabilisce, al comma 1, che “nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso agricolo”.

Il tenore letterale della disposizione è talmente chiaro ed inequivoco da non lasciare alcun dubbio sul fatto che dopo aver soddisfatto i bisogni idropotabili della popolazione, occorre privilegiare la destinazione agricola, che assume, pertanto, carattere prevalente.

Nel caso di specie, tale priorità è stata rispettata dalla Provincia di Trento, che nel conflitto fra la più antica utenza del G. e quella più recente del Consorzio, ha privilegiato quest’ultima, riconoscendo al ricorrente la possibilità di continuare a derivare tutta l’acqua richiesta per irrigare i campi.

Come si è visto, però, il predetto riconoscimento è stato accompagnato dalla previsione di un obbligo di rimborso in favore del G..

Il Consorzio ha contestato la legittimità di simile imposizione perchè arbitraria e troppo gravosa, ma la relativa doglianza non può essere condivisa in quanto il presupposto su cui si fonda e, cioè, il diritto ad essere preferito senza dover pagare nulla per il sacrificio dell’altra utenza (da considerarsi addirittura estinta), non risulta sancito da nessuna disposizione specifica nè appare desumibile dal complesso del sistema che, anzi, depone semmai per la soluzione contraria. Il tuttora vigente R.D. n. 1775 del 1933, art. 47 stabilisce, infatti, che in caso di necsssità può autorizzarsi l’utilizzazione delle acque di preesistenti utenze, fissando nel contempo le opportune cautele ed il compenso spettante ai titolari di quest’ultime.

A sua volta, il precedente art. 45 stabilisce che qualora venga autorizzata un’utilizzazione delle acque incompatibile con quella di precedenti utenze, il relativo concessionario è tenuto ad indennizzare gli altri, “fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acque e, nel caso d’impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata”.

Alla luce di quanto sopra deve pertanto concludersi per la legittimità dell’obbligo sopraindicato, la cui eventuale eccessività costituisce una questione non affrontata dalla sentenza impugnata, che il ricorrente non ha dedotto di avere inutilmente prospettato al TSAP, dal quale, in ogni caso, non avrebbe potuto essere conosciuta in unico grado perchè afferente ad un diritto avente la medesima natura di quello all’indennità di espropriazione per pubblica utilità (C. cass. nn. 5588 del 1984 e 12586 del 1991) e, dunque, ad un profilo devoluto, in prima battuta, al TRAP, che ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. c) è competente per le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche (C. cass. n. 19624 del 2005).

Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente condanna del Consorzio al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 3.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tret a rimborsare alla Provincia Autonoma di Trento le spese di lite, che si liquidano in complessivi 3.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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