Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29107 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 22769 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

M.A.O.;

-intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 284/22/2010,

depositata in data 9 luglio 2010, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 giugno 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 284/22/2010, depositata in data 9 luglio 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di M.A.O. avverso la sentenza n. 122/03/2005 della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato a quest’ultimo l’omesso versamento, quale sostituto d’imposta, di ritenute alla fonte operate per retribuzioni corrisposte, per l’anno 1997, al dipendente F.M.;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che il gravame dell’Ufficio era inammissibile in quanto, a fronte dell’elezione di domicilio da parte del M., con il ricorso introduttivo, presso lo studio dell’avv.to Cosimo Di Ciampi, in Viale M. De Pietro, n. 23 – Lecce, la notifica dell’atto di appello risultava eseguita, a mezzo posta, nei confronti di persona non identificata, senza che ne constassero le ragioni (ad es. la revoca o la modifica dell’elezione di domicilio), in luogo diverso, con conseguente nullità della stessa, in mancanza di sanante costituzione dell’appellato;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo;

– rimane intimato M.A.O.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16,17 e 53, per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile il gravame per asserita nullità della notifica a mezzo posta dell’atto di appello, ancorchè quest’ultimo fosse stato, in conformità all’art. 17 cit., consegnato “in mani proprie” dell’appellato;

– in via preliminare si deve osservare che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto che “l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, c.p.c., nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Cass. 7 novembre 2017, n. 26311; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036);

– dalla articolazione del motivo è chiara la formulazione dello stesso in termini di error in procedendo sostanziandosi nella denuncia di violazione di norme in materia di notifica di atti processuali del contenzioso tributario;

– in ossequio al principio di specificità, l’Agenzia ha precisato in ricorso di avere effettuato, anche se in presenza di elezione di domicilio, la notifica, a mezzo posta, dell’atto di appello validamente “in mani proprie” del M.A.O., come si evinceva dall’avviso di ricevimento della relativa raccomandata firmato in calce personalmente dal destinatario;

– il motivo è fondato;

– va infatti considerato che il processo tributario ha un regime di notificazione degli atti suo proprio, così come risultante dal. D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, i quali ammettono in ogni caso la consegna dell’atto a mani proprie del contribuente. Deve pertanto farsi qui applicazione del principio secondo cui: “nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”, per cui una notificazione eseguita in tal modo deve considerarsi valida anche in presenza di una elezione di domicilio. La norma citata, inoltre, facendo riferimento non alla notifica in mani proprie, bensì alla “consegna in mani proprie”, deve intendersi nel senso che venga fatta salva non solo la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 138 c.p.c., ma anche tutte le altre notificazioni (ex art. 140 c.p.c., o a mezzo del servizio postale), a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario (Cass. n. 4274 del 2002, n. 10474 del 2003, n. 9381 del 2007)”(Cass. n. 1528/17; n. 3746/10; Cass. n. 16848/08 ed altre);

– nella specie, la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi, per avere dichiarato nulla – con conseguente inammissibilità del gravame – la notifica, a mezzo posta, dell’atto di appello, in quanto eseguita nei confronti di “persona non identificata” in luogo diverso dal domicilio eletto, ancorchè – come risulta dagli atti – l’avviso di ricevimento della raccomandata, a mezzo posta, dell’atto di gravame fosse stato firmato personalmente da parte dello stesso contribuente; da qui la regolarità della notifica dell’atto di gravame, ai sensi dell’art. 17 cit. che fa salva, in ogni caso, la “consegna in mani proprie” del destinatario anche in presenza di una elezione di domicilio;

– in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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